Quando non si può usufruire del bonus 110

Quali sono le ultime novità sul superbonus 110%? Non è semplice rimanere aggiornati sulla normativa che disciplina uno dei bonus più richiesti per i lavori in casa, e su cui anche i partiti hanno posizioni diverse, come abbiamo visto durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2022.

Le modifiche che riguardano le scadenze e la cessione del credito sono arrivate con i decreti Aiuti e Semplificazioni, ma poi è intervenuto anche il decreto Aiuti bis, che ha circoscritto la responsabilità. Nuove modifiche, però, potrebbero arrivare ora che il centrodestra ha vinto le elezioni.

Un intervento sulla cessione del credito era necessario: per come era stata inizialmente strutturata, con la possibilità di cedere il credito all’infinito, ha creato l’ambiente ideale per il proliferare di truffe, visto che con questa agevolazione lo sgravio fiscale sale al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica (col conseguente risparmio) e di riduzione del rischio sismico.

A essere particolarmente conveniente non è soltanto l’aliquota, ma tutto il meccanismo di funzionamento.

In presenza di determinati requisiti, infatti, sia dei lavori ammessi che in merito ai limiti di spesa, l’ecobonus e il sismabonus al 110% si possono usufruire tramite la cessione del credito, lo sconto in fattura (se l’impresa è d’accordo) e la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri durante il Governo Conte bis, è il padre della norma. Due gli obiettivi che l’Esecutivo Conte si era posto di raggiungere contemporaneamente: rilanciare l’economia e combattere i cambiamenti climatici.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la sezione ad hoc con tutti i riferimenti normativi, le circolari e gli approfondimenti.

In questa apposita sezione dedicata all’ecobonus e sismabonus al 110% sono stati inseriti anche i link d’interesse che inviano il contribuente direttamente alle aree specifiche dei siti di Mise, Mit ed Enea.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Requisiti per accedere al superbonus 110%

Il decreto Rilancio ha portato molte novità, anche per il settore edilizio, con un super ecobonus e sismabonus, potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021. La scadenza è stata poi prorogata dalla legge di Bilancio 2022 con aliquota «piena» al 110% fino al 2023. L’aliquota poi scenderà in modo progressivo fino al 2025.

I presupposti per poter usufruire del superbonus non sono però cambiati nel tempo: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.

Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Inoltre, il sismabonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.

Quando non si può usufruire del bonus 110

I lavori ammessi

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:

  • cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è:

    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Quando non si può usufruire del bonus 110

I limiti di spesa per il superbonus 110%

I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • 30.000 per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Il tetto massimo di spesa pari a 30.000 euro comprende anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Lavori trainati e trainanti: la differenza

Gli interventi per cui abbiamo visto i limiti di spesa cioè il cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, sono i lavori trainanti, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi (i cosiddetti trainati):

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Come funziona questo super ecobonus? In pratica famiglie e condomini hanno a disposizione tre modalità per usufruire del credito d’imposta maturato:

  • portare in detrazione il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi;
  • cedere il credito d’imposta;
  • ottenere uno sconto in fattura.

Tutte le informazioni relative ai requisiti tecnici degli interventi e ai relativi limiti di spesa si trovano nel decreto attuativo congiunto Mise, MEF, MIT e Ambiente, valido non solo per l’ecobonus e sismabonus 110% ma per tutti i lavori di efficientamento energetico.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Superbonus 110%, chi ne ha diritto?

Come abbiamo visto, la possibilità di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. Durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione è stata ampliata:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per quel che riguarda le partite Iva, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha fornito importanti chiarimenti.

Potranno usufruire della detrazione anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata.

Quest’ultima specifica non varrà in caso di lavori riguardanti parti comuni condominiali.

Il raggio d’azione del superbonus 110% è stato successivamente ampliato dal decreto Semplificazioni. In particolare, è l’articolo 33 -al comma 2 lettere a) e b)- che ha aperto le porte dell’agevolazione al 110% a nuove categorie che:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni, condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni (1° giugno).

Questo significa che i nuovi beneficiari sono collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali senza scopi di lucro.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Le novità della Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato il superbonus con un meccanismo mobile che riguarda la tipologia di interventi, i soggetti beneficiari e l’aliquota fiscale, che diminuirà progressivamente fino al 2025.

A partire dal 1° gennaio 2022, la detrazione relativa sia alle spese trainanti che a quelle trainate viene ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la ripartizione è mantenuta in 5 quote.

Inoltre, il superbonus può essere utilizzato per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, in alternativa all’agevolazione autonoma introdotta dalla legge di Bilancio 2022 del 75% per le spese sostenute nell’anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Le scadenze del superbonus

La prima proroga del superbonus c’è stata a opera della legge di Bilancio 2022, ma le scadenze sono state ritoccate anche dal decreto Aiuti per:

  • edifici unifamiliari (le villette, immobili residenziali funzionalmente indipendenti): la scadenza è il 31 dicembre 2022 se entro il 30 settembre risulta effettuato almeno il 30% dei lavori;
  • edifici di Iacp ed enti assimilati: 31 dicembre 2023 a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia effettuato il 60% dei lavori;
  • condomini e gli edifici a proprietà unica e con un numero di abitazioni da 2 a 4: la scadenza è il 31 dicembre 2023. Entro questa data si potrà ottenere il superbonus del 110%; l’agevolazione proseguirà per altri due anni al 110% solo per le abitazioni poste in aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009, per tutti gli altri condomini l’agevolazione scende al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
  • le associazioni sportive hanno diritto alla detrazione del 110% fino al 30 giugno 2022.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Cessione del credito e sconto in fattura

Le nuove regole sulla cessione del credito vengono stabilite dal decreto Energia e dal decreto Aiuti: i parametri in vigore da maggio 2022 cercano un compromesso tra la cessione multipla e potenzialmente infinita e quella unica stabilita dal Sostegni ter. Secondo le più recenti disposizioni, sono consentite un massimo di quattro cessioni:

  • le quattro cessioni del credito possono essere fatte in ogni momento da parte di banche, società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo, senza limiti, anche nell’ambito dello sconto in fattura, ma esclusivamente in favore di soggetti clienti o clienti professionali privati che abbiano stipulato con la banca stessa un contratto di conto corrente, o con la banca capogruppo;
  • la quarta cessione viene esclusa tra banca e correntista privato. Inoltre, dopo la quarta cessione sono vietate ulteriori cessioni.

La principale semplificazione introdotta dai decreti Aiuti e Semplificazioni prevede che le banche possano cedere a tutte le partite Iva tutti i crediti, senza dover verificare che la comunicazione della prima cessione o dello sconto in fattura sia avvenuta dopo il 1° maggio 2022. Quindi, le banche che hanno ricevuto una terza cessione del credito potranno cedere a loro volta ai loro correntisti non consumatori.

L’operazione, però, è permessa solo alle banche ed esclusivamente quando non è possibile la cessione ad altro soggetto vigilato. Gli operatori continuano a chiedere altri correttivi sul tema, che potrebbero arrivare già col dl Aiuti bis.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Novità per le seconde case

Nella sua formulazione iniziale, il superbonus 110% era destinato solo per l’abitazione principale, escludendo di conseguenza le seconde case dall’agevolazione.

Successivamente si sono aperte le porte dell’ecobonus 110% anche per le seconde case e la legge di Bilancio 2022 ha confermato questa possibilità fino al 31 dicembre 2022.

Rimangono invece escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville).

Con riferimento alla categoria catastale A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici). Il Dl Agosto è intervenuto sulla normativa, aprendo le porte del superbonus agli immobili accatastati A9 ma a una sola condizione: devono essere aperti, anche parzialmente, al pubblico.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Quando non si può usufruire del bonus 110

Quali documenti servono?

L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà armarsi di pazienza e affrontare molta burocrazia.

Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Sarà inoltre necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.

Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).

Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo professionisti abilitati e iscritti all’albo.

Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica.

Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA.

I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

I tecnici abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Tutti i dettagli si trovano nel decreto attuativo Mise sulle asseverazioni.

Con le novità del DL Semplificazioni la CILA (comunicazione di inizio interventi asseverata) diventa un documento fondamentale, visto che sostituisce l’attestazione di stato legittimo per determinati interventi.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Demolizione e costruzione col 110%

I requisiti minimi per accedere al super bonus riguardano il miglioramento della classe energetica, per gli interventi trainanti e non.

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, verificati tramite le certificazioni di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Per i lavori di demolizione e ricostruzione, le regole per l’accesso al super bonus del 110% si affiancano alle importanti novità previste dal decreto Semplificazioni.

Per effetto delle novità apportate all’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia, la demolizione e ricostruzione rientra nelle opere di ristrutturazione edilizia, anche nel caso di:

“diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

In sostanza, sarà possibile accedere al superbonus del 110% anche nel caso di ricostruzione di un edificio demolito con caratteristiche diverse e, soprattutto, più grande.

In precedenza, erano inclusi nell’ambito della ristrutturazione edilizia solo i lavori di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Sanzioni salate per chi rilascia documenti falsi

Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli.

L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito.

Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro.

La sanzione è da intendersi per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante.

È il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di verifica.

Inoltre, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante.

Non solo: l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.

Quando non si può usufruire del bonus 110

Chi non ha diritto al Bonus 110?

Sono invece esclusi: gli immobili di nuova costruzione, gli immobili di categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), gli immobili totalmente sprovvisti di sistemi di riscaldamento.

Quali sono i presupposti che danno diritto al superbonus?

I presupposti per poter usufruire del superbonus non sono però cambiati nel tempo: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l'Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato.

Perché non conviene il Bonus 110?

Perchè non conviene il bonus 110 condominio Tale bonus risulta non essere conveniente per quattro questioni principali: Potrebbe accadere che il Bonus 110% non ti venga erogato. Cioè, hai fatto documenti, doppi documenti, controlli, visure, e infine anche la dichiarazione dei redditi. E alla fine non ti danno il bonus.

Quando si perde il Bonus 110?

Quindi, sulla decadenza Superbonus 110% si può dire, sempre in linea generale, che la maxi-agevolazione di Stato si perde solo quando le violazioni riscontrate sono rilevanti.