Protocollo di kyoto e accordo di parigi

L’Accordo di Parigi sul clima

In occasione della Conferenza sul clima tenutasi a fine 2015 a Parigi è stato stipulato un nuovo accordo sul clima per il periodo dopo il 2020 che, per la prima volta, impegna tutti i Paesi a ridurre le proprie emissioni di gas serra. In tal modo è stata di fatto abrogata la distinzione di principio tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo.

L'Accordo di Parigi, uno strumento giuridicamente vincolante nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione sul clima, UNFCCC), comprende elementi per una riduzione progressiva delle emissioni globali di gas serra e si basa per la prima volta su principi comuni validi per tutti i Paesi:

  • l'Accordo di Parigi persegue l'obiettivo di limitare ben al di sotto dei 2 gradi Celsius il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo della temperatura pari a 1,5 gradi Celsius. Inoltre mira a orientare i flussi finanziari privati e statali verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e a migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.
  • L'Accordo impegna tutti i Paesi, in forma giuridicamente vincolante, a presentare e commentare ogni cinque anni a livello internazionale un obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni (Nationally Determined Contribution, NDC). Il raggiungimento dell'obiettivo è vincolante solo dal punto di vista politico, mentre sono giuridicamente vincolanti l'attuazione delle misure nazionali e la rendicontazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi.
  • L'Accordo stabilisce inoltre prime regole per definire gli obiettivi di riduzione dei singoli Paesi. Tali obiettivi devono essere chiari e quantificabili. Inoltre, ogni obiettivo successivo deve dipendere da quello precedente ed essere il più ambizioso possibile.

    I Paesi che hanno già annunciato un obiettivo di riduzione fino al 2030 possono confermarlo per il periodo 2025-2030 senza dover aumentare la prestazione di riduzione.

    L'Accordo basato sul principio delle regole dovrà poter essere ampliato per i prossimi anni. Le nuove regole saranno tuttavia vincolanti solo per gli obiettivi di riduzione successivi.

  • Per il raggiungimento degli obiettivi ai sensi dell'Accordo le emissioni ottenute all'estero sono ammesse per il raggiungimento degli obiettivi ai sensi dell'Accordo, purché siano rispettose dell'ambiente, contribuiscano allo sviluppo sostenibile e non causino doppi conteggi. In questo contesto, l’articolo 6 dell’Accordo di Parigi ammette due tipi di riduzioni delle emissioni conseguite all’estero (Internationally transferred mitigation outcomes, ITMOS): quelle che risultano da un meccanismo regolato dall’Accordo di Parigi e quelle che risultano da accordi bilaterali e multilaterali.
  • L'Accordo mette praticamente fine alla severa distinzione di principio fra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. Ai Paesi più poveri viene concesso un certo margine di discrezionalità per l'attuazione. I Paesi industrializzati sono inoltre esortati, ma non obbligati, a rispettare il loro ruolo di pionieri, continuando a fissare obiettivi assoluti sull'insieme dell'economia. In cambio, i Paesi in via di sviluppo sono invitati a perseguire anche obiettivi sull'insieme dell'economia. La distinzione fra i Paesi è dinamica poiché gli obiettivi di riduzione sono fissati a livello nazionale e devono rappresentare la maggiore ambizione possibile di un Paese. L'obiettivo di riduzione di ogni Paese è quindi misurato in base alla propria responsabilità e alle capacità mutevoli in ambito climatico.
  • Per l'adattamento ai cambiamenti climatici, tutti i Paesi devono elaborare, presentare e aggiornare a scadenze regolari piani e misure di adattamento. Ogni Paese può definire autonomamente il momento e la forma della presentazione a livello internazionale. I Paesi devono inoltre stilare un rapporto periodico sulle misure di adattamento. L'accordo rafforza i meccanismi esistenti di prevenzione e riduzione di perdite e danni (Loss and Damage), escludendo esplicitamente la responsabilità e la compensazione.
  • L'Accordo di Parigi non stabilisce nuovi obblighi in merito al finanziamento climatico. I Paesi industrializzati sono come finora tenuti, dal punto di vista giuridico, a sostenere i Paesi in via di sviluppo nell'adozione delle loro misure di adattamento e di riduzione delle emissioni. Per la prima volta, anche i Paesi non industrializzati sono invitati a sostenere i Paesi in via di sviluppo e a promuovere investimenti rispettosi del clima. Nell'ambito del finanziamento climatico la distinzione a livello di regime climatico internazionale fra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo non è quindi stata abrogata, ma sensibilmente indebolita. La mobilizzazione di investimenti da fonti pubbliche e private è ora un compito generale. I Paesi industrializzati devono tuttavia continuare a svolgere un ruolo di pioniere. L'obiettivo comune di mobilizzare ogni anno, a partire dal 2020, 100 miliardi di dollari USA di fondi finanziari privati e pubblici è stato confermato fino al 2025 mentre per il periodo successivo è stato delineato un nuovo obiettivo analogo. I Paesi industrializzati sono di conseguenza obbligati a presentare ogni due anni un rapporto relativo ai fondi mobilizzati e, nella misura del possibile, fornire indicazioni sulla qualità e la quantità di fondi previsti per gli anni successivi. Le regole per tale rendicontazione dovranno essere ulteriormente approfondite. Analogamente, i Paesi in via di sviluppo sono tenuti a presentare ogni due anni un rapporto sui fondi necessari e ricevuti come pure sugli investimenti rispettosi del clima mobilizzati da parte loro e il finanziamento climatico internazionale.

L’Accordo prevede che per l’entrata in vigore occorra la ratifica dei 55 Paesi che generano il 55 per cento delle emissioni globali. Tale quorum è già stato raggiunto il 5 ottobre 2016; di conseguenza, nel novembre 2016 si è tenuta la prima Conferenza delle parti dell’Accordo di Parigi (CMA). La Svizzera ha ratificato l’Accordo di Parigi il 6 ottobre 2017 e ha adottato un obiettivo di riduzione del 50 per cento rispetto al 1990 entro il 2030, utilizzando in parte anche certificati di riduzione delle emissioni esteri. Ha inoltre annunciato un obiettivo complessivo di riduzione indicativo entro il 2050 che va dal 70 all'85 per cento rispetto al 1990, utilizzando in parte anche certificati di riduzione delle emissioni esteri.

La Svizzera è sulla buona strada per l'applicazione dell'Accordo di Parigi.

  • Gli impegni di riduzione conformemente all'Accordo di Parigi saranno attuati nella legislazione climatica nazionale.
  • In merito all'adattamento ai cambiamenti climatici, la Svizzera attua già gran parte dell'Accordo di Parigi. Basandosi sulla legislazione sul CO2 vigente, il Consiglio federale ha adottato per la Svizzera una strategia di adattamento a due fasi. Non sono ancora stati definiti né il momento né la forma del rapporto internazionale sulle misure adottate.
  • In merito al finanziamento climatico, la Svizzera dovrà come previsto aumentare i fondi privati e pubblici complessivi mobilizzati al fine di poter fornire un contributo adeguato al versamento annuale di 100 miliardi di dollari USA a partire dal 2020. I fondi pubblici sono stanziati principalmente nell'ambito del credito quadro 2017-2020 per la cooperazione internazionale della Svizzera e saranno richiesti in piccola parte per il credito quadro per l'ambiente globale 2018-2022. La Svizzera sta attualmente elaborando un’apposita strategia per ottenere una mobilizzazione maggiore e mirata di fondi privati per attività volte alla protezione del clima in paesi in via di sviluppo.

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Cosa si intende per Accordo di Parigi?

L'accordo di Parigi è un trattato internazionale stipulato tra gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), riguardo alla riduzione di emissione di gas serra e alla finanza, raggiunto il 12 dicembre 2015, riguardante il periodo a decorrere dal 2020.

Che cos'è il protocollo di Kyoto riassunto?

Il protocollo di Kyoto prevede che i paesi debbano raggiungere i propri obiettivi di riduzione principalmente attraverso misure nazionali. Tuttavia, il protocollo consente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra attraverso dei meccanismi basati sul mercato, i cosiddetti “Meccanismi Flessibili”.

Perché il protocollo di Kyoto non ha funzionato?

La crescita complessiva del CO2 dal '90 al 2008 è stata del 41%. Sono numeri allarmanti. Il protocollo di Kyoto è stato un fallimento, e non solo perché la mancata ratifica di Usa, India e Cina ha limitato la sua rilevanza politica globale. L'accordo definito in Giappone nel dicembre 1997 è caduto anche sui numeri.

Perché l'Accordo di Parigi è così importante?

Con l'accordo di Parigi i paesi hanno rinnovato il loro impegno a favore dell'azione per il clima e hanno concordato nuovi obiettivi per accelerare gli sforzi intesi a limitare il riscaldamento globale.