Chi è il responsabile del documento di valutazione dei rischi

Qual è l’autorità competente a rilasciare il DVR?

La sicurezza dell’ambiente lavorativo è stata fondamentale per le politiche nazionali e per i governi che si sono susseguiti negli anni: la prevenzione ha sempre caratterizzato la lotta alle morti sul lavoro al punto da spingere il legislatore a creare una normativa molto rigida, finalizzata ad un’analisi attenta dei pericoli insiti all’interno dei locali aziendali. Da ciò prende le mosse il documento di valutazione dei rischi: chi lo fa, quando si presenta, a cosa serve, quali sono i contenuti e le sanzioni in cui incorre chi omette la realizzazione di un tale attestato? In questo articolo, cercheremo di rispondere a tutte queste domande, facendo un po’ di chiarezza sull’importanza di un documento di cui si sente sempre più parlare, ma di cui non si conoscono molti aspetti.

Indice

  • 1 Documento valutazione rischi: cos’è?
  • 2 Contenuto del DVR
  • 3 Chi realizza il DVR?
  • 4 Sanzioni

Documento valutazione rischi: cos’è?

Il documento di valutazione dei rischi (acronimo DVR) deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti all’interno dell’ambiente lavorativo, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.

Questo documento deve tener conto dei rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Stati e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, oltre i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.

Inoltre, il documento deve valutare i rischi relativi alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro, anche tenuto conto delle attrezzature e delle sostanze, o delle miscele chimiche impiegate, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro.

Contenuto del DVR

Il documento viene elaborato dopo un’attenta e concreta valutazione dei rischi insiti all’interno dell’ambito lavorativo di riferimento. Questo atto viene realizzato su supporto informatico, con l’apposizione della data certa tramite sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

Il DVR deve contenere [1]:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Ai fini della valutazione corretta dei rischi e dei contenuti da inserire, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del coordinamento tecnico delle regioni, rende disponibili strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

Chi realizza il DVR?

Il documento di valutazione dei rischi deve essere elaborato dal datore di lavoro; questa attività non può essere delegata a nessun altra persona [2]. Al datore di lavoro spetta anche il compito di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (acronimo RSPP) che dovrà curare e salvaguardare l’ambiente dai rischi indicati nel documento di valutazione.

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Al contempo, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sanzioni

In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Il datore di lavoro che non completa la realizzazione del documento di valutazione dei rischi è sanzionato con un’ammenda che va da un minimo di 1.096 euro ad un massimo di 4.384 euro [3].

A ciò si aggiunge anche la sanzione penale dell’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro nel caso in cui il documento risulti completamente assente [3].

Mentre la mancata nomina dello RSPP comporta per il datore di lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro [3].

Per inadempienze relative agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.315,20 euro a 5.699,20 euro [3].

Inoltre, il legislatore prevede delle circostanze aggravanti, tali da far aumentare la sanzione penale da quattro a otto mesi quando a violare l’obbligo sono:

  • aziende con oltre duecento lavoratori;
  • industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori;
  • aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre cinquanta lavoratori;
  • centrali termoelettriche;
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici;

Le sanzioni sopra riportate attestano la fermezza con cui il legislatore affronta la tematica della sicurezza sul lavoro e la prevenzione a tutela dei lavoratori coinvolti.


note

[1] Art. 28, d.lgs. n. 81 del 2008

[2] Art. 17, d.lgs. n. 81 del 2008

[3] Art. 55, d.lgs. n. 81 del 2008

Chi è responsabile del Documento di Valutazione dei Rischi?

La stesura del documento di valutazione dei rischi è compito esclusivo del datore di lavoro. Non può essere delegato. Tuttavia, egli è affiancato dal Responsabile Del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Chi redige e firma il DVR?

Il DVR viene sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente ove nominato, e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Chi può essere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSPP) viene nominato dal datore di lavoro. Il Datore di lavoro nomina il RSPP perché è in capo a lui l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione e resta sempre e comunque responsabile della salute e sicurezza nella sua azienda o unità produttiva.

Chi ha l'obbligo di realizzare il processo di valutazione controllo e gestione dei rischi lavorativi?

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”. La valutazione dei rischi e la successiva redazione del DVR è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.