La collaborazione del medico competente nel processo di valutazione dei rischi è uno degli obblighi generali sanciti dall’art. 25 co. 1 del D.Lgs 81/08. Questa disposizione è così rilevante, che il Testo Unico sulla Sicurezza prevede delle sanzioni a carico del medico del lavoro, che ometta di fornire un’adeguata partecipazione alla fase di valutazione. Ciò costituisce un importante elemento di criticità che merita di essere approfondito, analizzando quali sono le indicazioni, le procedure e gli strumenti, che consentono al medico competente di assolvere all’obbligo di collaborazione. Show Secondo quanto riportato nel documento “La collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi in azienda”, lo svolgimento delle seguenti attività consente al medico del lavoro, di dimostrare il proprio apporto nella valutazione dei rischi:
Lo svolgimento di queste attività, unitamente all’invio del protocollo sanitario, consente al medico del lavoro, che opera all’interno di piccole e medie imprese, di dimostrare l’effettiva collaborazione nel processo di valutazione del rischio. Quando il medico competente si trova ad operare in aziende più grandi può risultare opportuno (ma non obbligatorio) la redazione di uno specifico contributo sanitario da allegare al DVR. Questo contributo dovrà essere redatto al momento della nomina ed aggiornato ogni volta che intervengano delle modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro. La realizzazione del documento dovrebbe essere articolata in base alle seguenti fasi:
Lo svolgimento di tutte queste procedure consentirà al medico competente, non solo di dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di collaborazione in caso di contenzioso, ma anche di riappropriarsi di un ruolo attivo e centrale nella valutazione del rischio e nella stesura del DVR. Descrizione
Soggetti interessati
Modalità di trasmissione della documentazione
La documentazione di cui ai punti 3 e 4 è conservata dall'Inail - DiMEILA, nel rispetto del d.lgs. 196/03, fino a dieci
anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni. La documentazione di cui ai sopra elencati
punti 1, 2 e 3 va inoltrata al seguente indirizzo: Al fine di garantire una corretta gestione dell’archiviazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di segreto professionale e tutela della riservatezza dei dati sensibili, i soggetti che, per legge, hanno l'obbligo dell'inoltro, devono trasmettere la documentazione, all'indirizzo sopra riportato, in busta chiusa con apposizione della seguente dicitura: "Contiene documentazione con dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03", secondo le modalità di seguito indicate:
Chi deve visitare i luoghi di lavoro unitamente al medico competente?“La visita del medico competente agli ambienti di lavoro è ancora obbligatoria. Non è più esplicitato l'obbligo di visita congiunta con il RSPP, a tutela dell'autonomia del medico competente.” Art.
Quante volte l'anno il medico competenze è tenuto a visitare gli ambienti di lavoro?81/08, il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno con cadenza differente sulla base della valutazione dei rischi. L'indicazione di periodicità differente viene comunicata al datore di lavoro ed annotata nel documento di valutazione dei rischi (art.
Quale è uno degli obblighi del medico competente?ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno, per valutare l'assenza di rischi ambientali.
Quale tipologia di visita non può essere effettuata dal medico competente?Le visite mediche dei lavoratori non possono essere effettuate nei seguenti casi: in fase preassuntiva; per accertare stati di gravidanza; negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
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