Visitare i luoghi di lavoro unitamente al medico competente

La collaborazione del medico competente nel processo di valutazione dei rischi è uno degli obblighi generali sanciti dall’art. 25 co. 1 del D.Lgs 81/08. Questa disposizione è così rilevante, che il Testo Unico sulla Sicurezza prevede delle sanzioni a carico del medico del lavoro, che ometta di fornire un’adeguata partecipazione alla fase di valutazione. Ciò costituisce un importante elemento di criticità che merita di essere approfondito, analizzando quali sono le indicazioni, le procedure e gli strumenti, che consentono al medico competente di assolvere all’obbligo di collaborazione.

Visitare i luoghi di lavoro unitamente al medico competente
Gran parte delle difficoltà emerse nella trattazione di questa tematica derivano da quanto riportato nell’art. 25 co. 1 del D.çgs. 81/08. La norma, infatti, stabilisce l’obbligo di collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi, ma non specifica le modalità attraverso le quali si deve concretizzare tale collaborazione. Per fornire delle risposte a questo interrogativo può essere utile riferirsi a quanto espresso nel corso del 74° Congresso Nazionale del SIMLII.

Secondo quanto riportato nel documento “La collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi in azienda”, lo svolgimento delle seguenti attività consente al medico del lavoro, di dimostrare il proprio apporto nella valutazione dei rischi:

  • Sopralluogo negli ambienti di lavoro: momento centrale per l’acquisizione di informazioni relative ai rischi presenti sul luogo di lavoro;
  • Colloqui con i lavoratori: acquisizione di informazioni sui rischi percepiti dai lavoratori;
  • Predisposizione del monitoraggio biologico: analisi, singola o ripetuta nel tempo, di fluidi o tessuti biologici per documentare e quantificare l’interazione di un agente fisico, chimico o biologico con l’organismo. L’analisi dei dati del monitoraggio biologico consente, tra le altre cose, di ottenere informazioni collettive sui rischi per la salute dei lavoratori;
  • Individuazione dei lavoratori sottoposti a controllo sanitario: indicazione al datore di lavoro dei lavoratori che sono esposti a rischi per la salute;
  • Predisposizione della sorveglianza sanitaria: attività che consente di raccogliere informazioni sui rischi presenti in azienda e sugli effetti da essi provocati sia a livello individuale che a livello collettivo;
  • Riunioni con il datore di lavoro, RSPP e RLS: incontri che consentono al medico competente di ottenere preziose informazioni per l’elaborazione e l’aggiornamento del protocollo sanitario.

Lo svolgimento di queste attività, unitamente all’invio del protocollo sanitario, consente al medico del lavoro, che opera all’interno di piccole e medie imprese, di dimostrare l’effettiva collaborazione nel processo di valutazione del rischio.

Quando il medico competente si trova ad operare in aziende più grandi può risultare opportuno (ma non obbligatorio) la redazione di uno specifico contributo sanitario da allegare al DVR. Questo contributo dovrà essere redatto al momento della nomina ed aggiornato ogni volta che intervengano delle modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro. La realizzazione del documento dovrebbe essere articolata in base alle seguenti fasi:

  • Fase preparatoria: raccolta di tutte le informazioni disponibili tramite colloqui con il datore di lavoro, RSPP, RLS e lavoratori; consultazione del Registro degli infortuni, delle schede di sicurezza dei prodotti chimici, ecc….
  • Valutazione analitica del ciclo produttivo e degli ambienti di lavoro mediante svolgimento del sopralluogo;
  • Redazione del documento finale

Lo svolgimento di tutte queste procedure consentirà al medico competente, non solo di dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di collaborazione in caso di contenzioso, ma anche di riappropriarsi di un ruolo attivo e centrale nella valutazione del rischio e nella stesura del DVR.

Descrizione
 

Il Dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (DiMEILA) dell’INAIL svolge, tra le altre, le seguenti attività:

  1. Ricezione e conservazione della cartella sanitaria di rischio di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, unitamente alle annotazioni individuali secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 art. 243 c. 4 e d.m. 155/2007 art. 8 c.1.
  2. Ricezione e conservazione della cartella sanitaria di rischio di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, secondo quanto previsto dal d.Lgs. 81/2008 art. 243 c. 5 e d.m. 155/2007 art.8 c.2 .
  3. Ricezione e conservazione della cartella sanitaria di rischio di lavoratori esposti ad agenti biologici gruppi 3 e 4 secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 art. 280 c. 3 lettera b).
  4. Ricezione e conservazione della cartella sanitaria di rischio di lavoratori esposti ad agenti biologici gruppi 3 e 4 secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 art. 280 c. 3 lettera c).
  5. Ricezione e conservazione del documento sanitario personale, secondo quanto previsto dal d.lgs 230/95 e s.m.i. art. 90 c. 4, unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1, lett. d) ed e).
 

Soggetti interessati

  1. Il datore di lavoro per il tramite del medico competente (d.lgs. 81/08 e s.m.i. art. 243 c. 4 e d.m. 155/2007 art.8 c.1)
  2. Il datore di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 243 c. 5 e D.M. 155/2007 art.8 c.2)
  3. Il datore di lavoro per il tramite del medico competente (d.lgs. 81/08 e s.m.i. art. 280 c. 3 lettera b)
  4. Il datore di lavoro per il tramite del medico competente (d.lgs. 81/08 e s.m.i. art. 280 c. 3 lettera c)
  5. Il medico incaricato della sorveglianza medica (d.lgs. 230/1995 e s.m.i. art. 90 c. 4)
 

  Modalità di trasmissione della documentazione

  1. Alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore con esposizione al rischio agenti cancerogeni, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente, deve inoltrare, nel rispetto del d.lgs. 196/03, al DiMEILA, entro 30 giorni, la/e cartella/e sanitaria/e e di rischio, in originale, del lavoratore/i interessato/i, unitamente a copia delle relative annotazioni individuali entro 30 giorni, in plico chiuso e siglato dal medico competente. La suddetta documentazione è conservata dall'INAIL – DiMEILA, per 40 anni.
  2. Alla cessazione dell'attività dell'azienda con esposizione al rischio agenti cancerogeni, il datore di lavoro deve inoltrare al DiMEILA, entro 30 giorni, le cartelle sanitarie e di rischio, in originale, dei lavoratori, nel rispetto del d.lgs. 196/03.
  3. Alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore con esposizione al rischio agenti biologici gruppo 3 e 4, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente, deve inoltrare, al DiMEILA, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, le cartelle sanitarie e di rischio, in originale, del lavoratore/i interessato/i, per il tramite del medico competente.
  4. Alla cessazione dell’attività dell’azienda con esposizione al rischio agenti biologici gruppo 3 e 4, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente, deve inoltrare, nel rispetto del d.lgs 196/03, DiMEILA, nel rispetto del d.lgs. 196/03, le cartelle sanitarie e di rischio, in originale, del lavoratore/i interessato/i.
  5. Entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore o dell'attività dell'azienda con esposizione al rischio radiazioni ionizzanti, il medico incaricato della sorveglianza deve inoltrare al DiMEILA, nel rispetto del d.lgs. 196/03, il documento sanitario personale del lavoratore/i interessato/i, unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1, lett. d) ed e) d.lgs. 230/95 e s.m.i.

La documentazione di cui ai punti 3 e 4 è conservata dall'Inail - DiMEILA, nel rispetto del d.lgs. 196/03, fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
La documentazione di cui al punto 5 è conservata dall'Inail - DiMEILA, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, per 30 anni.

  La documentazione di cui ai sopra elencati punti 1, 2 e 3 va inoltrata al seguente indirizzo:
INAIL - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale
Archivio cancerogeni/agenti biologici/radiazioni ionizzanti (a seconda del caso)
Via Fontana Candida, 1 – Monte Porzio Catone - 00078 (RM).

  Al fine di garantire una corretta gestione dell’archiviazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di segreto professionale e tutela della riservatezza dei dati sensibili, i soggetti che, per legge, hanno l'obbligo dell'inoltro, devono trasmettere la documentazione, all'indirizzo sopra riportato, in busta chiusa con apposizione della seguente dicitura: "Contiene documentazione con dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03", secondo le modalità di seguito indicate:

  • dentro la busta dovrà essere inserito il plico chiuso contenente la documentazione relativa a ciascun lavoratore;
  • il plico deve recare l'indicazione del nominativo del lavoratore, nonché la dicitura "Contiene documentazione con dati sensibili ai sensi del DLgs 196/03";
  • il plico suddetto dovrà essere accompagnato da una lettera, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni: nominativo del lavoratore/i; luogo e data di nascita; data di assunzione; mansione svolta al momento della cessazione del rapporto di lavoro; tipologia del rischio (agenti cancerogeni o agenti biologici o radiazioni ionizzanti); ragione sociale del datore del lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro; data di cessazione del rapporto di lavoro.

Chi deve visitare i luoghi di lavoro unitamente al medico competente?

“La visita del medico competente agli ambienti di lavoro è ancora obbligatoria. Non è più esplicitato l'obbligo di visita congiunta con il RSPP, a tutela dell'autonomia del medico competente.” Art.

Quante volte l'anno il medico competenze è tenuto a visitare gli ambienti di lavoro?

81/08, il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno con cadenza differente sulla base della valutazione dei rischi. L'indicazione di periodicità differente viene comunicata al datore di lavoro ed annotata nel documento di valutazione dei rischi (art.

Quale è uno degli obblighi del medico competente?

ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno, per valutare l'assenza di rischi ambientali.

Quale tipologia di visita non può essere effettuata dal medico competente?

Le visite mediche dei lavoratori non possono essere effettuate nei seguenti casi: in fase preassuntiva; per accertare stati di gravidanza; negli altri casi vietati dalla normativa vigente.