Pignoramento presso terzi cambio datore di lavoro

Nel recupero crediti giudiziale su persone fisiche uno strumento sicuramente utile per l’Avvocato nella fase preliminare al pignoramento è il rintraccio della professione del soggetto

In un ipotetico ciclo di gestione del credito strutturato il recupero giudiziale, e quindi tutta la procedura che parte dal decreto ingiuntivo ed arriva fino all’esecuzione ed il pignoramento, è fondamentalmente l’ultimo step di una lavorazione che parte dal semplice sollecito e passa per l’esecuzione domiciliare stragiudiziale, tralasciando l’eventuale cessione dei crediti inesigibili dopo l’eventuale tentativo fallito in tribunale. Per poter procedere al pignoramento delle somme a copertura del credito la conditio sine qua non è però la presenza, in capo al soggetto debitore, di beni potenzialmente aggredibili senza i quali tutta la procedura di recupero giudiziale sarebbe infruttuosa e fondamentalmente inutile. All’interno di questo ciclo di gestione del credito svolgono quindi un ruolo importante le indagini patrimoniali, sviluppate attraverso agenzie investigative, in grado di individuare il patrimonio aggredibile in capo al soggetto.

Le primissime indagini, ottenibili anche attraverso fonti pubbliche, sono ovviamente quelle riferite ai beni mobili ed immobili intestati al soggetto. Nello specifico si parte solitamente con una visura catastale preliminare per individuare eventuali proprietà immobiliari, ed una ipocatastale per capire se su questi siano eventualmente presenti delle pregiudizievoli o dei mutui ipotecari per procedere poi a sviluppare una visura al PRA per individuare eventuali veicoli potenzialmente pignorabili. Svolte queste due prime indagini patrimoniali, nel caso in cui l’esito sia stato negativo, iniziano a latitare le informazioni reperibili senza un’attività di tipo investigativo. Nel caso della persona fisica un’ottima alternativa al pignoramento dei beni intestati è sicuramente l’individuazione di uno stipendio sul quale procedere con un’esecuzione presso terzi, e quindi verso il datore del lavoro, prima che questo accrediti la somma al proprio dipendente.

Una volta individuato il datore di lavoro del debitore e la stima del suo reddito tramite un’attività di tipo investigativo, autorizzata dal possesso di Licenza ex 134 TULPS, il Legale sarà in possesso degli estremi (codice fiscale/partita iva, denominazione e indirizzo del soggetto terzo pignorato) per procedere, a seguito della notifica del precetto al debitore ed al trascorrere dei 10 giorni dalla notifica, al pignoramento della somma dovuta. Il datore di lavoro dovrà poi, entro 10 giorni, comunicare al creditore tramite raccomandata o PEC l’ammontare esatto della busta paga, la relativa somma spettante mensilmente e la data di accredito; in caso di mancata comunicazione, il creditore potrà chiedere per quest’ultimo un rinvio a comparire in udienza e sarà il giudice a definire le somme dovute.

I limiti definiti dal codice civile sono fissati in 1/5 del reddito percepito al netto di imposte e contributi; nel caso in cui i creditori siano più di uno vale la “regola della coda” e quindi il soddisfacimento del creditore precedente fornirà al successivo la possibilità di iniziare il proprio processo di recupero. L’unica eccezione alla misura di 1/5 è quella relativa al caso in cui il soggetto abbia debiti di natura diversa come quelli per imposte e quelli per alimenti dovuti a familiari; solo in questi specifici casi i pignoramenti possono essere contemporanei ed il limite viene innalzato alla metà dello stipendio netto.

La possibilità di reperire le informazioni sul Datore di lavoro, sulla stima del reddito percepito ed inoltre individuare gli eventuali gravami già presenti su quello specifico reddito da lavoro è certamente uno strumento utile per l’Avvocato, ed il Creditore da questo assistito, in quanto permette, unitamente agli altri elementi reperibili tramite indagine (eventuale pensione o conti correnti intestati), di evitare spese inutili in azioni legali su soggetti in definitiva nullatenenti.

Pignoramento presso terzi cambio datore di lavoro

  1.  

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    Pignoramento presso terzi cambio datore di lavoro

    inquieto

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    Tizio ha un pignoramento di 1/5 dello stipendio.
    Prima che venga estinto il debito, Tizio va in pensione.
    Il creditore deve reiterare il pignoramento presso l'ente pensionistico, nuovo terzo creditore?
    Oppure il pignoramento si traferisce automaticamente sulla partita pensionistica?
    In questo secondo caso, con quali modalit�?
     

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  2. gnorantecomelacartacalcante

     

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    - R�cKlo,

    - ogni t�nt me capita de 'nd�r 'vanti al giudice a far la dichiarasi�n de t�rso par pignoramenti de stipendio:

    - ma no g� mai visto un provedim�nto de un giudice che d�se " �gi ti (dat�r de lavoro privato) v�rseghe ogni mese un quinto al creditor Caio , ma - ricord�te !- che quando Tissio ( el t� dipendente ) l'andar� in pensi�n , se no sar� estinto tuto el debito , el pignoramento ghe corer� dr�o ala pensi�n e se aplicher� in automatico al'Inps"

    - l'Inps no x� parte d�la procedura esecutiva

    - el dat�r de lavoro �plicar� un'ultima volta la tratenuta de un quinto al'ultimo stipendio e anca ala liquidasi�n del TFR ( sempro nei limiti de un quinto ), ma dopo alt

    - e... par el resto.. , a Caio bello, ghe tocar� rinscom�nsi�r co la procedura da c�po , pignorando un quinto d�la pensi�n al'Inps !

     

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  3.  

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    inquieto

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    CITAZIONE (gnorantecomelacartacalcante @ 19/2/2015, 22:09) 

    - ma no g� mai visto un provedim�nto de un giudice che d�se " �gi ti (dat�r de lavoro privato) v�rseghe ogni mese un quinto al creditor Caio , ma - ricord�te !- che quando Tissio ( el t� dipendente ) l'andar� in pensi�n , se no sar� estinto tuto el debito , el pignoramento ghe corer� dr�o ala pensi�n e se aplicher� in automatico al'Inps"


    perch� utilizzano degli stamponi, visto che sono superficiali anche loro.
    ma dei precedenti li ho trovati.

    come ho scoperto che ci sono delle sedi inps che proseguono la trattenuta a semplice richiesta della parte creditrice.
    che mi sono convinto per� non essere la migliore procedura, dal punto di vista amm.vo.
    in punto di diritto, tuttavia, potrebbe anche contrariamente argomentarsi che l'inps, creditore futuro ed in qualche modo necessario, non stia violando la legge proseguendo la trattenuta.


     

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  4. primaopoi

     

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    - Rekklo,

    - la procedura esecutiva � tra tre parti ( creditore / debitore e debitore- datore di lavoro ), e rimane e si chiude tra le tre

    - l'Inps , ripeto , non � parte ingiunta/ pignorata e non lo diventa per opera dello spirito santo n� � tenuta ad alcuna trattenuta

    - anzi , se lo fa , per me si potrebbe pigliare una denuncia per appropriazione indebita ( vado a naso )

    - per lo stesso motivo , allora , qualora il dipendente cambiasse lavoro e datore di lavoro in corso di trattenuta /pagamento del debito , il pignoramento e la trattenuta dovrebbero continuare anche col nuovo datore e cadere cos� sul nuovo rapporto di lavoro : il che non � perch� il rapporto � stato novato ( novazione soggettiva e oggettiva)

     

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  5.  

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    inquieto

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    CITAZIONE (primaopoi @ 20/2/2015, 19:06) 

    - Rekklo,

    - la procedura esecutiva � tra tre parti ( creditore / debitore e debitore- datore di lavoro ), e rimane e si chiude tra le tre

    - l'Inps , ripeto , non � parte ingiunta/ pignorata e non lo diventa per opera dello spirito santo n� � tenuta ad alcuna trattenuta

    - anzi , se lo fa , per me si potrebbe pigliare una denuncia per appropriazione indebita ( vado a naso )

    - per lo stesso motivo , allora , qualora il dipendente cambiasse lavoro e datore di lavoro in corso di trattenuta /pagamento del debito , il pignoramento e la trattenuta dovrebbero continuare anche col nuovo datore e cadere cos� sul nuovo rapporto di lavoro : il che non � perch� il rapporto � stato novato ( novazione soggettiva e oggettiva)


    capiamoci su un punto preliminare: io la trattenuta non la farei.
    dal punto di vista pratico, non la farei assolutamente.

    tuttavia, se volessimo farci un pippone giuridico, potremmo dire che:
    -l'inps � creditore futuro necessario del pignorato. non perch� (dal punto di vista pratico) questi debba necessariamente percepire una pensione in futuro (potrebbe anche non maturare il diritto) ma perch�:
    -l'inps diventa creditore per legge e non per contratto.
    in questo senso il successivo datore di lavoro � creditore eventuale, e non necessario.

    tieni presente che ci sono:
    A. avvocati (l'ho visto) che chiedono la dichiarazione all'inps (che non si presenta in udienza) anche se il debitore non � ancora in pensione,
    B. giudici (questo me l'hanno raccontato) che assegnano la quota della pensione futura.

    secondo me la A rende corretta la B.

    la A da sola certamente non giustifica che l'inps poi riversi a parte creditrice.
    per� se lo facesse, io non ci vedrei approprazione indebita.
    e non darei neanche per scontata la responsabilit� civile


     

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  6. gnorantecomelacartacalcante

     

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    - intendiamoci su un punto.... pregiudiziale

    - ho capito dal Tuo ultimo intervento (perch� prima non l'avevi chiarito) che il debitore Tizio � - oggi - dipendente dell'Inps e - domani - pensionato dell'Inps

    - io mi son riferito , invece , all'ipotesi che i due soggetti erogatori fossero diversi ( oggi dipendente privato o pubblico - ma non dell'Inps - e domani pensionato Inps)

    - personalmente , comunque , la musica non cambia

    - il creditore ha chiesto il pignoramento dello stipendio e l'Inps, quando rende la dichiarazione , deve dichiarare le somme e il TITOLO ( rapporto di lavoro ) in virt� del quale ha da pagare il suo dipendente-debitore

    - il giudice poi ordina l'assegnazione di quelle somme e a quel TITOLO , non di altro

    - se il titolo di allora era stipendio / retribuzione / paga o quello che vuoi ma derivante dal rapporto sinallagmatico in essere di lavoro , per me n� la legge n� il giudice possono trasformare quella dichiarazione in altro ( da pensione) , cio� inerenti un rapporto ancora inesistente

    - l'art. 543 cpc parla di somme "dovute" ed il 547 chiede la specifica di quali somme il terzo sia debitore

    - come dicevo sopra , non son certo dell'appropriazione indebita ( dovrei guardarmela ) , ma sarei sicuro di poter promuovere una bella azione civile per ripetizione d'indebito nei confronti dell'Inps qualora quest'ultimo decidesse di continuare a procedere con le trattenute sulla pensione , ovvero su somme che - oggi - hanno natura diversa dallo stipendio da rapporto di lavoro di allora, cio� di quando � stata disposta l'assegnazione

    - tanto pi� , poi, se - come ho ipotizzato all'inizio - gli enti di oggi e di domani fossero diversi

     

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  7.  

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    inquieto

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    CITAZIONE (gnorantecomelacartacalcante @ 20/2/2015, 22:22) 

    - ho capito dal Tuo ultimo intervento (perch� prima non l'avevi chiarito) che il debitore Tizio � - oggi - dipendente dell'Inps


    non lo �.
    dove l'ho scritto?

    tutti i lavoratori, quale che sia il datore, hanno in essere un rapporto contributivo con l'ente previdenziale

    CITAZIONE (gnorantecomelacartacalcante @ 20/2/2015, 22:22) 

    - il creditore ha chiesto il pignoramento dello stipendio e l'Inps, quando rende la dichiarazione , deve dichiarare le somme e il TITOLO ( rapporto di lavoro ) in virt� del quale ha da pagare il suo dipendente-debitore

    - il giudice poi ordina l'assegnazione di quelle somme e a quel TITOLO , non di altro

    - se il titolo di allora era stipendio / retribuzione / paga o quello che vuoi ma derivante dal rapporto sinallagmatico in essere di lavoro , per me n� la legge n� il giudice possono trasformare quella dichiarazione in altro ( da pensione) , cio� inerenti un rapporto ancora inesistente


    in che senso il rapporto di lavoro qui � "titolo"?
    io vedo il titolo in base al quale il creditore agisce (che � appunto il credito) e che non cambia quando il debitore va in pensione.
    il 547 cpc non distingue in alcun modo circa la natura del credito del terzo.
    altre norme pongono limiti alla pignorabilit� dello stipendio e della pensione, ma questa � un'altra storia (anzi potrei direi che l'assimilazione di stipendio e pensione, operata dalla legge in merito ai limiti di pignorabilit�, d� conforto alla mia lettura).

    CITAZIONE (gnorantecomelacartacalcante @ 20/2/2015, 22:22) 

    - come dicevo sopra , non son certo dell'appropriazione indebita ( dovrei guardarmela ) , ma sarei sicuro di poter promuovere una bella azione civile per ripetizione d'indebito nei confronti dell'Inps qualora quest'ultimo decidesse di continuare a procedere con le trattenute sulla pensione , ovvero su somme che - oggi - hanno natura diversa dallo stipendio da rapporto di lavoro di allora, cio� di quando � stata disposta l'assegnazione


    come ho gi� detto, alcune sedi inps mi risulta proseguano la trattenuta su semplice richiesta di parte creditrice, ma non ho invece notizia di particolari reazioni conseguenziali della parte pignorata (magari qualche letterina di minacce, quelle non mancano mai ma non servono a nulla).
     

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  8. gnorantecomelacartacalcante

     

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    - ma , scusa , mi dici cosa scrive il creditore sull'atto di pignoramento ?

    - che cosa viene pignorato - e poi assegnato - OGGI ? ( in realt� il pignoramento � gi� avvenuto , ma scrivo cos� per intenderci )

    - lo stipendio oppure la pensione?

    - mi dici poi come fa il procuratore speciale dell'Inps a rendere - anni prima che se (forse mai) e quando sar� si verifichi il tutto - una completa e circostanziata dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cpc ?

    - come fa , ad es., a "specificare" l� in udienza davanti al giudice " di quali somme � debitore" l'Inps.....e quando ne deve eseguire il pagamento "?

    - oggi l'Inps � debitore ?

    - e l'ordinanza di assegnazione del giudice come viene scritta ? � condizionata anch'essa al se , mai , quando ?

    - non dovrebbe essere un "titolo esecutivo" ? ne ha le caratteristiche ?

    - che poi - quanto al contenuto della sua dichiarazione - l'Inps debba " indicare tutti gli elementi soggettivi , oggettivi e "causali" non lo dico io , lo scrivono Andrioli e Tarzia :cfr. ( a cura di ) Carpi-Colesanti -Taruffo , Commentario breve al cpc., Cedam , sub art. 547

     

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  9.  

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    Pignoramento presso terzi cambio datore di lavoro

    inquieto

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    l'inps non dichiara proprio niente.

    io ho detto questo:

    CITAZIONE (reckless @ 20/2/2015, 20:02) 

    tieni presente che ci sono:
    A. avvocati (l'ho visto) che chiedono la dichiarazione all'inps (che non si presenta in udienza) anche se il debitore non � ancora in pensione,
    B. giudici (questo me l'hanno raccontato) che assegnano la quota della pensione futura.

    secondo me la A rende corretta la B.

    la A da sola certamente non giustifica che l'inps poi riversi a parte creditrice.
    per� se lo facesse, io non ci vedrei approprazione indebita.
    e non darei neanche per scontata la responsabilit� civile


    non ci dimentichiamo che viene assegnata una quota, una percentuale.

    ma facciamo un parallelismo.

    se non stessimo parlando di pensione ma di TFR dovremmo distinguere diversi casi:
    a- stipendio pagato dal datore e TFR pagato dall'inps (con i due sottocasi del fondo di garanzia e di quello di tesoreria)
    b- stipendio e TFR pagati entrambi dal datore di lavore
    c- per i dipendenti pubblici, stipendio pagato dal datore-PA e TFR/TFS pagato sempre dall'inps, attraverso la gestione apposita (ex inpdap)

    in questo momento mi interessa il caso c, e nello specifico il caso in cui la prestazione dovuta sia un TFS (come accade ancora per i pi� anziani e per i non contrattualizzati).

    ebbene in questi casi avviene praticamente sempre che nell'ordinanza di assegnazione venga ordinato al datore di lavoro di trattenere quota dello stipendio e, alla scadenza del rapporto, se il debito non si � esaurito, quota del TFS, non ancora quantificabile.
    e cosa succede poi? che il datore-PA all'atto della cessazione trasmette tutto all'inps affinch� essa (in questo caso neanche presente all'udienza in cui � stato chiamato il datore-PA) trattenga la quota.
    l'esempio mi sembra particolarmente interessante perch� il TFS non ha neppure natura retributiva, ma previdenziale (e proprio per questo non � assolutamente quantificabile quando il rapporto di lavoro � ancora in essere).

    perci�, il fatto che il credito si trasformi da credito di natura retributiva a credito di natura previdenziale, e che addirittura muti il soggetto creditore,
    non determinata l'impossibilit� di assegnazione n� quella di materiale trattenuta delle somme operata in seguito.
    e quindi la circostanza non � dirimente, e non pu� esserlo neppure se parliamo della pensione, che ha qui le stesse identiche caratteristiche del TFS


     

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  10. gnorantecomelacartacalcante

     

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    - caso A : se l'Inps non compare in udienza a rendere la dichiarazione , il giudice non pu� assegnare alcunch� ( cfr. artt. 547 e 548 cpc): e se lo fa , � un provvedimento abnorme

    - caso B : (purtroppo Te lo hanno raccontato , sarebbe meglio verificare di persona . Quando si va in udienza , si dicono tante cose , poi il provvedimento giudiziale ( che � un titolo esecutivo ) ha da rispettare determinati requisiti : credo , quindi , che il giudice non possa aver disposto l'assegnazione sulla pensione futura perch� tale rapporto non esiste ancora e , forse , nemmeno esister� ed il debito da assegnare � ancora inesistente , incerto , illiquido e inesigibile

    - la dottrina , infatti , distingue tra crediti futuri e condizionali dai crediti soltanto eventuali e sperati e perci� privi , siccome aleatori , di attitudine satisfattiva , mentre la giurisprudenza distingue tra crediti aventi un'eventualit� concreta da quelli ad eventualit� astratta

    - un quinto o tutto non cambia nulla . la percentuale di che ? se la pensione non c'�

    - un conto � assegnare un credito futuro nell'ambito e sulla base di un rapporto ben identificato e gi� esistente ( il rapporto di lavoro ) , altro � disporre assegnazioni su quel che - nemmeno forse mai - verr� ad esistenza ( pensione)

    - per lo stesso motivo il giudice potrebbe disporre allora anche l'assegnazione della prossima , eventuale e futura vincita al lotto o al totocalcio visto che il debitore gioca

    - circa il TFR � gi� un altro discorso dalla pensione e si possono fare altri ragionamenti : non parallelismi !

    - il TFR � legato - in qualche modo - ad un rapporto ( di lavoro ) gi� esistente ( e non eventuale , ipotetico e sperato come la pensione ), si tratta di moneta vera ed il debitore ne potrebbe disporre tramite anticipazioni per spese mediche , acquisto casa , etc. etc.: quindi , ha senso bloccarlo

    - come vedi , son situazioni alquanto differenti

     

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  11.  

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    inquieto

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    CITAZIONE (gnorantecomelacartacalcante @ 21/2/2015, 18:06) 

    - il TFR � legato - in qualche modo - ad un rapporto ( di lavoro ) gi� esistente ( e non eventuale , ipotetico e sperato come la pensione ), si tratta di moneta vera ed il debitore ne potrebbe disporre tramite anticipazioni per spese mediche , acquisto casa , etc. etc.: quindi , ha senso bloccarlo

    - come vedi , son situazioni alquanto differenti


    infatti ho parlato di TFS, che ha natura molto, ma molto diversa dal TFR. Previdenziale e non retributiva

    CITAZIONE (reckless @ 21/2/2015, 15:57) 

    in questo momento mi interessa il caso c, e nello specifico il caso in cui la prestazione dovuta sia un TFS (come accade ancora per i pi� anziani e per i non contrattualizzati).


    CITAZIONE (gnorantecomelacartacalcante @ 21/2/2015, 18:06) 

    - la dottrina , infatti , distingue tra crediti futuri e condizionali dai crediti soltanto eventuali e sperati e perci� privi , siccome aleatori , di attitudine satisfattiva , mentre la giurisprudenza distingue tra crediti aventi un'eventualit� concreta da quelli ad eventualit� astratta

    - un quinto o tutto non cambia nulla . la percentuale di che ? se la pensione non c'�


    vedi che la pensione la prendono tutti.
    e se non � pensione, � assegno sociale.
    impignorabile non in quanto tale ma solo perch� fissato al minimo vitale, questo s� impignorabile, anche su stipendio e pensione.
    quindi il problema � eventualmente di misura e non di natura.

    come dicevo all'inizio, il fatto non � che tu prenda o non prenda una pensione,
    ma che nel momento in cui si determina un particolare requisito l'inps diventa per legge (bada bene non per contratto) tuo debitore.
    e lo sai gi� adesso.
    se volessimo sfarfallare ulteriormente potremmo addentrarci nella natura del rapporto contributivo (sinallagmatico?) in essere gi� nello svolgimento dell'attivit� lavorativa.

    e sempre come dicevo all'inizio, i tribunali utilizzano lettere stampone, qui il ragionamento vuole semplicemente essere un po' meno superficiale (poi se mi citi una Cassazione � un altro discorso)


     

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  12. gnorantecomelacartacalcante

     

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    - la discussione verte sulla pignorabilit� della pensione quando - ancora - il dipendente � dipendente e non ha , quindi , ancora maturato i presupposti della pensione

    - quando io vado in udienza a fare la dichiarazione di terzo ( perch� io vado ) , il giudice ( quello strac�sso ) mi chiede se il dipendente � dipendente e quanto guadagna al mese e se ci sono altri pignoramenti , cessioni , sequestri , etc. etc.

    - quello - strac�sso - di giudice , poi, non vuole il lordo della retribuzione mensile, lui se ne frega , vuole il netto , il netto , nettissimo

    - sempre il medesimo strac�sso di giudice , sulla base di quel netto , nettissimo , emette - se del caso ( perch� ogni caso � diverso ) - l'ordinansa di assegnazione di un quinto

    - l'ordinansa di assegnazione di un quinto delo stipendio prevede un numero ( e non una percentuale ) : una volta 200,00 - un'altra 250,00 - etc. 300,00- etc. 400,00 , e ci son sempro anche i decimali

    - ogni volta , per� , � un numero diverso , ma � un numero SECCO: non una percentuale

    - mai - MAI ho visto un giudice ordinare l'assegnazione circa importi della - futuribile -eventuale - aleatoria PENSIONE , ma sempre di retribuzione netta- nettissima, spaccata all'euro

    - perch� ?? il giudice guarda solo la retribuzione del dipendente ?

    - e non guarda se gioca a poker o se gioca al lotto o...la sua pensione ?

    - perch� ??

    - perch� il giudice - es�ndo uno strac�sso e sensa la b�la de vi�ro del Mago Merlino - non sa se il dipendente :

    1. avr� mai la fortuna di andare in pensione ,

    2. n� sa quando ci andr� ,

    3. n� , soprattutto , sa....quale importo ricever� d�la pensione

    - netta- nettissima !

    - e , quindi , qu�lo strac�sso di giudice sa gi� che una sua - eventuale - ordinansa di asegnasi�ne sula ipotetica - futuribile pensione ...non varr� una beata.... !

     

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  13.  

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    Pignoramento presso terzi cambio datore di lavoro

    inquieto

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    semplicemente, il giudice � superficiale.
    e di previdenza non sa nulla.
    sul come vada risolta all'atto pratico, si � detto comunque all'inizio della discussione.
    ma qui si cerca lo spunto per parlare di diritto.
    e, in punto di diritto, la pensione (come il TFS) non � una come una vincita al poker, in quanto non aleatoria o possibile.
    e questo non in base ad una norma che potrebbe essere cambiata domani, ma in base ad un principio sancito dalla costituzione (art. 38)
     

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  14. gnorantecomelacartacalcante

     

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    - Reck,

    - mi permetto di fare alcune considerazioni finali su questa discussione , che riguarda - esclusivamente perch� aperta da Te - il pignoramento della pensione (e non del TFS) in costanza , ancora , di rapporto di lavoro

    - 1. ci son avvocati che per accontentare clienti incazzati ( o , nella peggiore delle ipotesi, per incassare maggiori parcelle ) , probabilmente s'inventano attivit� e procedure fuori dal diritto;

    - 2. l'Inps - invece di comparire in udienza e dichiarare circa la pensione "Nulla devo " , come dovrebbe - in quanto la legge ( art. 546 - 547) impone al terzo di dichiarare le somme DOVUTE in base ad un rapporto ESISTENTE in quel momento - si astiene dal comparire e lascia che faccia il giudice

    - 3. se , come Ti han raccontato ( ma T'invito a controllare di persona ) , in assenza di comparizione del terzo ( Inps) il giudice emettesse un provvedimento di assegnazione della pensione ( anche con lo stampone ) sarebbe - anch'egli - ignorante di diritto ( cfr. art. 548 cpc) perch� dovrebbe far istruire la causa , ed il provvedimento impugnabilissimo

    - 4. circa l'art. 38 Cost..... non � che tutti hanno un lavoro perch� cos� sta scritto sulla costituzione

    - 5. bene : siamo - e rimaniamo - su due fronti opposti

    alla prossima

    Edited by gnorantecomelacartacalcante - 22/2/2015, 08:18

     

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15 replies since 16/2/2015, 11:43   4130 views

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Quando perde efficacia il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.

Come fermare un atto di pignoramento verso terzi?

Una possibilità di bloccare il pignoramento presso terzi è previsto dall'art. 494 del codice di procedura civile, ossia versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.

Come cambiano i pignoramenti dal 22 giugno 2022?

A decorrere dal 22 giugno 2022, nel pignoramento presso terzi, nuovi adempimenti, anche telematici, sono posti a carico del difensore del creditore; da tale data, infatti, entra in vigore l'art. 1 comma 32 della L. 206/2021.

Come togliere il pignoramento presso terzi?

Se le parti riescono ad accordarsi prima che il pignoramento venga iscritto, è sufficiente inviare un atto al terzo pignorato, chiedendo lo svincolo delle somme. A tal punto l'istituto di credito o un altro custode può liberare gli importi bloccati.