Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può accedere

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – RLS viene individuato ed eletto in azienda per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. A questa figura vengono attribuiti incarichi e funzioni stabiliti dal Testo Unico di salute e Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/08.
Nei luoghi di lavoro in cui non è stato eletto un RLS viene designato, su indicazione degli Organismi Paritetici, un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) o un Rappresentante dei Lavoratori del Sito produttivo (RLSSP).
In questa scheda rapida vediamo come viene nominata questa figura all’interno dell’azienda, quali i suoi compiti e le sue funzioni e qual è la formazione richiesta

  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
    • RLS: significato
    • Chi è il RLS?
    • Come viene individuato e nominato il RLS?
    • Qual è il numero dei RLS previsti nelle aziende?
    • Il RLS è obbligatorio?
      • E se i lavoratori non eleggono il RLS?
    • Compiti e funzioni del RLS
    • A quale documentazione ha accesso il RLS?
    • Quali sono le responsabilità e le sanzioni a carico del RLS?
    • Qual è la formazione prevista per il RLS?
    • Doveri del RLS
    • Chi non può fare il RLS
  • Per saperne di più
  • Per approfondire
  • Sei un formatore?

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RLS: significato

Il significato dell’acronimo RLS è Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La figura del RLS è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1994, dal D.Lgs. 626/94, che ha recepito la direttiva quadro europea 89/391.

Chi è il RLS?

Il RLS è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. 
Già nel 1970, con l’emanazione dello Statuto dei Lavoratori, si era garantito alle rappresentanze dei lavoratori: “il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (L. 300/70, art. 9).
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

Come viene individuato e nominato il RLS?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.
Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, egli può essere eletto al loro interno; oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLST) ovvero di comparto produttivo (art. 49).
Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.). Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all’interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

Qual è il numero dei RLS previsti nelle aziende?

Il compito di fissare il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i permessi di cui potrà godere, la formazione che gli dovrà essere erogata ecc. spetta alla contrattazione collettiva; in mancanza di accordo tra le parti sociali, gli standard minimi verranno fissati con decreto del Ministero del Lavoro.
In ogni caso il D.Lgs. 81/2008 prevede un numero minimo di Rappresentanti per la sicurezza, e precisamente (art. 47, comma 7):
un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti;
tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre 1.000 lavoratori, salvo aumentarne il numero in funzione di accordi interconfederali o della contrattazione collettiva.

Il RLS è obbligatorio?

Spesso ci si chiede se il RLS debba essere designato obbligatoriamente anche nelle micro aziende, o in quelle con un solo dipendente. In proposito è utile ricordare che l’elezione del RLS è un diritto dei lavoratori, non un obbligo.

Il D.Lgs. 81/08, infatti, all’art. 47 sancisce che l’elezione o la designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive.

E se i lavoratori non eleggono il RLS?

Il D.Lgs. 81/08, sempre all’art. 47, stabilisce che “Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale)e 49 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Compiti e funzioni del RLS

Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sono state stabilite dall’art. 50 D.Lgs. 81/2008 che garantisce al RLS:
• l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• la consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
• la consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
• la consultazione in merito all’organizzazione della formazione (art. 37) e sulla designazione del RSPP, degli ASSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
• la ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
• la ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• la ricezione di una formazione adeguata (non deve essere inferiore a quella prevista all’art. 37 D.Lgs. 81/2008);
• la promozione, l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
• la formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali deve essere di norma sentito;
• la partecipazione alla riunione periodica (art. 35);
• la facoltà di effettuare proposte in merito all’attività di prevenzione;
• la funzione di avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
• la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione  adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Quest’ultima facoltà è particolarmente significativa.

Le autorità competenti sono certamente l’Azienda Sanitaria Locale e la Direzione provinciale del lavoro, ma la formula sembra ricomprendere anche l’Autorità Giudiziaria.

A quale documentazione ha accesso il RLS?

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve inoltre avere accesso, per l’espletamento della sua funzione, alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
In proposito, il D.Lgs. 81/2008, attuando il disposto della L. 123/2007, ha specificato (riformulando il testo dell’art. 19, comma 5, D.Lgs. 626/1994) che il datore di lavoro debba consegnare al RLS, su richiesta di questi, copia del documento di valutazione dei rischi previsto all’art. 28 (cd. DVR) e, ove il datore di lavoro sia anche committente, copia del documento unico di valutazione dei rischi (cd. DUVRI) e che lo stesso abbia accesso al registro infortuni nel quale vengono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Quali sono le responsabilità e le sanzioni a carico del RLS?

La natura consultiva o propositiva dei compiti assegnati ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non comporta responsabilità nelle decisioni che verranno poi prese dal datore di lavoro, tant’è che a carico degli RLS non sono previste sanzioni amministrative o penali.
Tuttavia, ciò non significa che il RLS nello svolgimento dei suoi compiti sia totalmente immune da conseguenze, anche penali: innanzi tutto egli è penalmente responsabile quando, nell’ambito delle sue funzioni, induca intenzionalmente in errore il datore di lavoro, ad esempio, nell’ipotesi di valutazione dei rischi volutamente errata (dolo), ovvero colposamente cagioni un infortunio, purché vi sia, in tal caso, un nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento colposo del RLS.
Un altro caso in cui il RLS può incorrere in sanzioni penali è quello inerente la violazione del divieto contenuto all’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, secondo cui i RLS sono tenuti al rispetto del segreto industriale in ordine alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Qual è la formazione prevista per il RLS?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere, a cura e spese del Datore di Lavoro, la formazione necessaria.
La formazione prevista per il RLS ha una durata minima di 32 ore con verifica di apprendimento, 12 delle quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

E’ inoltre previsto un obbligo di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

I corsi di formazione degli RLS devono trattare i seguenti argomenti:
a. principi giuridici comunitari e nazionali;
b. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e. valutazione dei rischi;
f. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g. aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h. nozioni di tecnica della comunicazione

La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima dei corsi e dell’aggiornamento, ampliandone anche i seguenti contenuti minimi.

Doveri del RLS

Come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

Chi non può fare il RLS

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 50, comma 7, D.Lgs. 81/08).

Per saperne di più

Per conoscere meglio i diversi aspetti correlati al tema in analisi, consulta i nostri articoli di approfondimento su:

  • Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS): la nomina
  • La formazione per il RLS
  • Aggiornamento RLS: ogni quanto tempo?
  • RLST: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
  • RLSSP: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Per approfondire

Per approfondire la tematica e conoscere meglio compiti e responsabilità del RLS, ai sensi del D.Lgs. 81/08, consulta i prodotti EPC collegati:

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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Un vero e proprio vademecum per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che analizza compiti, responsabilità e formazione secondo il D.Lgs. 81/2008

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può accedere

Abc della sicurezza ad uso dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Indice

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può accedere

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A cosa può accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Per svolgere le sue funzioni il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS può accedere in tutti i luoghi di lavoro in cui vengono svolte delle lavorazioni aziendali, contribuisce alla valutazione dei rischi ed alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori in ...

Quando l RLS può accedere ai luoghi di lavoro per raccogliere informazioni?

Il R.L.S.T. ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro delle aziende del proprio territorio o comparto, rispettando un termine di preavviso individuato dagli accordi collettivi nazionali. Solo in caso di infortunio grave, il R.S.L.T.

Quale di queste funzioni è incompatibile con il ruolo di RLS?

Chi non può fare il RLS L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 50, comma 7, D. Lgs. 81/08).

Quali sono le attività che il datore di lavoro non può delegare?

Come anticipato, gli obblighi non delegabili del datore di lavoro sono solo due, per essere precisi: La valutazione dei rischi e la conseguente redazione del DVR. La nomina del RSPP aziendale.