N11 supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche

N11 supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche

Alleghiamo la nota odierna  prot.n. 2178  con cui il MIUR ha comunicato a tutte le Istituzioni Scolastiche alcune novità riguardanti le procedure di gestione al SIDI dei contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. In sostanza si tratta di una estensione delle procedure già utilizzate per i contratti di supplenza breve.

In particolare, mediante delle funzioni SIDI già utilizzate per l’inserimento dei contratti di supplenza breve ( CoopApp )  , è possibile da oggi la lavorazione dei seguenti contratti a tempo determinato :

  • N02 Supplenza annuale
  • N11 Supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche
  • N21 Supplenza orario aggiuntivo
  • N22 proroga del servizio
  • N23 Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche – attività alternative all’IRC
  • N25 Servizio per ore aggiuntive attività alternative all’IRC
  • N18 Indennità di maternità (anche in caso di ultimo contratto di tipo annuale o fino al termine delle attività didattiche) 

Con la medesima procedura avverrà la trasmissione al MEF delle relative assenze inserite al SIDI, senza doverne duplicare la comunicazione mediante le applicazioni Assenze.net e Sciop.net.

Con la nuova procedura non sarà più a carico delle segreterie la gestione dati per la liquidazione del TFR.

Raccomandiamo l’inserimento tempestivo dei contratti di supplenza per consentire da parte di NOIPA il regolare pagamento dello stipendio di settembre a tutti i supplenti.

SCARICA QUI LA NOTA

La disciplina delle supplenze è contenuta all’art. 2 comma 4 dell’O.M. 60/2020 che sostanzialmente ricalca quanto previsto dal DM 131 del 13 giugno 2007, c.d. Regolamento delle supplenze.

In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Pertanto qualora non sia possibile la copertura di posti o ore di insegnamento con personale docente di ruolo facente parte dell’organico dell’autonomia si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato che sono distinguibili in diverse categorie.

CATTEDRE VACANTI E DISPONIBILI
Qualora prima del 31 dicembre si renda necessario coprire cattedre vacanti e disponibili cioè cattedre prive di titolare, si provvede alla loro copertura mediante supplenze annuali(31 agosto).

CATTEDRE NON VACANTI MA DI FATTO DISPONIBILI
Sempre prima del 31 dicembre qualora si rendano disponibili cattedre non vacanti ma di fatto disponibili (esiste un titolare ma questo è assente per ragioni varie quali, ad esempio, malattie, aspettative, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, ecc.), si provvede alla loro copertura mediante supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

CATTEDRE E POSTI IN ORGANICO DI FATTO
Si procede con il conferimento di supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) anche per la copertura delle cattedre e posti costituitisi in organico di fatto per aumento del numero delle classi e degli alunni, compresi i posti in deroga sui posti di sostegno.

SUPPLENZE PER SPEZZONI ORARI CHE NON COSTITUISCONO UNA CATTEDRA
Analogamente si procede al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) anche per le ore di insegnamento che non costituiscono una cattedra o posto orario (inferiori alle 18 ore nella scuola secondaria, alle 24 ore nella scuola primaria e 25 ore nella scuola dell’infanzia).

ASSENZE TEMPORANEE 
Per la sostituzione del personale temporaneamente assente (il cui rientro è quindi previsto prima del termine delle attività didattiche) dovranno essere conferite supplenze temporanee fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

POSTI RESOSI DISPONIBILI DOPO IL 31 DICEMBRE
Per la copertura di posti resosi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno verranno conferite supplenze temporanee anche se l’assenza del titolare si prolunga fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). In tal caso dovranno essere conferite supplenze fino al termine delle lezioni (es: 8\9\10 giugno), salvo le eventuali proroghe per scrutini ed esami.

O.M. 60/2020

Cosa significa supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche?

Per supplenze fino al termine delle attività didattiche si intende la copertura di posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12 (trattasi di posti ad orario intero o spezzoni orario di entità superiore a 6 ore).

Quando scatta la continuità didattica?

La proroga scatta anche nel momento in cui il titolare, dopo un primo periodo di assenza, si assenta di nuovo dopo il giorno libero e/o dopo un giorno festivo. La conferma invece ha validità nel momento in cui il titolare risulta assente sino al giorno precedente l'inizio di un periodo di sospensione delle lezioni.

Cosa significa supplenze fino a 10 giorni GPS?

In sostanza, per le supplenze fino a 10 giorni le scuole interpelleranno prioritariamente gli aspiranti che hanno espresso tale disponibilità prevedendo una presa di servizio immediata.

Cosa succede se non si accetta Proroga supplenza?

R. Il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione, sia che si tratti di una proposta contrattuale o della sua proroga o conferma. Nel caso di una proposta contrattuale non vi è alcuna sanzione anche nel caso dell'aspirante totalmente inoccupato al momento dell'offerta di supplenza.