Recesso individuale da un conto corrente cointestato bancoposta

In un conto corrente cointestato spesso ci si chiede quali siano i diritti degli intestatari. Ad esempio, il diritto di recesso è possibile?

Conto corrente cointestato: recesso di un solo intestatario è possibile?

Il diritto di recesso in un conto corrente cointestato è veramente possibile? Innanzitutto va specificato che esistono due diverse tipologie di conto corrente cointestato. Da un lato troviamo quello a firma congiunta, dall’altro a quella disgiunta. Il primo tipo di conto è quello standard, nel senso che qualora gli intestatari optino per la firma disgiunta, devono esplicitamente comunicarlo.

Conto corrente cointestato a firma congiunta: gli effetti

Ciò deriva dall’assunto normativo, che rimanda all’articolo 1854 del Codice Civile. “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. La possibilità di compiere operazioni separatamente è lecita, ma nel caso di firma congiunta sarà sempre necessaria l’autorizzazione dell’altro cointestatario. L’articolo succitato, infine, certifica la solidarietà passiva o attiva: in sintesi, con un conto unico, altrettanto unico è il rapporto debitorio o creditorio che ne deriva.

Ciò può far emergere problemi, soprattutto nel caso in cui uno dei due cointestatari voglia tirarsi fuori. Proprio su questo punto possono nascere controversie, visto che in un conto corrente a firma congiunta, per compiere ogni operazione, è necessaria l’autorizzazione dell’altro o degli altri soggetti. Ma allora come potersi liberare dal vincolo e recuperare la propria parte?

Conto corrente cointestato: i rischi

Un conto corrente cointestato può sollevare problemi di diversa natura, tra cui quello più frequente è causato dal decesso di un cointestatario. Gli altri titolari potranno effettuare operazioni, che però sono revocabili e contestabili dagli eredi del contitolare defunto. È poi quasi prassi comune che la banca, di fronte a situazioni di questo tipo, opti per il blocco del conto finché non si risolva la questione con gli eredi. Per maggiori approfondimenti su questo argomenti, vi invitiamo a leggere questo articolo.

Conto corrente cointestato: recesso possibile?

E veniamo adesso all’oggetto di questo articolo. In un conto corrente cointestato esercitare il diritto di recesso è veramente possibile? Considerando che si è responsabili solidalmente nei confronti della banca del saldo contenuto nel conto unico, come poter recuperare la propria parte e svincolarsi? Questo è un aspetto abbastanza importante, perché può capitare che un cointestatario si esponga troppo davanti alla banca, magari tramite la richiesta di un finanziamento che si reputa non sostenibile. Ma è anche possibile che a un certo punto sorga la necessità di svincolarsi da quel conto corrente cointestato, soprattutto visto che per compiere qualsiasi azione bisogna attendere l’approvazione dell’altro intestatario, che potrebbe dunque non essere d’accordo.

Conto corrente cointestato: come esercitare il recesso

Un conto corrente cointestato a firma congiunta è visto maggiormente come una tutela verso tutti i soggetti contitolari del conto. Che hanno facoltà di parola sulle azioni disposte sul conto stesso. Per chi vuole svincolarsi, invece, come riporta Alberto Agnelli su Quagliarella.com, l’unica possibilità resta il recesso. “In questo modo, il cointestatario che lo desidera potrà svincolarsi dal rapporto di conto corrente, che proseguirà da una certa data solo in capo all’altro cointestatario”. Il diritto individuale di recesso è infatti una facoltà esercitabile da ciascun cointestatario. Ad affermarlo è stato l’Arbitro Bancario Finanziario con la Decisione n. 498/2012, in cui afferma che “deve riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solido a recedere dal rapporto”.

Il problema resta però la liquidazione. Una volta esercitato il recesso e risolto il rapporto con gli altri contitolari, chi ha esercitato il recesso cesserà il vincolo di solidarietà. Per la liquidazione della sua parte nel conto cointestato, invece, sarà sempre necessario l’accordo con l’altro o con gli altri cointestatari. Anche la banca, però, può avere un ruolo impositivo a tal senso, visto che anche all’istituto è valsa la facoltà di esercitare il recesso.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a

17 Luglio 2014

Di cosa si tratta

Un quesito che ci è stato posto di recente aveva ad oggetto il tema della possibilità di “svincolarsi” da un conto corrente cointestato, nell’ipotesi in cui l’operatività sul conto sia prevista a firma congiunta tra i cointestatari.
In termini generali, il rapporto di conto corrente bancario può essere intestato a più persone, nel qual caso si può prevedere in via alternativa che il potere di operare sul conto debba essere esercitato congiuntamente dai contitolari ovvero disgiuntamente.
L’opzione relativa all’utilizzo in via disgiunta da parte dei contitolari deve essere specificamente prevista nel contratto con la banca, perché altrimenti si ritiene che operi una presunzione relativa di regime a “firma congiunta”, desumibile dall’art. 1854 c.c., che regola appunto la cointestazione del conto corrente.
La facoltà di operare disgiuntamente sul conto costituisce quindi un’eccezione, che deve essere espressamente prevista; se così non è, il conto potrà essere utilizzato solo congiuntamente.
Ancora in termini generali, l’art. 1854 c.c. prevede un regime di solidarietà tra i contitolari del conto, che sono quindi debitori (e creditori) in solido del saldo del conto nei confronti della banca.
La solidarietà passivagiova ovviamentealla banca creditrice, che vede raddoppiate le possibilità di ottenere la restituzione del saldo, che è garantito dal patrimonio di ciascun contitolare. I rapporti interni tra i cointestatari del contosarannoinvece regolati dall’art. 1298 cod.civ., in base al quale il debito solidalmente assuntova ripartito in quote uguali tra i cointestatari, salvo che risulti diversamente.
Una situazione tipica in cui si possono verificare problemi, quando vi sia un conto corrente cointestato, è il decesso di uno dei contitolari. Sovente la questione viene risolta “in fatto”, con operazioni sul conto (prelievi, giroconti, ecc.) disposte dal cointestatario superstite, che possono tuttavia essere oggetto di revocazione e contestazione da parte degli eredi del defunto. Anche la banca può trovarsi esposta a responsabilità qualora tali operazioni vengano consentite, motivo per cui spesso viene disposto il blocco totale e immediato del conto corrente, in attesa che vi sia una dichiarazione o comunque vengano date disposizionicongiunte da parte degli eredi e del cointestatario superstite.
Ma il tema relativo alle operazioni su conto corrente cointestato e a firma congiunta può sorgere anche in situazioni diverse, che possono verificarsi, ad esempio, in caso di contrasti tra i cointestatari quando ancora sono in vita.
Posto infatti che i cointestatari del conto sono responsabili in solido e posto che la banca può procedere anche a compensazioni tra i saldi di diversi conti correnti esistenti tra la banca e il correntista (art. 1853 cod. civ.), ecco che può accadere che uno dei contitolari possa trovarsi esposto nei confronti della banca,a causa di operazioni disposte dall’altro soggetto su un diverso conto corrente personale.
Ma può anche accadere che per motivazioni personali uno dei contitolari voglia semplicemente affrancarsi dal conto corrente comune, scelta che però non è condivisa dall’altro soggetto.
Ed era proprio questo il caso che ci è stato prospettato, nel quale una persona temeva il compimento da parte del cointestatario di operazioni di natura personale con la banca (un finanziamento), il cui rimborso, in prospettiva futura, non risultava adeguatamente sostenibile.
Temendo di vedersi esposta in prima persona nei confronti della banca per queste operazioni individuali poste in essere dal contitolare, il quesito era come potersi svincolare dal conto corrente, sapendo di non poter contare sul consenso dell’altra parte.
Il prelievo delle somme esistenti (in ragione di metà delle stesse) non è certo una soluzione: da un lato, se l’operatività è a firma congiunta, ogni prelievo deve essere comunque disposto con l’assenso di tutti i titolari; dall’altro, il rapporto di conto corrente rimarrebbe comunque in vita, senza risolvere il problema della responsabilità solidale, motivo per cui il cointestatario “uscito” di fatto dal conto corrente, resta comunque formalmente (e sostanzialmente) legato per il futuro.
Né il cointestatario potrebbe chiedere alla banca di procedere alla chiusura del conto, se l’altro contitolare non è d’accordo.La clausola contrattuale che preveda il necessario consenso di tutti i titolari del conto per procedere alla sua estinzione è del tutto valida e non è in alcun modo vessatoria. Così ritiene la giurisprudenza, affermando che il consenso congiunto è una forma di tutela rafforzata per i contitolari: se tutti sono congiuntamente e solidalmente concreditori del saldo, è ragionevole ritenere che ciascuno non possa, senza il consenso degli altri, estinguere autonomamente il rapporto.La firma congiunta può essere considerata un mezzo di tutela della posizione di ciascun contitolare in prevenzione di eventuali abusi degli altri sulle somme esistenti sul conto.
Resta allora un’unica via praticabile, che è quella del recesso. In questo modo, il cointestatario che lo desidera potrà svincolarsi dal rapporto di conto corrente, che proseguirà da una certa data solo in capo all’altro cointestatario (oppure, più frequentemente, la banca potrà chiedere l’apertura di un conto correntedel tutto nuovo).
Questa possibilità è ammessa anche in caso di conto corrente a firma congiunta, sul presupposto che il regime di solidarietà non possa incidere sul diritto individuale di recesso, che spetta a ciascun cointestatario. Il regime di solidarietà del conto cointestato non implica, infatti, l’esistenza di un rapporto indivisibile tra più soggetti, rimanendo individuabili tante obbligazioni scindibili e indipendenti (pur se aventi a oggetto la stessa prestazione) quanti sono i soggetti del rapporto.
Come affermato dall’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, con la Decisione N. 498 del 17 febbraio 2012 “deve riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solido a recedere dal rapporto”.
Evidenzia poi il Collegio che “il problema sorge, tuttavia, con riguardo all’attuazione dell’obbligazione restitutoria da parte della banca, conseguente al recesso compiuto dall’unico correntista. Sotto il profilo dell’attuazione, infatti, l’obbligazione restitutoria sembra doversi inquadrare non tanto nella categoria delle obbligazioni solidali, quanto invece in quella, delineata dalla dottrina, delle obbligazioni “collettive”, rispetto alle quali, se più sono i creditori e unico il debitore, soltanto il gruppo dei creditori uniti può pretendere l’esecuzione della prestazione, superandosi così la presunzione di uguaglianza delle singole parti sancita dall’art. 1298, comma 2, in materia di obbligazioni solidali. È dunque legittima l’opposizione della banca alla liquidazione della quota del singolo cointestatario, dovendo tale liquidazione compiersi in contraddittorio con tutti i titolari del conto, attesa l’esigenza di salvaguardia delle ragioni dei non recedenti”.
In sostanza, esercitato il recesso e verificatosi l’effetto solutorio del rapporto nei confronti anche di uno solo dei cointestatari, il risultato sarà quello di far cessare il vincolo di solidarietà e, per il recedente, di non essere responsabile per il futuro, mentre, per ottenere la liquidazione della propria parte depositata sul conto, si dovrà comunque operare di comune accordo con l’altro cointestatario oppure potrà essere la banca ad imporlo nei fatti, avvalendosi a sua volta della facoltà di recesso.
In talune situazioni,tuttavia, la possibilità concreta di svincolarsi dall’altro soggetto cointestatario potrebbe rappresentare l’obiettivo principale di chi recede, quando il saldo di conto corrente non presenta valori positivi di rilievo e vi sia la preoccupazione di vedersi costretti a pagare il conto negativo derivante da altre operazioni poste in essere dal cointestatario, per le quali la banca potrebbe operare la compensazione sul conto comune.

(Visited 240 times, 98 visits today)

Come togliersi da un conto cointestato BancoPosta?

Ciascun cointestatario, dunque, può facilmente togliere il proprio nome dal gruppo di cointestatari in qualsiasi momento. Per fare ciò, è sufficiente comunicare alla banca, via raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec (posta elettronica certificata), la propria volontà di recedere dal contratto.

Come si esce da un conto corrente cointestato?

Norme alla mano, non occorre fornire alcuna motivazione. La procedura prevede l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o una Pec alla propria banca contenente la comunicazione della decisione. Oppure bisogna presentarsi personalmente. In tutti i casi, il preavviso è di 15 giorni.

Come chiudere un conto cointestato a firma disgiunta?

Se il conto è cointestato “a firme disgiunte” è sufficiente che la richiesta di chiusura sia firmata da un solo cointestatario; se invece la cointestazione è “a firme congiunte” è necessaria la firma di tutti i cointestatari.

Come togliersi da un libretto postale cointestato?

Togliere cointestatario libretto postale. Devi sapere che il libretto postale aperto non può essere rinominato, se vuoi togliere un cointestatario devi chiuderlo e aprirne uno nuovo con la giusta intestazione.