Dove si fa l atto notorio per successione

a. Successioni telematiche

Se il contribuente non può trasmettere in autonomia la dichiarazione di successione telematica è possibile trasmettere all’ufficio competente in base all’ultima residenza del defunto, tramite email, Pec o i canali telematici, il modello (conforme a quello approvato) compilato e sottoscritto, allegando:

  • la documentazione a supporto descritta nelle istruzioni alla “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” disponibili sul sito web dell’Agenzia delle entrate
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di essere in possesso degli originali dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, nonché della conformità a questi delle immagini inviate, resa dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n.445/2000
  • l’impegno del richiedente a depositare in ufficio l’atto in originale 
  • il/i documento/i di identità
  • il modello F24 attestante il versamento delle imposte e dei tributi autoliquidati dal contribuente oppure l’apposito modello, debitamente sottoscritto, per la richiesta di addebito su conto corrente bancario o postale delle imposte.

È ammessa anche la presentazione mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La ricevuta di presentazione sarà inviata alla posta elettronica indicata dal contribuente nel modello o, in mancanza, tramite SMS al numero di telefono indicato nel modello stesso.

Verificata la dichiarazione e gli allegati, l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione (copia conforme) è resa disponibile nell’area riservata del contribuente che ha trasmesso la dichiarazione nella sezione “Preleva documenti”.

Se il contribuente non ha le credenziali di accesso, gli sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modello o a quello comunicato dall’interessato mediante contatto telefonico.

L’originale della dichiarazione trasmessa per posta elettronica, gli originali delle dichiarazioni sostitutive e gli altri documenti previsti nelle istruzioni alla “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” devono essere portati in originale in ufficio.

b. Successioni cartacee - modello 4

La presentazione della dichiarazione di successione con il modello 4, nei casi residuali in cui è ammessa, può essere trasmessa mediante Pec o e-mail, in alternativa alla presentazione in ufficio o all’invio mediante posta raccomandata. In caso di invio tramite Pec o e-mail, oltre alla consueta documentazione a supporto, devono essere allegati alla dichiarazione anche gli ulteriori documenti indicati al punto precedente. È importante che il contribuente comunichi all’Ufficio un proprio recapito di posta elettronica, sul quale ricevere eventuali comunicazioni o la documentazione da parte dell’ufficio, o un numero di telefono.

Nel caso di invio per posta elettronica, il modello 4 e gli allegati devono essere recapitati agli uffici competenti al termine del periodo emergenziale. Verificata la dichiarazione e gli allegati, il certificato di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione (modello 240) e la scansione dei quadri del modello 4, timbrati e firmati, saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica indicato dal contribuente.

Il contribuente può rivolgersi, inoltre, a un ufficio dell’Agenzia o un contact center per qualsiasi esigenza informativa.

per richiedere il servizio con modalità semplificata
Trova qui e-mail e PEC degli uffici

per accedere con modalità telematiche
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Se una persona è deceduta, normalmente non sono lunghi i tempi per sbloccare i beni ereditari.

Nell’arco di un paio di mesi, ma anche meno, si può tornare alla normalità.

I rari casi in cui i tempi si allungano sono dovuti più a problemi tra gli eredi che a ostacoli legati agli adempimenti fiscali.

Di solito le preoccupazioni sono:

sbloccare i conti correnti, momentaneamente congelati;
prendere possesso degli immobili;
vendere gli immobili;

Tutte e tre le cose sono piuttosto semplici, anche se è necessario rispettare alcune regole, più facili a farsi che a dirsi.

Sbloccare i conti correnti.

Deceduta una persona, dovete informare la Banca che gestisce il conto corrente, il quale verrà momentaneamente bloccato.

Poi dovete rispettare alcune fasi:

1) innanzitutto dovete procurarvi una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, ossia una vostra dichiarazione scritta dove, a seconda dei casi, l’erede stesso o due testimoni dichiarano chi sono gli eredi; tale documento si può firmare o in qualsiasi studio notarile oppure in Comune.

Tempi: il nostro può darvi appuntamento in 48 ore (lavorative).

2) Portate in Banca la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

3) Trascorso qualche giorno, la Banca restituisce una dichiarazione dove vengono elencati tutti i rapporti bancari.

Tempi: generalmente una settimana ma molto dipende da banca a banca.

4) Trasmettete, via mail o in originale, l’attestazione della Banca al Professionista che si occupa della denuncia di successione: oltre ad uno studio notarile, chiunque può redigerla, ma tenete conto che è necessario avere conoscenza della materia e non ci si può improvvisare.

5) Dopo qualche giorno/settimana, il Professionista redige la denuncia di successione, vi chiede la firma e la registra.

Tempi: il nostro studio prepara la denuncia di successione circa in una settimana, anche in 48 ore (lavorative) in caso di urgenza. 

6) L’Agenzia Entrate restituisce la copia della denuncia.

Tempi: solitamente 10/15 giorni.

7) Fate pervenire alla Banca la denuncia di successione registrata, che svincola i soldi.

Tempi: dipende dalla Banca ma non dovrebbero trascorre più di 7 giorni.

Prendere possesso degli immobili.

Se nella successione ci sono immobili gli eredi diventano immediatamente proprietari; dunque da subito potete prendere possesso dei beni e utilizzarli liberamente.

Vendere gli immobili

Una volta preso possesso degli immobili, il che come detto è automatico, se volete vendere o procedere ad una divisione è necessario presentare prima la denuncia di successione.

Ci sono alcune semplici fasi:

1) Il Professionista che redige la denuncia di successione (che come detto sopra può essere il Notaio ma chiunque altro sia esperto in materia) prenderà tutte le informazioni utili a sapere quali immobili sono presenti nell’asse ereditario.

Tempi: può bastare un’ora di colloquio con gli eredi per sapere tutto necessario, ma dipende dall’entità del patrimonio e dalla conoscenza che gli eredi hanno della persona deceduta (la quale non sempre era ben conosciuta dagli eredi). E’ bene che il Professionista proceda anche alle visure ipotecarie e catastali per essere sicuri di fare errori e così il tutto può occupare anche una decina di giorni.

2) Il Professionista redige la denuncia di successione, riceve la vostra firma e la registra.

Tempi: il nostro studio prepara la denuncia di successione circa in una settimana, anche in 48 ore (lavorative) in caso di urgenza.

3) L’Agenzia Entrate restituisce la copia della denuncia.

Tempi: solitamente 10/15 giorni.

4) Registrata la denuncia, potete vendere o dividere gli immobili.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio o l’atto notorio

Molti Uffici, specialmente le Banche, richiedono agli eredi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure l’atto notorio.

Vediamo quali sono il contenuto, gli effetti e il motivo per cui viene richiesta questa documentazione.

L’atto notorio è innanzitutto una dichiarazione effettuata sotto responsabilità penale, il che significa che dicendo il falso si incorre in un reato punibile; notate che viene punito colui che dice scientemente il falso e non colui che lo fa in buona fede: poniamo l’esempio di colui che dichiari che Tizio non ha mai avuto figli, cosa che poi si rivela non vera poichè successivamente si scopre l’esistenza di un discendente; ovviamente il dichiarante sarà punibile solo se si prova che costui sapeva che Tizio aveva figli e non l’ha detto, mentre non sarà punibile se l’esistenza del figlio non era da lui conosciuta.

Il contenuto dell’atto notorio è costituito da un fatto o una serie di fatti di cui si è a conoscenza. Nel caso delle successioni, si deve dichiarare che una persona è deceduta, se ha fatto testamento oppure se ha parenti e in quale grado.

L’atto notorio può essere “atto notorio” vero e proprio e “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”: il primo è una dichiarazione resa da due testimoni non interessati all’atto e non parenti con gli eredi; il secondo è una dichiarazione resa da uno o più eredi. La scelta, se ricorrere al primo o al secondo varia a seconda dei casi: le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di Pubblici Servizi sono obbligate a ricevere “dichiarazioni sostitutive” mentre gli Enti non pubblici (come gli Istituti di credito), i tribunali e i privati, nei loro rapporti, possono scegliere l’una o l’altra forma. In generale, visto che l’atto notorio fatto da due testimoni è ritenuto più attendibile, esso è richiesto nei casi considerati più delicati, come quando gli eredi non sono parenti stretti oppure quando l’eredità ha un valore consistente.

Competenti a ricevere gli atti notori e dichiarazioni sostitutive sono i Notai e le Cancellerie dei Tribunali oppure, solo per le dichiarazioni sostitutive, anche l’Anagrafe dei Comuni.

La dichiarazione sostitutiva non va confusa con la autocertificazione; quest’ultima può essere sottoscritta anche non in presenza di un Pubblico Ufficiale e ha valore solo nei casi espressamente previsti.

Ma per quale motivo viene richiesto l’atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) invece di ricorrere a certificazioni più sicure? In fondo l’atto notorio è una mera dichiarazione e dunque ci è sempre il rischio di falsa testimonianza.

La risposta è nel fatto che non esiste una certificazione assoluta o un modo certo per verificare chi siano gli eredi di una persona.

Si può solo giungere a ragionevoli convinzioni sulla base delle testimonianze raccolte.

Chi comunque si trovi ad acquistare da taluno un bene ereditato non si preoccupi, vi sono nella legge dei modi per tutelare in maniera soddisfacente (ma non totale) coloro che acquistano in buona fede dal c.d. erede apparente, ossia da colui che, pur presentandosi come erede, si scopre poi che non lo è.

Chi rilascia l'atto notorio per successione?

A tal fine, l'atto di notorietà, può essere rilasciato: da un notaio; dal cancelliere del Tribunale, dal Sindaco del comune di residenza ovvero da un suo delegato, in funzione di pubblico ufficiale.

Quanto costa un atto notorio per successione?

questa tipologia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha un costo pari a 16,52 euro. La marca da bollo non deve essere acquistata. L'importo di 16,52 euro è da corrispondere in contanti direttamente all'Ufficiale di Anagrafe allo Sportello.

Come si fa l'atto notorio in comune?

Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).

Che documenti servono per fare atto notorio?

Atto notorio: documenti necessari Carta identità (o patente rilasciata dalla Prefettura o passaporto in corso di validità) e codici fiscali (in originale o tessera sanitaria) degli eredi; Indicazione del rapporto di parentela tra eredi e defunto; Certificato di morte e codice fiscale del defunto.

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