Morte del creditore prima della notifica del precetto

Successione del credito: il debito si estingue o passa agli eredi? La prescrizione e la rinuncia all’eredità.

Non si dovrebbe augurare la morte a nessuno. Ma se mai dovesse succedere che il proprio creditore passi a miglior vita, prima di esultare sarà bene conoscere le regole che la legge – e in particolare il diritto civile – stabilisce in questi casi. 

Se dunque vuoi sapere che succede se il creditore muore non devi far altro che leggere le seguenti righe. Ti spiegheremo il cosiddetto “fenomeno successorio” ossia il passaggio del credito da un soggetto a un altro che, in questo caso, avviene per via del decesso del titolare del diritto. Ma procediamo con ordine.

Morte del creditore: il debito si estingue?

Se una persona muore, tutti i suoi diritti patrimoniali non si estinguono ma si trasferiscono ai suoi eredi. 

Dunque il debitore non può dirsi liberato dal proprio obbligo di pagamento ma dovrà vedersela con gli eredi del creditore. 

Marco è in affitto, in un appartamento di proprietà di Rocco. Da oltre 5 mesi Marco non paga i canoni. Rocco muore e lascia come eredi la moglie e due figli. I crediti maturati da Rocco prima del decesso si trasferiscono in capo agli eredi che pertanto portano far valere le proprie ragioni nei confronti del debitore. 

In verità questo trasferimento dei crediti non avviene in automatico, ma è subordinato a due fondamentali adempimenti da parte degli eredi:

  • la dichiarazione di successione (che può svolgere anche un solo erede a vantaggio di tutti gli altri): se non viene eseguita tale pratica, nessun erede può chiedere un pagamento al debitore per conto del defunto;
  • l’accettazione dell’eredità: tale dichiarazione può essere espressa ma anche tacita e potrebbe appunto consistere nella richiesta di pagamento o nella riscossione dello stesso.

Per la dichiarazione di successione c’è 1 anno di tempo dalla morte del creditore. Per l’accettazione dell’eredità ci sono invece 10 anni.

Durante tutto questo periodo, i diritti del defunto – ivi compresi i crediti – restano per così dire “sospesi” fino a quando non si individuano i relativi eredi. È a questi ultimi infatti che andrà il patrimonio, comprensivo di crediti e debiti.

Quando gli eredi non possono riscuotere i crediti del defunto

Come abbiamo detto, la successione del diritto di credito dal defunto ai suoi eredi non si verifica in automatico ma è subordinata allo svolgimento delle “pratiche di successione”.

Dunque, con la morte del creditore, il debito non si estingue, ma neanche si trasferisce in automatico. Nessuno dei potenziali eredi del defunto può infatti rivendicare il credito se prima non ha presentato la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate. Senza tale adempimento, il debitore non è tenuto a pagare a nessuno che bussi alla sua porta.

Il debito si estingue inoltre se nessuno degli eredi accetta l’eredità. In caso di rinuncia all’eredità e in assenza di eredi, l’eventuale patrimonio attivo passa allo Stato che si limiterà a ricevere eventuali immobili (inverosimile è invece la riscossione dei crediti). L’accettazione con beneficio di inventario invece non comporta alcuna conseguenza per il debitore del defunto. 

Un ultimo caso di estinzione del debito si verifica quando, nelle more della pratica di successione, si verifica la prescrizione. Come noto, tutti i diritti di credito hanno un termine massimo per essere riscossi che varia da 6 mesi a 10 anni. Abbiamo analizzato tutti i termini nell’articolo Prescrizione dei crediti.

Ebbene, se dalla data dell’ultimo sollecito di pagamento a quello della richiesta di pagamento da parte degli eredi del defunto (attività che, come detto, può intervenire solo dopo la dichiarazione di successione) decorrono i termini di prescrizione, il debitore è libero da ogni obbligo di pagamento.

Dunque la morte del creditore non determina alcuna sospensione dei termini di prescrizione che, nonostante eventuali ritardi da parte degli eredi nello svolgimento delle pratiche di successione, segue i termini ordinari. 

In ogni caso, se il debitore aveva a sua volta delle ragioni di credito nei confronti del proprio creditore defunto, potrà farle valere a sua volta nei confronti degli eredi.

Marco, inquilino dell’appartamento di proprietà di Rocco, da oltre 5 mesi non paga i canoni ma, nello stesso tempo, ha effettuato dei lavori di ristrutturazione anticipando oltre 1.500 euro per conto del proprietario di casa a cui richiede la restituzione delle somme. Rocco però muore e lascia come eredi la moglie e due figli. I crediti maturati da Rocco prima del decesso si trasferiscono in capo agli eredi che pertanto portano far valere le proprie ragioni nei confronti del debitore. Ma nello stesso tempo Marco può chiedere la restituzione dei 1.500 euro agli eredi di Rocco.


note

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