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Il complesso sistema delle sanzioni in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, merita un approfondimento dettagliato e riguarda, in relazione al diverso grado di responsabilità, pressoché tutte le figure coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, datore di lavoro e non solo. Responsabilità giuridica penaleE’ sempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo proposito è opportuno ricordare che all’interno del complesso Sistema di Gestione definito dal D.Lgs 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nell’art 25 viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale. Responsabilità giuridica civilePuò essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo. A questo proposito è importante ricordare e fare riferimento all’art 2087 del Codice Civile : “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”(Resp. Soggettiva). Ricadono inoltre in questa categoria di oneri, anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro (Resp. Oggettiva). Responsabilità giuridica di tipo amministrativoE’ di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario
piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti. Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul LavoroIl Testo Unico ripresenta poi la stessa struttura per ogni titolo successivo elencando prima le disposizioni e poi, nell’ultimo Capo di ogni titolo, le relative sanzioni previste in caso di inadempimento.
ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro Per maggiori informazioni: Numero Verde: 800.589.256 E-mail: Normativa e Sanzioni
In che caso il lavoratore può essere sanzionato?La norma, e soprattutto la giurisprudenza, insegna che il lavoratore può essere sanzionato sia a livello pecuniario che penale, solo qualora sia provato che il comportamento del lavoratore sia stato abnorme e che, proprio questa abnormità, abbia causato l'incidente; abnormità che per la sua imprevedibilità sta al di ...
Quale figura non è sanzionata dal D Lgs 81 08?Quando, invece, il ruolo di RSPP è ricoperto da un consulente esterno la situazione diventa un po' più complessa. Il D. Lgs. 81/08, infatti, non prevede delle sanzioni dirette per questa figura.
Quali sono le sanzioni per i lavoratori?I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai ...
Chi può sanzionare il lavoratore?La prerogativa che la legge riconosce al datore di lavoro di poter sanzionare i dipendenti infedeli o negligenti ha ripercussioni solo da un punto di vista civilistico, attiene cioè al rapporto contrattuale.
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