Il lavoratore non può essere mai sanzionato per motivi di salute e sicurezza sul lavoro

Il complesso sistema delle sanzioni in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, merita un approfondimento dettagliato e riguarda, in relazione al diverso grado di responsabilità, pressoché tutte le figure coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, datore di lavoro e non solo.
Per meglio comprendere come è articolato il sistema sanzionatorio è opportuno innanzitutto ricapitolare le diverse tipologie di Responsabilità, come previste dal sistema giuridico, e di conseguenza le relative sanzioni applicabili ai diversi casi.
La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridica, Penale, Civile ed Amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo.
Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata. Un esempio è il caso in cui un genitore risponde di un danno causato da un minore, oppure in situazioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, il caso in cui un datore di Lavoro o un funzionario, in virtù della posizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del comportamento di propri collaboratori.

Responsabilità giuridica penale

E’ sempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo proposito è opportuno ricordare che all’interno del complesso Sistema di Gestione definito dal D.Lgs 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nell’art 25 viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale.

Responsabilità giuridica civile

Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo. A questo proposito è importante ricordare e fare riferimento all’art 2087 del Codice Civile : “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”(Resp. Soggettiva). Ricadono inoltre in questa categoria di oneri, anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro (Resp. Oggettiva).

Responsabilità giuridica di tipo amministrativo

E’ di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti.
Entrando quindi maggiormente nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.Lgs 81/08 (o meglio il D.Lgs 106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli aspetti sanzionatori), elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura.
Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi rispettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle disposizioni generali.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Testo Unico ripresenta poi la stessa struttura per ogni titolo successivo elencando prima le disposizioni e poi, nell’ultimo Capo di ogni titolo, le relative sanzioni previste in caso di inadempimento.
Sia la quantità che l’entità delle sanzioni sono di conseguenza proporzionali al ruolo gerarchico e quindi al numero ed al livello di responsabilità è di potere esecutivo.

      • Sanzioni per il lavoratore

      • Sanzioni per preposti e dirigenti

      • Sanzioni per altre figure della sicurezza sul lavoro

      • Sanzioni per mancata o incompleta redazione del DVR


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Normativa e Sanzioni

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  • Sanzioni per mancata redazione del DVR
  • Direttive e Linee guida europee sulla sicurezza sul lavoro
  • DM 06/03/13 formatore sicurezza
  • Bozza Accordo Stato Regioni 2015 formazione sicurezza

In che caso il lavoratore può essere sanzionato?

La norma, e soprattutto la giurisprudenza, insegna che il lavoratore può essere sanzionato sia a livello pecuniario che penale, solo qualora sia provato che il comportamento del lavoratore sia stato abnorme e che, proprio questa abnormità, abbia causato l'incidente; abnormità che per la sua imprevedibilità sta al di ...

Quale figura non è sanzionata dal D Lgs 81 08?

Quando, invece, il ruolo di RSPP è ricoperto da un consulente esterno la situazione diventa un po' più complessa. Il D. Lgs. 81/08, infatti, non prevede delle sanzioni dirette per questa figura.

Quali sono le sanzioni per i lavoratori?

I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai ...

Chi può sanzionare il lavoratore?

La prerogativa che la legge riconosce al datore di lavoro di poter sanzionare i dipendenti infedeli o negligenti ha ripercussioni solo da un punto di vista civilistico, attiene cioè al rapporto contrattuale.