Sembra difficile da credere, ma ancora ci sono non pochi Rls che hanno difficoltà a ricevere il DvR. Eppure la normativa, sostenuta da diverse sentenze anche recenti, sembra essere chiarissima. Riassumiamola brevemente. Partendo dall’art. 18 del Testo Unico: Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3,
e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: L’indicazione è coerente con quanto è scritto in un altro articolo: il 50, che riguarda proprio le attribuzioni dell’Rls. E dice: e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; La lettura della norma non sembra dare a spazio a interpretazioni diverse. Già nel 2010 il Tribunale di Milano scriveva: non è
più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al Rls il DvR. Appunto “non è più controvertibile”. Inoltre la sentenza dice altre due cose. La prima è che la scelta di ottenere il DvR in forma cartacea o informatica (prevista sia nel già citato art. 18 che all’art. 53, c.5) deve essere condivisa dal Datore di lavoro con lui. In sostanza il DdL deve chiedere al Rls in quale forma preferisce avere il DvR. C’è poi il secondo elemento il
quale spiega meglio questa affermazione del Tribunale. Riguarda il fatto che i DvR sono spesso documenti corposi e voluminosi e quindi, spiega il Giudice, essendo composti da centinaia di pagine non “possono essere adeguatamente esaminate senza averne la materiale disponibilità”. La corposità del documento da adito al Tribunale di compiere una terza considerazione, quella per cui va dato al Rls “il tempo necessario per consultarlo”. È una indicazione tutt’altro che
marginale data l’esperienza degli Rls. Spesso viene interpretata la norma che obbliga la consultazione del DvR in azienda, presente sempre nell’art. 18, come se dovesse avvenire sul tavolo del DdL o su quello del dirigente da lui delegato. In modo, dunque, scomodo e sbrigativo. Il Tribunale smentisce questa interpretazione, che peraltro non avrebbe bisogno di una tale precisazione, perché l’intera struttura del Testo Unico è attraversata da una logica partecipativa e collaborativa e
non esclusiva e formalista. Per chi nutrisse ancora dei dubbi viene in soccorso una recente sentenza, del 2017, emanata dal Tribunale di Taranto: […] il Rls ha il diritto di estrarre copia del DvR e tale documento deve sì essere consultato in azienda, ma non necessariamente nell’ufficio dove esso è custodito. Concludendo: il DvR deve essere senza dubbio consegnato al Rls che lo ottiene nella forma che preferisce (cartacea o informatica), lo consulta nello spazio che gli permette di esaminarlo agevolmente e per il tempo necessario. Il servizio CNA di redazione del DVR: documento valutazione dei rischiLe disposizioni
di sicurezza sui luoghi di lavoro sono spesso vissute come un onere ma sono in realtà opportunità per prevenire criticità e ottimizzare i costi e le risorse attraverso l’analisi del processo organizzativo e produttivo, l’adozione di misure organizzative di prevenzione e protezione, la mappatura dei rischi. l DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, contiene l’analisi di tutti i rischi di un’azienda per individuare i pericoli e rischi derivanti dall’attività e per i quali bisogna programmare misure di prevenzione, protezione e miglioramento. Chi ha l’obbligo di redigere e avere un DVR?La normativa sulla salute dei lavoratori si applica alle organizzazioni lavorative di tutti i settori di attività e con ogni scala di rischio, dove sono presenti lavoratori. Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non esegue la valutazione del rischio?La mancata o incompleta redazione del DVR comporta sanzioni molto pesanti per il datore di lavoro come: Chi è esonerato dalla redazione del DVR?Possono non redigere il DVR solo le imprese senza dipendenti e nello specifico: liberi professionisti, società familiari senza dipendenti, ditte individuali senza dipendenti, imprese con un solo socio lavoratore senza dipendenti a eccezione delle società semplici (snc, sas). Quando deve essere predisposto il DVR?Il datore di lavoro deve dare immediata evidenza dei rischi e pericoli presenti in azienda, quindi redigere il DVR, al momento in cui nasce l’obbligo, quindi nel momento stesso in cui ha qualcuno che lavora per lui. Chi redige il DVR?Deve essere il datore di lavoro a redigere il DVR.
Queste quattro figure (datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS/RLST) devono firmare il documento. La
consulenza di tecnici specializzati per la redazione del DVR: CNA Cosa deve contenere il DVR?Il DVR deve contenere:
Quando aggiornare il DVR?Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che ci sono modifiche del ciclo produttivo, dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle attrezzature delle procedure lavorative oppure delle novità introdotte dalla
normativa in materia. DVR E COVID
Il tuo DVR è aggiornato correttamente?CNA fornisce assistenza per tutti gli obblighi in tema di sicurezza. Il servizio sicurezza e DVR di CNAMaria Grazia Beretta Qual è il ruolo del RLS nella fase di stesura del Documento di Valutazione dei Rischi?e): riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e (al)le misure di prevenzione relative; quelle relative alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali; art.
Chi ha il compito di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi?Deve essere il datore di lavoro a redigere il DVR. Per fare questo opera in stretta collaborazione con: l'RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) il medico competente.
Chi redige il DVR in azienda?E' il datore di lavoro che redige il DVR ed è un obbligo indelegabile. La redazione del DVR avviene in collaborazione con: l'RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) il medico competente.
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