Fonte: Linee di Indirizzo – tavolo di lavoro nazionale MSK a cui partecipano le Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Veneto, Umbria e l’INAIL In Italia si stima che siano più di sei milioni i lavoratori la cui attività prevede il trasporto o
la movimentazione di carichi per almeno per un quarto del loro tempo di lavoro (Survey 2010). Il rischio discendente dalla movimentazione di carichi è quindi consistente e diffuso. Per questo motivo, il Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018 prevede la scrittura delle linee di indirizzo per l’applicazione del Titolo VI del
D.Lgs. 81/2008 ( dedicato appunto alla movimentazione dei carichi) e al relativo allegato XXXIII. Il documento raccoglie le linee di indirizzo che tutte le Regioni dovranno adottare e che consentiranno un’interpretazione univoca sul territorio nazionale di un tema complesso come la
movimentazione manuale dei carichi”, in linea con quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme ISO o UNI ISO 11228-1-2-3, UNI EN 1005-2 e ISO TR 12295. I punti importanti delle linee di indirizzo sono:
Di particolare rilevanza è il secondo punto quello della valutazione rapida del rischio o quick assessment consistente in una
Una verifica che è sostanzialmente indirizzata a “identificare, in modo semplificato, tre possibili condizioni o esiti (outputs):
La valutazione rapida comprende la verifica
Si indica che alcuni dei fattori indicati nella tabella – ad es. la ‘scivolosità’ –
Un’altra tabella riporta – così come indicate dal Technical Report ISO TR 12295 – l’elenco delle condizioni che
Si sottolinea che gran parte delle condizioni riportate
Inoltre altri aspetti vengono evidenziati da altre tabelle presenti nel documento, quali:
Le linee di indirizzo sottolineano infine che
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