Eredi notifica collettiva e impersonale10 FEBBRAIO 2020 È nullo per difetto di notifica l’avviso inviato presso il domicilio di uno solo degli eredi invece che collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto ai sensi dell’articolo 65 del DPR 600/73 che contiene una speciale disciplina circa le modalità con le quali il fisco può attivare la propria pretesa per le obbligazioni tributarie sorte prima della morte del dante causa. Il medesimo art. 65, comma 4, stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che; almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2”. Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa: 1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, non sia stata effettuata; 2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione. Nel caso trattato nella sentenza l’atto inerente l’Ici era stato correttamente intestato alla collettività degli eredi; tuttavia era stato notificato presso il domicilio di uno solo di essi senza che l’ente fornisse alcuna prova sull’avvenuta notifica agli altri. NOTIFICHEMODULORichiesta di notifica Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 marzo – 16 maggio 2017, n. 12019 Fatti di causa Il Tribunale di Catania rigettò la domanda proposta da S.S. per il risarcimento dei danni conseguenti a lesioni provocategli da R.S. , e ciò sull’assunto dell’incapacità naturale del convenuto. Ragioni della decisione 1. Dato atto che R.S. era deceduto dopo il deposito della sentenza di primo grado, la Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato regolarmente costituito in appello con la notifica dell’impugnazione, entro l’anno dal deposito della
sentenza, collettivamente ed impersonalmente agli eredi del R. , presso l’ultimo domicilio di quest’ultimo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge. |