*Articolo aggiornato il 29 marzo 2019* Show
L’art. 1 co. 898 della legge 28.12.2015 (legge di stabilità del 2016), in vigore dal 01/01/2016 ha innalzato la soglia relativa al trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) a 3.000,00 euro. Limite pagamento contanti: ecco che cosa prevede l’art.49 del d.lgs 231/2007L’art. 49, come modificato dal d.lgs. 90/2017, statuisce che è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, é vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Occorre precisare, come anche chiarito dal Mef, che con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. L’articolo chiarisce che il pagamento in contanti è vietato anche se suddiviso artificiosamente per eludere il limite, è invece consentito se la suddivisione dell’ importo pari o superiore a 3.000€ è avvenuta a seguito di una contrattazione tra le parti in causa, di cui si possa avere prova, un contratto ad esempio che preveda rateazioni o somministrazioni e che possa pertanto essere considerato come prassi commerciale. Ciò viene anche chiarito dal Consiglio di Stato n. 1504/1995 Sez III, anche se rientra nel potere discrezionale dell’autorità amministrativa valutare se il frazionamento sia stato realizzato con lo scopo di eludere il divieto imposto dalla norma.
Operazioni in Contanti: alcuni chiarimenti alla luce delle risposte del MEFAlla luce di quanto sopra, merita riprendere, di seguito, delle risposte del MEF relative alla possibilità o meno di compiere operazioni in contanti: PRELIEVI E VERSAMENTI PAGAMENTO STIPENDI PAGAMENTI ALL’ESTERO PAGAMENTO FATTURA
PAGAMENTI A SOCIETA’ SPORTIVE A FORFAIT PAGAMENTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Scopri i nostri servizi in materia di AntiriciclaggioServizio di gestione antiriciclaggio in outsourcing per la piena applicazione dell’approccio basato sul Rischio e di tutti gli adempimenti previsti dalle Regole Tecniche dei Professionisti. “SCOPRI DI PIÙ” Quanto si può pagare in contanti una fattura?Il primo sbarramento alla possibilità di pagare le fatture in contanti è quello del tetto limite al loro uso nelle operazioni tra privati: per il 2022 la soglia massima consentita è fissata a 1999,99 euro, e dal 2023 scenderà a 999 euro.
Quando è ammesso il pagamento frazionato in contanti?Quando sono ammessi pagamenti frazionati in contanti? Sono ammessi quelli previsti da accordi commerciali o come risultato della libertà contrattuale delle parti ma solo se è possibile dimostrarlo. Via libera ai pagamenti frazionati se connaturati all'operazione stessa come il contratto di somministrazione.
Cosa scrivere su una fattura pagata in contanti?Per quietanzare una fattura si usa normalmente scrivere, alla fine della stessa, la dicitura «pagato in data…» e poi apporre la firma del creditore con l'eventuale timbro (qualora dovesse esserne munito).
Come dimostrare di aver pagato in contanti?Il metodo convenzionale per dimostrare un pagamento è presentare la ricevuta, che deve essere consegnata sia per quanto riguarda i pagamenti in contanti che quelli elettronici.
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