In quanto tempo deve essere notificata una multa

In genere, il diritto per l’amministrazione creditrice di richiedere il pagamento della multa si prescrive dopo cinque anni dalla data della violazione (art. 209 del Codice della strada). Questo termine generico, tuttavia, non è immutabile, perché ogni volta che viene notificato un atto (verbale, raccomandata, cartella esattoriale eccetera), questo interrompe il decorso e ne fa partire un altro, sempre quinquennale, a partire dalla data dello stesso.

La prima fase. Facciamo alcuni esempi. Se sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non è mai arrivato alcun sollecito, la multa si dichiara prescritta e non va pagata. Se la multa è invece stata notificata e in seguito è stato ricevuto un sollecito senza che sia stata comunque pagata, cinque anni senza ulteriori atti danno il diritto all’automobilista di non pagare. In ogni modo, ricordiamo che la multa dev’essere notificata entro 90 giorni dall’infrazione o comunque entro 90 giorni dal momento in cui l’amministrazione viene a conoscenza dei dati del ricevente.

La cartella esattoriale. Le cose cambiano se la multa viene iscritta a ruolo, cioè viene emessa una cartella esattoriale. La Finanziaria del 2008 ha stabilito che "a decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo". Tradotto dal burocratese, ciò significa che l’Agenzia delle Entrate deve notificare al trasgressore la cartella di pagamento entro due anni da quanto l’Ente creditore l’ha iscritta a ruolo, pena la nullità della stessa. Attenzione: i due anni non modificano la prescrizione della multa, ma inserisce un termine entro il quale la cartella esattoriale deve essere notificata al trasgressore. Il biennio va conteggiato dal giorno in cui è iscritta a ruolo, non dal giorno della violazione.

A tutti può capitare di ricevere una multa a casa, spesso a distanza di diverso tempo da quando è stata commessa l’infrazione.

È ciò che accade in modo ricorrente, ad esempio, quando violiamo il divieto di passaggio all’incrocio con il semaforo rosso o in caso di attraversamento del varco Z.T.L. attivo oppure, ancora, in caso di superamento del limite di velocità previsto su un tratto di strada.

Si può essere portati a pensare che la fortuna sia dalla nostra parte, dato che nessuno ci ha visto commettere l’infrazione e che, nei giorni seguenti, non abbiamo ricevuto alcun verbale di accertamento.

Non solo: può anche accadere di commettere, per semplice distrazione, una violazione in modo del tutto inconsapevole.

Violare il Codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) senza accorgersene non è un’ipotesi così rara: certo, se l’infrazione viene accertata sul posto dalla polizia stradale e contestata nell’immediatezza al responsabile, questi è subito messo a conoscenza della violazione e della sanzione amministrativa applicata.

Ma cosa succede se, ad esempio, l’accertamento viene fatto a distanza con un dispositivo elettronico come il tutor o l’autovelox?

In questo caso, infatti, l’automobilista non è immediatamente messo a parte dell’avvenuta infrazione: egli riceverà il verbale di multa direttamente presso la propria residenza entro 90 giorni dall’accertamento, come previsto dall’art. 201 del C.d.s.

Non sempre, tuttavia, tale termine viene rispettato dall’organo accertatore, ben potendo la multa arrivare a destinazione dopo la scadenza dei 90 giorni.

Vediamo, allora, quali conseguenze comporta la notifica della multa dopo 90 giorni e come è possibile impugnarla.

In quanto tempo deve essere notificata una multa

Cosa prevede il Codice della strada

Secondo l’art. 201, comma 1 del Codice della strada, “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell’accertamento”.

In altre parole, se gli agenti della polizia stradale non sono immediatamente in grado di fermare l’autore dell’infrazione per redigere il verbale di multa e consegnarglielo personalmente, questo deve essere notificato, entro 90 giorni:

  • al trasgressore, ossia a colui che materialmente ha compiuto la violazione;
  • qualora il trasgressore non possa essere identificato, al proprietario del veicolo o agli altri soggetti indicati dalla legge (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ecc.), come risultanti dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Quindi, la multa verrà spedita a casa del responsabile, sia esso l’effettivo trasgressore o il proprietario del mezzo, entro 90 giorni dall’accertamento.

Quando non è necessaria la contestazione immediata

In caso di violazione delle regole di guida, le forze dell’ordine sono tenute a fermare il veicolo e a contestare sul posto, direttamente al conducente, l’infrazione commessa.

Tuttavia, quando ciò non è possibile, si applica la regola, appena vista, della notifica del verbale in un momento successivo presso l’abitazione del responsabile (proprietario del veicolo e/o conducente).

Il Codice già prevede alcune ipotesi in cui la contestazione immediata della violazione al trasgressore non è necessaria: in questi casi la polizia stradale può procedere direttamente alla notifica del verbale entro 90 giorni (art. 201, comma 1-bis, C.d.s.).

Ad esempio, ciò può avvenire in caso di:

  • impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a eccessiva velocità;
  • attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  • sorpasso vietato;
  • accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  • accertamento della violazione per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, quali videocamere o autovelox.

In pratica, in tutti i casi in cui la polizia stradale non è in grado di contestare immediatamente la violazione (perché non si trova sul posto o perché è impossibilitata a fermare il veicolo), il verbale sarà trasmesso direttamente a casa dell’interessato entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione.

Notifica tardiva: quali conseguenze?

Dopo aver esaminato le ipotesi in cui è possibile, per la polizia stradale, evitare la contestazione immediata notificando la multa direttamente a casa del trasgressore e del proprietario del veicolo coinvolto, vediamo quali conseguenze prevede la legge in caso di mancata o tardiva notifica (oltre il termine di 90 giorni).

Al riguardo, il comma 5, dell’art. 201 del Codice della strada dispone che:

“L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.”

In buona sostanza, se la polizia stradale, per qualsiasi ragione, non procede alla notifica del verbale di accertamento entro i 90 giorni, si estingue il diritto dell’Amministrazione di richiedere il pagamento della multa.

Al contempo, la sanzione applicata diviene illegittima e il destinatario del verbale potrà impugnare la multa presentando ricorso davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento o, in alternativa, davanti al Prefetto nel termine di 60 giorni.

Da quando decorre il termine di 90 giorni?

Come visto, il Codice della strada stabilisce che la multa deve essere notificata entro 90 giorni dall’accertamento.

Occorre allora verificare se questo momento coincide con il giorno in cui è stata commessa la violazione o con quello, successivo, in cui l’infrazione viene accertata dagli agenti della polizia stradale.

Si pensi al caso della multa per eccesso di velocità rilevato tramite tutor o autovelox.

Ebbene, in questo caso, la data in cui viene accertata l’infrazione non coincide con quella in cui essa è stata commessa: gli operanti, infatti, verificano i dati registrati dall’apparecchio solo in un momento successivo.

I 90 giorni, quindi, decorrono dal momento della verifica da parte della polizia stradale o dal giorno in cui il trasgressore ha commesso la violazione?

Al riguardo, con la sentenza n. 7066 del 21 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine di 90 giorni che decorre dal momento della rivelazione dell’infrazione (quindi, dal momento in cui l’infrazione viene registrata dall’apparecchiatura elettronica).

Secondo la Corte, tale termine può iniziare a decorrere successivamente solo quando, per gli organi accertatori (polizia stradale, Carabinieri, Polizia, ecc.), risulti impossibile individuare il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile o, comunque, per difficoltà di accertamento dovute al trasgressore (ad es., se il responsabile ha comunicato tardivamente il passaggio di proprietà dell’auto).

In tali ipotesi, il termine decorre dal momento in cui gli agenti sono nella condizione di identificare il trasgressore o la sua residenza; quindi, da un momento successivo a quello dell’infrazione.

Recentemente, la Cassazione ha nuovamente ribadito questo principio, affermando che:

“,.., il termine di 90 giorni, previsto dall’art. 201, comma 1, del cod. della strada, per la notifica del relativo verbale decorre dall’accertamento dell’infrazione, momento che, ai sensi del comma 1-bis, lett. e), del medesimo art. 201, coincide con quello della rilevazione della violazione, tenuto conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di tali strumenti sono insite nel loro impiego, presupponendo la predisposizione, da parte dell’amministrazione, di modalità immediate per il loro compimento, né essendo prevista dalla legge alcuna deroga od eccezione in ordine ad una diversa decorrenza di detto temine in tali ipotesi” (Cass. civ. ord. n. 35262/2021).

Secondo la giurisprudenza, quindi, per il calcolo dei 90 giorni occorre (di norma) fare riferimento al giorno in cui è stata compiuta la violazione da parte del conducente.

Ma quale data bisogna considerare per verificare il rispetto del termine, quella di ricevimento del verbale da parte del destinatario o quella in cui la polizia stradale ha affidato la notifica al servizio postale?

Anche su tale aspetto è intervenuta la Cassazione affermando che ha rilevanza unicamente la data di consegna del verbale all’ufficio postale (Cass. civ. n. 4453/2012).

Quindi, il calcolo del termine di 90 giorni deve essere effettuato partendo dalla data dell’infrazione fino alla data di spedizione della multa, senza tenere conto del giorno di effettiva consegna.

Come fare in pratica?

Abbiamo detto che, se viene notificata oltre i 90 giorni dall’infrazione, la multa può essere impugnata, facendo valere l’illegittimità del verbale:

  • nei successivi 30 giorni, con ricorso davanti al Giudice di Pace; oppure
  • entro 60 giorni innanzi al Prefetto competente per territorio.

Attenzione però: la semplice presentazione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del verbale.

Questo significa che l’Amministrazione potrà comunque procedere alla riscossione forzata della sanzione amministrativa affidando la multa ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, ossia all’Ente che si occupa dell’attività di riscossione dei tributi tramite le cartelle di pagamento.

Quindi, anche se la multa viene impugnata, ciò non significa che si ha automaticamente diritto a non pagarla.

Soltanto a seguito della sentenza di annullamento pronunciata dal Giudice di Pace o dell’ordinanza di archiviazione del Prefetto ci si potrà ritenere finalmente sollevati da qualsiasi obbligo di pagamento.

In alternativa, è sempre possibile chiedere con il ricorso al Giudice di Pace la sospensione provvisoria dell’efficacia del verbale, ma solo in presenza di determinate condizioni previste dalla legge (art. 5, D.Lgs. n. 150/2011).

Se l’istanza viene accolta, l’Amministrazione non potrà trasmettere gli atti ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero coattivo del credito; il altri termini, l’obbligo di pagamento resterà sospeso fino alla conclusione della procedura.

In quanto tempo deve essere notificata una multa

Quanto tempo ha la polizia per notificare una multa?

Quando la notifica avviene per posta la Polizia locale ha 90 giorni di tempo dalla data d'infrazione a quella di consegna dell'atto all'ufficio postale (360 giorni se risiedi all'estero) per inviare il verbale a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza del proprietario del veicolo.

Cosa succede se la multa arriva dopo 90 giorni?

La multa notificata oltre i 90 giorni dal momento in cui l'automobilista ha commesso l'infrazione, è da ritenersi illegittima e dunque deve essere annullata.

Quanto tempo dopo può arrivare una multa?

La multa deve arrivare entro i 90 giorni Di fatto, quindi, l'automobilista può ricevere tale raccomandata anche successivamente al 90° giorno. Il giorno della violazione non si conta ai fini del calcolo dei 90 giorni, mentre i giorni festivi rientrano nel calcolo.

Cosa succede se la multa arriva dopo 60 giorni?

Poi una volta notificato il trasgressore oppure l'obbligato in solido ha tempo 5 giorni per pagare la sanzione scontata del 30% + la notifica o se supera detto termine ha tempo altri 55 giorni per pagare in forma non scontata + notifica. Oltre il 60° giorno la sanzione raddoppia e verrà iscritta a ruolo riscossioni.