Modulo esenzione bollo auto legge 104 aci

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.

Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi:  al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).

Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

Regione Liguria

Riduzioni ed esenzioni per veicoli destinati ai disabili

L'esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica è prevista per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o invalidi, e riguarda: 

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Con Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 32 - Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020  - la Regione ha disposto che a decorrere dal 2020, l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale prevista per i soggetti portatori di handicap è estesa ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, della l. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o di alimentazione elettrica. Restano fermi i limiti di cilindrata indicati dall'articolo 8, comma 3, della l. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, precedentemente citati.

L'esenzione viene concessa per un solo veicolo, e spetta se l'auto è intestata al disabile ovvero a un familiare che lo ha fiscalmente a carico.

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica può essere richiesta da:  

  1. Persone non vedenti (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi) (art.50, commi 1 e 3, della  L.342/2000)
  2. Persone sorde (sordità dalla nascita o preverbale) (art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000)
  3. Persone con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento  (art.30, comma 7, L. 388/2000) 
  4. Persone pluriamputate (art.30, comma 7, L. 388/2000)
  5. Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (art. 30, comma 7,  L.388/2000) 
  6. Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L.449/1997)
  7. Persone affette da Sindrome di Down, titolari di indennità di accompagnamento (v. punto 3)

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento in via esclusiva o prevalente dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.

L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Attenzione! Dal 1° maggio 2021 la Regione Liguria ha affidato ad ACI la gestione delle esenzioni disabili, pertanto da tale data cessa la gestione da parte dell'Agenzia delle Entrate alla quale non devono più essere inviate le istanze.

L'istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, corredata della  necessaria documentazione, deve essere presentata ai seguenti Uffici ACI, direttamente agli sportelli, negli orari reperibili dai relativi siti istituzionali,  oppure può essere inoltrata via PEC in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) o Raccomandata AR:  

  • Direzione Territoriale ACI di Genova VIA ANGELO CARRARA 250 - PEC
  • Unità Territoriale ACI di La Spezia VIA G. COSTANTINI 16 – 18 - PEC
  • Unità Territoriale ACI di Savona VIA NIZZA 14 - PEC
  • Unità Territoriale ACI di Imperia VIA T. SCHIVA 11/19 - PEC

Ulteriori informazioni inerenti le differenti tipologie di esenzioni, la casistiche particolari e la documentazione da allegare all'istanza sono contenute nelle Linee Guida per la gestione delle esenzioni per disabilità.

Come fare richiesta esenzione bollo auto con legge 104?

Per fruire dell'esenzione dal bollo auto il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. La scadenza per fare domanda è fissata a 90 giorni dal termine entro cui dovrebbe essere pagato il bollo auto.

Quali documenti servono per l'esenzione bollo auto?

I documenti da allegare alla domanda sono: carta di circolazioni in copia; verbale legge 104 che certificano lo stato di handicap grave in copia; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il familiare fiscalmente a carico.

Chi usufruisce della 104 paga il bollo auto?

Niente bollo per chi usufruisce della Legge 104 genitori delle persone disabili gravi; coniuge della persona disabile; parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile grave; parenti o affini di terzo grado, se la persona disabile ha compiuto 65 anni o sia affetta da patologie invalidanti.