Bonifico non eseguito per motivi di sicurezza

Bonifico che non arriva

Bonifico che non arriva

Bonifico non eseguito per motivi di sicurezza

Il bonifico è una delle forme di pagamento più comuni, la più classica quando si acquista un bene che arriva da un’altra città o stato, oppure quando la spesa è superiore ad una certa cifra tanto da non poter essere effettuata in contati. Ma cosa succede se il bonifico non arriva? Diventa ovviamente un problema sia per chi ha pagato, che non ha così modo di dimostrare l’avvenuto versamento della somma, sia per chi invece cede un bene o un servizio che si ritrova senza i soldi in cassa.

I tempi per controllare la buona riuscita di un bonifico

I tempi tecnici per la buona riuscita di un bonifico sono generalmente celeri: per un’operazione sul territorio nazionale (bonifico nazionale) sono sufficiente due o al massimo tre giorni lavorativi, a seconda del fatto se il pagamento viene fatto da una banca identica tra debitore e creditore oppure su un’altra ‘piazza’, come tecnicamente si dice.

Esistono però casi in cui il bonifico per diversi motivi ci mette più tempo per essere accreditato: ad esempio cambia se l’operazione viene fatta allo sportello oppure online, oppure se si tratta di un bonifico verso l’estero che varia da Paese a Paese ma può andare da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 10 giorni.

Bonifico a buon fine e controlli possibili

In ogni caso appena il bonifico va a buon fine, la somma viene accreditata subito e quindi se non compare sull’estratto conto è segno che è successo qualcosa di anomalo.

I motivi per cui un bonifico non va in porto e quindi la somma non passa da conto a conto, sono sostanzialmente due: la prima è che il bonifico riporti le coordinate corrette, ma a causa di fusioni, incorporazioni o altre operazioni che abbiano coinvolto la banca del destinatario le coordinate siano in realtà scadute e non siano state aggiornate con i nuovi codici ABI-CAB oppure ci siano degli errori nel nominativo del beneficiario ed è il caso che capita più spesso. L’altro motivo frequente è che invece il bonifico sia stato fatto con coordinate errate (iban sbagliato, nome della banca errata, codice BIC o Swift non esatti) e quindi  il bonifico rimane sospeso fino a che non vengano verificati gli estremi.

Come verificare se un Bonifico è partito correttamente?

Bonifico non eseguito per motivi di sicurezza

Come controllare quindi che un bonifico sia partito correttamente? Il modo più semplice è quello di consultare il Cro, ossia il codice di riferimento che viene fornito direttamente dalla nostra banca o dallo sportello postale. Se poi attraverso quello non si riuscissero ad avere risposte chiare, si può contattare direttamente la banca per capire quali siano i motivi che bloccano l’operazione.

Se la banca ritarda il bonifico o non lo fa pervenire sul conto del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente solo se questi dimostra di aver subito un danno economico.

Se hai fatto partire un ordine di pagamento dalla tua banca in favore del conto corrente di un’altra persona e il bonifico non parte o parte in ritardo è possibile chiedere i danni? Il rapporto di mandato tra correntista e istituto di credito è regolato dalle norme generali del codice civile che, a riguardo, fanno riferimento ai normali contratti. Il bonifico (ossia l’incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce infatti un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un’autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell’operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato.

Il che significa che la banca è responsabile per il bonifico non eseguito o qualora lo stesso arrivi tardi rispetto ai tempi ordinari previsti. Ma al cliente che chiede il risarcimento spetta dimostrare di aver subito un danno effettivo. Senza questa prova, anche se la banca deve considerarsi inadempiente, non è possibile ottenere alcun indennizzo. Sul punto si è pronunciata ieri la Cassazione su una vicenda particolare [1], ma tutt’altro che rara. Per comprendere la questione facciamo un esempio pratico.

Immaginiamo che una persona, debitrice di un’altra, dopo aver ricevuto da questa il preavviso di pignoramento (ossia l’atto di precetto), per salvaguardare i propri risparmi in banca decida di effettuare un bonifico dal proprio conto a quello di un amico. In questo modo spera di evitare un pignoramento presso terzi che potrebbe sottrargli tutta la giacenza. Senonché la banca non provvede per tempo all’esecuzione dell’ordine e, nelle more, si presenta l’ufficiale giudiziario per notificare l’atto di pignoramento del conto corrente. Il debitore subisce così il blocco delle somme depositate. Per rivalersi del danno fa causa alla propria banca e chiede il risarcimento causatogli dal ritardo nell’adempimento del bonifico. Quali margini di successo potrebbe avere un’azione giudiziaria di tale tipo?

Secondo la Cassazione, la banca è responsabile per il bonifico non eseguito; ma se lo scopo del correntista, consapevole di avere un debito con un’altra persona, era quello di spostare fraudolentemente le proprie somme su un altro conto al fine di evitare il pignoramento, non si può più parlare di un danno concreto ed effettivo. Per cui l’istituto di credito non può essere condannato ai danni. Con parole poco diverse, i giudici hanno chiarito che «Qualora l’istituto di credito non esegua, o non esegua tempestivamente, il bonifico disposto da un correntista e successivamente il conto corrente di questi venga pignorato, il correntista stesso non subisce alcun danno se risulta che egli conoscesse l’esistenza di debiti maturati ancor prima della disposizione del bonifico e che il trasferimento richiesto era, in realtà, diretto ad eludere le pretese creditorie».

Eludere il pagamento dei debiti e nello stesso tempo frodare i creditori non può essere una finalità tutelabile dall’ordinamento. Difatti il risarcimento può essere richiesto solo se è stato prodotto un danno ingiusto, cosa che in questa circostanza non sussiste. Al più, il danno ingiusto lo avrebbe subito il creditore qualora non fosse riuscito a trovare denaro da sottoporre a pignoramento.

La Suprema Corte sottolinea che al momento della disposizione del bonifico non vi era la presenza di alcun credito da tutelare, «perché nel patrimonio (del ricorrente) rientravano già i debiti maturati in epoca antecedente alla disposizione del bonifico». Di conseguenza, «non si è verificato alcun danno al patrimonio (del ricorrente) per non avere la banca tempestivamente eseguito la disposizione del bonifico, perché i debiti precedenti al bonifico già gravavano in senso negativo sul patrimonio del ricorrente».

Se però il correntista riesce a dimostrare il danno per la mancata o ritardata esecuzione del bonifico, gli spetta il risarcimento. Tale richiesta però la può fare solo il correntista e non il terzo beneficiario del bonifico. Ha detto infatti la Cassazione che, in tema di conto corrente bancario, l’ordine di bonifico impartito dal correntista alla propria banca costituisce un incarico vincolante; nell’esecuzione del bonifico, il rapporto è però circoscritto all’ordinante e alla banca, mentre è del tutto estraneo il beneficiario (terzo rispetto all’ordine), nei cui confronti non c’è alcuna assunzione di obblighi da parte della banca [2].

Che succede invece, nel caso contrario, ossia di un ordine di bonifico partito poche ore prima dell’arrivo del pignoramento nel conto del destinatario, se la somma non è stata ancora materialmente accreditata sul conto di quest’ultimo? Anche per questo caso la Cassazione ha una risposta [3]: la somma è ugualmente pignorabile anche se ancora non risulta dall’estratto conto. Si legge infatti nella motivazione dei giudici: «Allorquando la banca mandataria ha provveduto ad effettuare il richiestole bonifico, la somma oggetto dell’operazione esce dalla disponibilità del mandante – il quale non può più procedere alla revoca – ed entra nella titolarità del destinatario, anche se non si sia provveduto ancora all’operazione contabile di inserimento della relativa partita nel suo conto corrente. Pertanto è legittimo il pignoramento presso terzi eseguito presso la banca, ove il debitore trattiene il suo conto, in data successiva al bonifico, anche se anteriore alla formalizzazione dell’accreditamento.


note

[1] Cass. ord. n. 5152/18 del 6.03.2018. 

[2] Cas. sent. n. 10545/2015.

[3] Cass. sent. n. 6578/1980.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 ottobre 2017 – 6 marzo 2018, n. 5152
Presidente Spirito – Relatore Armano

Fatti del processo

M.C. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Unicredit S.p.A. perché fosse accertato l’inadempimento contrattuale della banca e questa fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali, pari ad Euro 43.251,00, nonché dei danni non patrimoniali, da accertarsi in corso di causa.
Il M. esponeva di essere titolare di un conto corrente presso la Unicredit e di aver chiesto alla banca di trasferire il saldo del suo conto corrente sul conto corrente della moglie, acceso presso un istituto di credito tedesco; che sin dal novembre 2010 si era attivato per le procedure necessarie al trasferimento e che in data 16 maggio 2011, in occasione di un soggiorno a Roma con la propria moglie, si era recato personalmente presso la filiale della Unicredit per disporre il bonifico del saldo del proprio conto corrente su quello della moglie e che il trasferimento non fu effettuato dalla banca; che nel settembre 2011 aveva appreso dalla banca che già nel precedente maggio era stato eseguito sul suo conto un pignoramento presso terzi per l’importo di Euro 33.693,14.
Tanto premesso, il M. ha convenuto in giudizio la banca deducendo che per colpa di quel ritardo nel bonifico si era trovato senza la possibilità economica di curarsi da una malattia da cui era stato colpito ed aveva dovuto ricorrere ad un mutuo.
Il Tribunale di Milano, accertato l’inadempimento della banca,ha rigettato comunque la domanda affermando che l’attore non aveva diritto al risarcimento in mancanza di danno infiusto.
Il Tribunale ha affermato che nella specie il danno non poteva qualificarsi come ingiusto atteso il fatto che, secondo la stessa prospettazione dei fatti offerta dall’attore, la finalità del risarcimento sarebbe consistita nel ristoro del pregiudizio subito a causa della impossibilità di disporre delle proprie somme di denaro per effetto del vincolo sulle stesse apposta dalla banca a seguito del pignoramento, quindi di voler sottrarre alle iniziative della propria creditrice la garanzia costituita dal suo patrimonio.
La Corte d’appello di Milano con ordinanza del 3-2-15 ha dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c..
Il M. ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza di primo grado ed ha presentato successiva memoria ex arte 378 c.p.c..
Si è difesa con controricorso la Unicredit S.p.A..

Ragioni della decisione

1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 1218 c.c. e violazione dell’articolo 32 Cost. in relazione all’articolo 360 numero 3. c.p.c..
Il ricorrente afferma che erroneamente il giudice di primo grado ha effettuato una confusione fra la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e quella extracontrattuale ex 2043 c.c.: una volta accertato l’inadempimento contrattuale doveva necessariamente condannare la banca al risarcimento, non avendo questa fornito la prova liberatoria che le incombeva che l’inadempimento non le era imputabile.
Invece il giudice di primo grado nel motivare il rigetto ha richiamato inspiegabilmente il principio sancito in tema di responsabilità extracontrattuale per il cui risarcimento è necessaria l’ingiustizia del pregiudizio che nella specie non aveva ritenuto sussistente.
2. Il motivo è infondato.
Risulta dalla sentenza di primo grado che seppure la procedura esecutiva confluita nel pignoramento presso terzi era stata avviata dopo la prima richiesta di trasferimento di fondi effettuata dal M. già nel mese di novembre 2010, essa era stata intrapresa in conseguenza del mancato pagamento dei canoni di locazione relativi all’immobile ove lo stesso risiedeva primo di trasferirsi in Germania.
Di conseguenza, secondo l’accertamento del tribunale, doveva ritenersi che il M. fosse già consapevole di aver maturato una pregressa esposizione debitoria e proprio questa circostanza, anzi, faceva presumere al giudice di primo grado che lo stesso volesse eludere le pretese del proprio creditore, attuando a tal fine l’operazione di trasferimento del denaro all’estero.
Sulla base di queste considerazioni il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo l’inesistenza di un danno ingiusto da tutelare.
3. Il dispositivo della sentenza di primo grado è conforme il diritto,ma deve essere corretta nella motivazione ex art.384 ultimo comma c.p.c..
Infatti risulta dagli stessi accertamenti della sentenza di primo grado che il debito del M. nei confronti del creditore che ha agito esecutivamente col pignoramento presso la banca era già maturato prima della disposizione del bonifico e che il M. era perfettamente consapevole di questa esposizione debitoria,esposizione debitoria che il tribunale pone come ragione fondamentale del trasferimento delle somme di denaro all’estero.
Quindi al momento della disposizione del bonifico, non vi era un credito da tutelare perché nel patrimonio del M. rientravano già i debiti maturati in epoca antecedente alla disposizione del bonifico. Infatti tra i rapporti giuridici che compongono il patrimonio rientrano tanto quelli attivi, che comportano un diritto soggettivo (assoluto o relativo) del titolare, quanto quelli passivi, che comportano invece un suo obbligo (e, in particolare, un debito).
Ne consegue che non si è verificato alcun danno al patrimonio del M. per non avere la banca tempestivamente eseguito la disposizione del bonifico, perché i debiti precedenti al bonifico già gravavano in senso negativo sul patrimonio del ricorrente.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Quando un bonifico viene bloccato per motivi di sicurezza?

Se nell'immettere un bonifico dal tuo conto bancario ti ritrovi in una dicitura simile a questa “Bonifico bloccato per motivi di sicurezza” la causa risiede in un errato inserimento dei codici di sicurezza e/o in un problema temporaneo sulla tua connessione.

Perché un bonifico viene rifiutato?

Il pagamento non è andato a buon fine a causa di uno dei seguenti motivi: Le coordinate bancarie nel profilo del beneficiario non corrispondono esattamente ai dati del tuo conto bancario. Il tuo numero di conto bancario non è valido. Non hai specificato un codice SWIFT.

Quando la banca rifiuta un bonifico?

In questo caso, ti invitiamo a contattare direttamente il titolare del conto. In caso di rifiuto da parte della banca del beneficiario, l'importo del bonifico sarà riaccreditato sul tuo conto entro 6/8 giorni lavorativi.

Quanto dura il blocco bonifico istantaneo?

Grazie al bonifico istantaneo puoi trasferire denaro 24 ore al giorno, sette giorni su sette e 365 giorni all'anno tra le banche aderenti al servizio. Le somme trasferite saranno disponibili sul conto del beneficiario entro pochi secondi, per questo motivo non potrai bloccarlo o stornarlo.