Ricorso alla corte dei conti in materia pensionistica fac simile

Ricorso Corte dei Conti per problema pensionistico: la competenza della Corte dei Conti è corretta ? e dove? Le notifiche vanno fatte a INPS Vicenza o anche Roma? Il deposito è cartaceo o telematico?

Vertendosi in materia in materia di pensioni pubbliche, è la Corte dei Conti competente a giudicare sul trattamento pensionistico. Trattasi di competenza esclusiva prevista dagli articoli 13 e 62 del RD 12 luglio 1934, n. 1214, che attribuiscono in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la competenza è del Giudice ordinario (Tribunale, sezione Lavoro) solo qualora la domanda del ricorrente abbia ad oggetto in via principale questioni interenti il rapporto di lavoro e la domanda di adeguamento della pensione sia solamente una conseguenza della domanda principale (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 11 novembre 2018, n. 29396).

In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra, la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica, in funzione di giudice unico.

La competenza per territorio, per la domanda che qui interessa, si individua in base all’art. 18 D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, c. 1 lett. c), che per i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, fissa il criterio della residenza anagrafica del ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso o dell’istanza.

Nel caso di specie, poiché il ricorrente risiede in provincia di Vicenza, è competente la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Veneto.

Per quanto concerne il deposito del ricorso, esso deve avvenire telematicamente con invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della Corte dei Conti competente. Il deposito si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di accettazione della pec..

Per il deposito degli atti giudiziari valgono le modalità stabilite nel Decreto Presidenziale n. 98/2015 che definisce le regole tecniche e operative per l’utilizzo della PEC nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Per la notifica, il destinatario dovrebbe essere individuato nella sede Inps di Vicenza, ma, per precauzione, consiglierei di notificare anche presso la sede legale di Roma.

Articolo tratto da una consulenza dell’avvocato Maria Monteleone


ECC.MA CORTE DEI CONTI

DELLA REGIONE ...

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

RICORSO

Per il Sig. ..., nato a ..., il ... residente in ..., via ... n...., rappresentato e difeso dall’avv. ... presso il quale elettivamente domicilia in ... al Corso ..., n. ..., giusta procura a margine del presente atto, con richiesta di inviare le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n. ... o per all'email ...

Ricorrente

CONTRO

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. con sede Roma alla via XX settembre, n.97

Resistente

NONCHE’

I.N.P.D.A.P. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme, n. 55

Resistente

AVVERSO

1) il provvedimento di sospensione della corresponsione al ricorrente dell’Indennità Integrativa Speciale in applicazione del D.P.R. 1092/1973, dall’anno di entrata in vigore del decreto ad oggi;

2) ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il ricorrente;

FATTO

- Il ricorrente dal novembre 1989 e dipendente del Ministero dei Beni Culturali con le mansioni di addetto al servizio di vigilanza inquadrato nella fascia C ;

- Lo stesso è titolare di pensione privilegiata concessagli per causa di servizio dal Ministero della Difesa, con decreto n. 20, posizione n. 917870, del 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei Conti in data 6 marzo 1989, reg. n. 238.

- Con raccomandata A.R. n. ...  del 25.11.01 inviata alla Direzione Provinciale del Tesoro di ..., il medesimo chiedeva il rimborso delle quote dell’indennità integrativa speciale ( I.I.S.) sospese dal 1973 all’attualità per l’applicazione del DPR n.1092/73 successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con le Ordinanze n. 556/89 – n. 204/92, n. 494/93 e n. 438/98, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;

- Detta richiesta ricevuta dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli in data ... è rimasta però inevasa e il ricorrente continua a subire la sospensione della corresponsione dell’ I.I.S

Tuttavia tale sospensione deve ritenersi illegittima e tale va dichiarato, ad ogni conseguenziale effetto, per i seguenti

MOTIVI

L’art. 99 del D.P.R. 1092 del 29.12.1973 prevede che " Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo

Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile.

La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa

L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88".

La norma in oggetto prevede un divieto di cumulo tra le indennità integrative speciali percepite da i titolari di più pensioni o per chi, titolare di pensione, percepisce retribuzione per l’attività svolta alle dipendenze di un Amministrazione dello Stato.

Tale norma è stata oggetto di numerose pronunzie della Corte Costituzionale che inizialmente è intervenuta proprio sul caso che qui interessa, ovvero, sul divieto di cumulo per i percettori di pensione e di stipendio da parte della Pubblica Amministrazione.

In particolare con la sentenza n.66 del 13.12.89 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 99 comma 5 del citato decreto: “in quanto non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce , dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, cumulo integrale tra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa”.

Successivamente, il divieto di cumulo di indennità integrative speciali per i percettori di più pensioni, con sentenza della Corte Costituzionale n. 172/91 in riferimento all’art. 99 comma 2 DPR 1092/73 è stato dichiarato illegittimo “nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Con la stessa pronuncia, la Corte Costituzionale ha altresì censurato la norma anche “nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita complessiva oltre la quale diventi operane il divieto di cumulo dell’indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all’adeguamento al costo della vita del trattamento di attività ”.

Tale ultimo orientamento è comunque rimasto minoritario in virtù di un evoluzione della giurisprudenza costituzionale intervenuta in subjecta materia, dalla quale, si evince che un divieto generalizzato di cumulo, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso, sia illegittimo (cfr., da ultimo, Corte cost. 21 novembre 2000 n.516, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della tabella 0, lett. B), terzo comma. L.R.Sicilia 29 ottobre 1985 n.41 ) e che un divieto di cumulo ormai caducato non può rivivere, sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore, cui deve restare la discrezionalità della scelta tra le diverse soluzioni (cfr. Corte cost. 21 novembre 2000, n. 517 ).

Pertanto, la mancata corresponsione o la corresponsione in maniera ridotta di detto emolumento risulta illegittima alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la incostituzionalità delle norme che ne prevedevano il divieto di cumulo.

Tutto ciò premesso il ricorrente come ut supra rapp.to difeso e dom.to così

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:

- Dichiarare la illegittimità e, comunque, la infondatezza del provvedimento di sospensione della corresponsione dell’I.I.S. in misura piena nei confronti del ricorrente, con il rimborso della stessa indennità per il periodo che va dal 1985 a tutt’oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti e per l’effetto.

- Condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per quanto di competenza al rimborso nei confronti del ricorrente dell’I.I.S. sospesa per il periodo che va dal 1985 a tutt’oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti

- Condannare I.N.P.D.A.P. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme, n. 55, per quanto di competenza al rimborso nei confronti del ricorrente dell’I.I.S. sospesa per il periodo che va dal 1985 a tutt’oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti

- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si producono i seguenti atti:

1) originale del presente ricorso, con relazione di notifica;

2) copia raccomandata A.R. di richiesta rimborso

3) copia decreto n. 20 Ministero della Difesa di concessione della pensione privilegiata;

4) copia certificato sostitutivo della pensione

5) precedenti della Corte Costituzionale

luogo e data

firma Avv. ...

Quanto si spende per un ricorso alla Corte dei Conti?

Fare un esposto-denuncia alla Corte dei conti non costa nulla, poiché non è prevista alcuna apposizione di bolli o spese di altra natura.

Come si deposita un ricorso alla Corte dei Conti?

Per quanto concerne il deposito del ricorso, esso deve avvenire telematicamente con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della Corte dei Conti competente. Il deposito si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di accettazione della pec..

Chi ha giurisdizione in materia pensionistica?

La Corte dei conti ha competenza sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l'esistenza del diritto alla pensione sia la sua entità.

Quali sono i mezzi di impugnazione avverso le decisioni della Corte dei Conti?

I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.