Somministrazione alimenti e bevande senza autorizzazione sanzioni

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.

EVENTI OGGETTIVI

  • Nuova apertura
  • trasferimento di sede
  • ampliamento/riduzione di superficie
  • sospensione temporanea
  • proroga della sospensione temporanea
  • riapertura attività al termine della sospensione
  • comunicazione della data di avvio dell'attività soggetta ad autorizzazione
  • modifica insegna
  • cessazione definitiva

EVENTI SOGGETTIVI

  • Subingresso
  • modifica del legale rappresentante
  • nomina del rappresentante T.U.L.P.S.
  • nomina del preposto
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza-sede legale

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della  SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza. Gli estremi della SCIA sono comunicati alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Come avviene il subingresso in un esercizio di somministrazione? Il subingresso in un esercizio di somministrazione consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).
Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio di somministrazione al subentrante, alle seguenti condizioni:

  1. il subentrante, sia esso acquirente/affittante/erede/donatario, abbia i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
  2. sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda (nel caso di subingresso tra vivi), ovvero l’acquisto del titolo (nel caso di subingresso a causa di morte);
  3. venga presentata la SCIA da parte del subentrante per atto tra vivi o a causa di morte.

L'attività di somministrazione deve essere iniziata entro 180 giorni dalla data dell’entrata in possesso dell’azienda commerciale, o, nel caso di subingresso a causa di morte, dalla data di acquisto del titolo (ovvero dall’apertura della successione), pena la decadenza dell'autorizzazione (rectius, la decadenza dal diritto di vedersi intestata l’attività). E’ possibile peraltro, nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, chiedere la proroga del termine di inizio dell’attività, purchè la richiesta venga presentata prima della scadenza. Qualora tale termine perentorio non venga rispettato, si determina un caso di “decadenza” automatica dell’autorizzazione (rectius: di perdita di efficacia della SCIA) non rimediabile.
L’erede, qualora non possieda i requisiti per l’esercizio dell’attività, ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, previo inoltro della SCIA. Qualora possieda i requisiti, può presentare la SCIA entro 1 anno dalla data di acquisto del titolo ed alla scadenza dell’anno l’erede può trasferire ad un terzo soggetto in possesso dei requisiti l’azienda di somministrazione. Analogamente il donatario privo dei requisiti soggettivi può trasferire ad un terzo soggetto, in possesso dei requisiti, l’azienda di somministrazione, pur non avendo la facoltà di esercizio temporaneo in proprio, al pari dell’erede.
Nel caso di gestione temporanea dell’esercizio, la SCIA presentata dal subentrante è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell’azienda commerciale deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, la SCIA di reintestazione entro 180 giorni dalla cessazione della gestione.
L’art. 72 della L.R. 29/05 dispone che, alla scadenza contrattualmente pattuita del contratto di affitto di azienda commerciale, il proprietario rientri automaticamente nella disponibilità giuridica della stessa: la SCIA resa dall’affittuario perde effetto ex lege alla scadenza ed il Comune deve procedere alla reintestazione al proprietario, se questi presenta la relativa SCIA, anche se l’affittuario detenesse ancora i beni che la compongono.
Quanto alla disponibilità giuridica dell’immobile in cui viene esercitata l’attività economica, la dichiarazione di generica disponibilità, resa dal subentrante, è sufficiente per legittimare la procedura di subingresso e spetta semmai al proprietario dimostrare, nelle opportune sedi, che l’immobile viene detenuto senza titolo. La disponibilità dei locali da utilizzare per l’attività di impresa non è un elemento richiesto, in base alle leggi di settore, per legittimare il subingresso.

Come avviene la sospensione dell'attività di somministrazione? La sospensione dell’attività di somministrazione è un fatto aziendale che non deve essere comunicato al Comune se non supera la durata di 30 giorni.
In caso contrario, deve essere comunicata al Comune almeno 10 giorni prima dell’inizio della sospensione stessa. La sospensione non può eccedere i 12 mesi. La sospensione, anche se di durata inferiore a 30 giorni, deve essere comunque resa nota al consumatore mediante idoneo strumento informativo.
Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, questi può chiedere preventivamente al Comune, anche più di una volta, l’autorizzazione a protrarre la sospensione, purchè la richiesta venga presentata prima della scadenza dei 12 mesi.

La cessazione definitiva dell’attività di somministrazione deve essere comunicata al Comune, ad onere dal cessante, entro 30 giorni dalla cessazione medesima: tuttavia, nel caso in cui la cessazione dipenda dalla cessione (= vendita) dell’azienda, l’onere di comunicare la chiusura dell’attività del precedente titolare ricade sull’acquirente, se egli intende cominciare l’attività commerciale dopo 30 giorni dall’acquisto.

Qual è l’illecito amministrativo di bevande e alimenti senza autorizzazione?

L’illecito amministrativo di somministrazione di bevande e alimenti senza autorizzazione è ascrivibile solo all’imprenditore e non al dipendente. Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 2005, n. 6360. L’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma 1, l. 25 agosto 1991 n. 287 a carico di “chiunque eserciti l’attività di somministrazione al ...

Quali sono le sanzioni per l’esercizio di somministrazione?

28) Attività di somministrazione senza autorizzazione: Aprire o trasferire un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza la prescritta autorizzazione del Comune, in violazione all’art. 3 della L. 287/91. Sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00. (PMR): entro 60 gg. euro 1.032,00.

Come si punisce la somministrazione di bevande alcooliche a minori?

L’articolo 68, codice penale, punisce la somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente: l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici ] è punito con l’ arresto fino a un anno.

Quali sono le attività di somministrazione di alimenti e bevande?

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati a questo scopo.

Qual è la legge che disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

Art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande) 1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

Chi rilascia l'autorizzazione per aprire un esercizio pubblico di somministrazione?

Il rilascio dell'autorizzazione è di esclusiva competenza comunale. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia commerciale fatti salvi i limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.