Il mercato idem è un mercato over the counter

TITOLO II
DISCIPLINA DEI MERCATI REGOLAMENTATI

Capo II
Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

Art. 6
(Definizioni)

1. Nel presente Capo l'espressione:

a) [immutato]

b) [immutato]

c) [immutato]

d) «blocco» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:

1) obbligazioni, titoli di Stato o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro;

e) [immutato]

Commento:

La modifica in esame si limita ad apportare una correzione formale al precedente testo. Infatti con riferimento ai titoli di Stato la definizione di blocco appare irrilevante non applicandosi ad essi la regola della concentrazione

Art. 7
(Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

1. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari, diversi da quelli derivati indicati all'art. 1, comma 3 del T.U.F., esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9.

Commento:

L'attuale regolamentazione in materia di mercati (reg. n. 11768/98) prevede l'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati (capo II) e obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati (capo III). Tali obblighi, con esplicita esclusione dei c.d. blocchi, riguardano tutti gli strumenti finanziari indicati all'art. 1, comma 2, del TUF, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati.

Tuttavia, il principio della concentrazione degli scambi di strumenti derivati non ha in realtà trovato sino ad ora applicazione alle transazioni di contratti derivati fuori dai mercati regolamentati (definite comunemente negoziazioni over-the-counter o OTC ). Per analogia agli strumenti finanziari non derivati, infatti, ogni transazione di derivati effettuata sul mercato OTC su strumenti del tutto identici ai derivati trattati sui mercati regolamentati (FIB30, MIBO30, ecc.) dovrebbe essere oggetto di comunicazione al mercato regolamentato sul quale tali contratti sono negoziati.

Tuttavia, l'interposizione nelle transazioni di derivati sul mercato regolamentato della Cassa di compensazione e garanzia rende di per sé diverso un contratto derivato negoziato sul tale mercato da un qualunque altro contratto, con le medesime caratteristiche, scambiato bilateralmente sul mercato OTC. Infatti, gli effetti che tale interposizione determina sui rapporti contrattuali e, soprattutto, sugli obblighi di liquidazione e di garanzia dei contraenti, sono tali che essi rappresentano a pieno titolo elementi essenziali del contratto. Ne consegue, pertanto, che le transazioni OTC su strumenti derivati anche con caratteristiche del tutto uguali a quelle dei contratti negoziati sui mercati domestici derivati (IDEM e MIF) non sono, di fatto, oggetto di concentrazione né di comunicazione ai sensi del citato art. 11 del regolamento n. 11768/98.

Inoltre, si consideri anche che, quando riferito ai contratti derivati, il concetto di negoziazione fuori dal mercato regolamentato assume un diverso rilievo rispetto a quello relativo alle negoziazioni degli altri strumenti finanziari. Infatti:

1. l'attività OTC in derivati è di gran lunga più rilevante di quella svolta sui mercati regolamentati, diversamente dai titoli, quale quelli azionari, per i quali le operazioni fuori-mercato rappresentano una percentuale ridotta degli scambi sul mercato;

2. la natura contrattuale degli strumenti finanziari derivati - diversamente da quella dei titoli azionari - consente sul mercato OTC la più ampia libertà contrattuale; conseguentemente, anche minime differenze contrattuali rendono diversi nella forma prodotti derivati che assolvono la medesima funzione economica (si pensi ad esempio ad una differenza di un giorno nella scadenza);

Tali caratteristiche - la preponderanza del mercato OTC rispetto a quello regolamentato e l'estrema segmentazione dell'attività fuori mercato in contratti tra loro differenti - rendono meno efficace la concentrazione, sia delle negoziazioni che quella informativa. Si consideri infatti che l'elemento che più di altri ha rilevanza tra le informazioni da comunicare é, certamente, il prezzo. Ma la valenza informativa di un prezzo che per sua natura, come nei derivati, è sensibilmente dipendente dalle caratteristiche contrattuali - ad esempio la scadenza, il prezzo di esercizio, ecc. - si riduce fortemente considerata l'elevata frammentazione del processo di formazione dei prezzi su strumenti tra loro diversi.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno prevedere che gli obblighi in parola siano espressamente limitati agli strumenti finanziari non derivati, introducendo nel testo regolamentare una specifica deroga al principio della concentrazione riguardante tutti gli strumenti derivati di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 58/98.

Capo III
Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati

Art. 11
(Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato)

1. Per ogni singola negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione comunicano alla società di gestione interessata, entro il termine di cinque quindici minuti dal momento dell'esecuzione, i seguenti elementi informativi:

a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;

b) data e ora di esecuzione dell'operazione;

c) tipo di operazione;

d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

e) quantità;

f) controparte;

g) indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi.

2. [immutato]

3. [immutato]

4. [immutato]

5. [immutato]

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;

- titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

- spezzature;

- strumenti finanziari derivati indicati all'art. 1, comma 3 del T.U.F. .

Commento:

La modifica del comma 1, modifica del termine da cinque a quindici minuti per la segnalazione delle operazioni fuori mercato, trova giustificazione nel fatto che gli intermediari non ammessi alle negoziazioni nel mercato di borsa effettuano la comunicazione tramite un fax trasmesso alla SIA (la società che gestisce i sistemi telematici della borsa) che a sua volta provvede ad inserirlo (manualmente) nel sistema informatico dedicato alla diffusione di tali informazioni. L'esperienza ha dimostrato che in questi casi i cinque minuti attualmente previsti non sono sufficienti per l'adempimento degli obblighi di comunicazione. Al fine di evitare di comminare sanzioni per ritardi effettivamente non imputabili ai soggetti tenuti alla comunicazione si è ritenuto opportuno prolungare il termine per la comunicazione.

La modifica del comma 6, invece, si giustifica in relazione all'esclusione dell'obbligo di concentrazione per gli strumenti finanziari derivati, discussa precedentemente.

Capo V
Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri

Art. 18-bis
(Comunicazioni alla Consob)

1. [immutato]

2. [immutato]

3. [immutato]

4. Ai fini del presente articolo si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato estero di proposte negoziali. da parte dei membri dello stesso mercato o dei loro clienti. Non costituiscono "collegamenti telematici" le connessioni mediante le quali si trasmettono soltanto ordini di acquisto o di vendita al negoziatore.

5. [immutato]

6. [immutato]

Commento:

Il periodo cancellato nel comma 4, aveva l'intenzione di escludere dall'obbligo di comunicazione i soli sistemi di ''order routing'', cioè quei sistemi telematici di trasmissione degli ordini, alternativi al fax o al telefono, che non consentono la diretta immissione dell'ordine per l'esecuzione sul mercato. Tuttavia la formulazione adottata secondo la quale <<non costituiscono "collegamenti telematici" le connessioni mediante le quali si trasmettono soltanto ordini di acquisto o di vendita al negoziatore>> ha dato luogo a qualche problema interpretativo. Si ritiene pertanto opportuno non aggiungere un' ulteriore specificazione, tenuto conto che la definizione di collegamento telematico già contiene l'elemento di distinzione rispetto ai sistemi di ''order routing''. Tale elemento consiste infatti nella specificazione che il sistema deve consentire ''il diretto'' inserimento nel mercato delle proposte negoziali (cioè senza l'intervento di soggetti terzi).

Cos'è mercato IDEM?

IDEM è il mercato dei derivati ​​di Borsa Italiana ed è garantita da Euronext Clearing. IDEM è tra le principali borse europee di derivati, con una media giornalieri di scambi pari a circa 107.000 contratti, corrispondenti a 3,5 miliardi di euro di controvalore scambiato.

Che significa mercato over the counter?

Over The Counter (OTC) Locuzione inglese («sopra il bancone») che identifica il complesso dei contratti finanziari conclusi mediante negoziazione diretta fra le controparti al di fuori di un mercato borsistico ufficiale.

Chi opera nei mercati OTC?

Alcuni esempi di società scambiate OTC Bayer A.G., Allianz SE, BASF SE, Danone SA, Nestle SA, sono tutti esempi di multinazionali presenti sui mercati OTC. Quindi non solo piccole aziende, ma anche grandi aziende in cerca di investitori e di capitali freschi.

Cosa succede se un titolo va in OTC?

Un titolo in oversold è un titolo che secondo gli analisti viene scambiato al di sotto del suo valore reale. Questo succede quando i trader perdono fiducia nella compagnia o nel settore, mentre un analista esperto può capire che il rapporto prezzo/utili (P/E) è sceso al di sotto di quello del settore o dell'indice.

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