Sospensione patente permesso di guida per lavoro

Salta al contenuto

Richiedi una consulenza: +39 347 3652242

  • Home
  • Chi sono
  • Competenze
    • Diritto Assicurativo e Infortunistica
    • Diritto Penale
    • Privacy e Protezione Dati Personali
    • Recupero Crediti
    • Responsabilità Medica
  • Pubblicazioni
  • Contatti

SOSPENSIONE PATENTE DOPO LA CONDANNA PENALE: SI PUÒ OTTENERE IL PERMESSO PER RECARSI AL LAVORO?admin2022-03-10T18:07:40+01:00

La concessione prefettizia del permesso orario di guida è disciplinata all’art. 218 comma 2 del Codice della Strada, che prevede possa essere ottenuta qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1) si tratti di sospensione della patente e non di revoca della stessa;
2) la sospensione è stabilita per un periodo determinato (non deve trattarsi, quindi, di sospensione a tempo indeterminato);

3) la sospensione derivi da violazioni di carattere amministrativo e non da ipotesi di reato. In sostanza, deve trattarsi di sospensione quale sanzione amministrativa accessoria e non di sospensione provvisoria o di applicazione della sospensione disposta dall’Autorità;

4) non deve essere derivato un incidente stradale dalla commessa violazione;

5) vi deve essere stato ritiro della patente di guida su strada;

Pertanto è chiaro che il permesso orario per guidare a seguito di sospensione della patente non può essere richiesto se tale misura è stata disposta da un Giudice penale quale sanzione accessoria alla condanna, come ad esempio nel caso di guida in stato di ebbrezza.

Diverso è però il caso in cui la sospensione della patente rappresenti una prescrizione stabilita dalla Magistratura di Sorveglianza in stato di esecuzione pena, come ad esempio nel caso in cui venga disposta la libertà vigilata di un condannato.

In tal caso, infatti, qualora si riesca a fornire al Magistrato documentazione probante la possibilità di ottenimento di un lavoro, sarà possibile presentare istanza avanti a detto Magistrato ai sensi dell’art. 62 comma 2 l. 69/1981 secondo cui “quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato”.

A presto

MN

Condividi questo contenuto sulla piattaforma che preferisci.

Il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro cinque giorni dal ritiro, può presentare istanza al Prefetto per ottenere un permesso temporaneo di guida. Di seguito spieghiamo come ottenere la restituzione della patente e in cosa consiste il permesso orario di guida.

COS'E' LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE GUIDA

La sospensione della patente di guida è una sanzione accessoria prevista dall'art. 218 del Codice della Strada, che può essere disposta dal Prefetto e/o dalle Autorità amministrative e giudiziarie competenti a seguito della contestazione di specifiche violazioni, con il fine di impedire temporaneamente ai titolari di patente di utilizzare il documento di guida.

DIFFERENZA TRA REVOCA, RITIRO E SOSPENSIONE DELLA PATENTE

In base alle norme dettate dal Codice della Strada la patente di guida può, secondo i casi previsti, essere revocata, ritirata o sospesa.

La revoca è il ritiro definitivo della patente. La revoca del documento di guida viene disposta per motivi di condotta (guida in stato di ebrezza, guida contromano, ecc.), oppure quando la persona perde in modo permanente i requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida di un veicolo.

Quando invece sorgano dubbi sulla mancanza o sulla perdita dei requisiti la patente può essere sottoposta a revisione.

Il provvedimento di revisione della patente può essere richiesto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri quando il conducente si trova in una di queste situazioni:

  • perdita totale dei punti della patente;
  • tre violazioni non contestuali che comportino la perdita di 5 punti nell'arco di 12 mesi;
  • guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
  • coma di durata superiore alle 48 ore;
  • coinvolgimento in incidente stradale che abbia provocato lesioni gravi alle persone.

Caso diverso è quello del ritiro della patente, il quale viene disposto dalle forze di polizia nel corso di un controllo, e deriva da infrazioni che in genere non entrano in conflitto con la sicurezza stradale, come per esempio essere fermati con la patente scaduta, oppure non avere ottemperato all'obbligo di revisione del documento di guida, oppure ancora circolare con una errata disposizione del carico a bordo del veicolo. In caso di ritiro della patente il titolare può tornare in possesso della patente normalmente dal momento in cui si provvede all'adempimento della disposizione prevista dal Codice della Strada.

Infine, la sospensione della patente è, come sopra detto, una sanzione accessoria prevista dal Codice della strada, che viene applicata a seguito della contestazione di specifiche violazioni.

LE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

La sospensione della patente consiste nella privazione temporanea del documento di guida.

Si tratta di diverse violazioni del Codice della Strada, che prevedono la sospensione della patente di guida. A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un elenco delle principali violazioni che comportano la sospensione della patente:

  • violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto (art. 6 C.d.S.);
  • effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell'autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme (art. 10 C.d.S.);
  • adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista (art. 86 C.d.S.);
  • superare i limiti di guida o di velocità imposti dal Codice della Strada (solo per i neopatentati - art. 117 C.d.S.);
  • guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta (art. 125 C.d.S.);
  • superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (art. 142, comma 9 C.d.S.);
  • circolare contromano in curva, o in altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate (art. 143, comma 12 C.d.S.);
  • effettuare manovre di sorpasso senza osservare i specifici divieti previsti dal Codice della Strada (art. 148 C.d.S.);
  • circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose (art. 168 C.d.S.);
  • circolare sulla corsia per la sosta di emergenza (art. 176, comma 1, lett. c C.d.S.);
  • circolare sulla corsia per la violazione di velocità (art. 176, comma 1, lett. d C.d.S.);
  • circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti (art. 179 C.d.S.);
  • circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. a C.d.S.);
  • non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave ai veicoli tale da determinare la revisione (art. 189, commi 1 e 5 C.d.S.);
  • rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro (art. 213 C.d.S.);
  • rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.);
  • circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione (art. 217 C.d.S.).

La sospensione della patente riguarda la violazione di norme particolari e casi di maggiore gravità; può avere natura sanzionatoria o cautelare.

Il periodo di sospensione della patente varia in base alla gravità della violazione contestata: varia da 15 giorni fino a 5 anni.

La durata della sospensione della patente dipende da diverse circostanze, quali l'entità del danno provocato, gravità della violazione commessa, l'aver provocato un incidente stradale ed il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

NOTIFICA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Da momento in cui viene ritirata la patente, l'agente di polizia ha cinque giorni di tempo per trasmetterla alla Prefettura del luogo dove è stata commessa la violazione. A seguito del ricevimento del verbale e della patente ritirata, il Prefetto ha un termine di 15 giorni per notificare a casa del trasgressore l'ordinanza di sospensione della patente.

Qualora l'Ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ovvero dopo 20 giorni dall'infrazione, il titolare della patente può ottenere la restituzione da parte della Prefettura.

IL RICORSO AL PREFETTO O AL GIUDICE DI PACE

Avverso la sanzione accessoria di sospensione della patente è possibile presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla data della notifica della sanzione accessoria, oppure al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa entro 30 giorni dalla notifica, o al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 20 giorni dal ricevimento dell'Ordinanza di sospensione della patente.

Ovviamente non è possibile presentare il ricorso se l'importo indicato sul verbale di contestazione è stato pagato.

IL PERMESSO ORARIO DI GUIDA

Nel caso in cui la patente venga sospesa per un breve periodo, potrebbe non essere utile presentare ricorso, considerati i tempi lunghi dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi.

In tali casi, è possibile valutare, se ne ricorrono le condizioni, di chiedere un permesso orario di guida al Prefetto per motivi di lavoro o per assistenza a familiari inabili, valevole per il periodo di sospensione della patente ai sensi dell'art. 218, comma 2, del Codice della Strada.

Ma quando è possibile richiedere il permesso orario di guida?

Il permesso orario di guida può essere rilasciato quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • la sospensione della patente deriva da violazioni amministrative che non costituiscono reato;
  • dalla violazione commessa non sia derivato un incidente stradale.

Inoltre, è indispensabile ricordare che il permesso di guida temporaneo può essere richiesto solamente per due specifici motivi:

  1. per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
  2. per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero quando il guidatore o un familiare siano titolari di una invalidità civile

Il permesso deve essere richiesto per non oltre 3 ore al giorno e per determinate fasce orarie. Le fasce orarie sono, di norma, liberamente decise dall'istante, ma devono comunque essere coerenti con i motivi indicati nella richiesta.

QUANDO NON SI PUO' RICHIEDERE IL PERMESSO ORARIO DI GUIDA?

Il permesso orario di guida a fasce orarie è concedibile esclusivamente nel caso di sanzione amministrativa, mentre non ne è possibile il rilascio nel caso in cui la sospensione della patente consegua alla contestazione di un reato da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Pertanto, il permesso orario di guida non può essere concesso nei seguenti casi:

  • organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate (art. 9, 9 bis, 9 ter C.d.S.);
  • circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l e non superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2, lett. b C.d.S.);
  • circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma2, lett. c C.d.S.);
  • rifiuto di sottoporsi al alcol test (art. 186, comma 7 C.d.S.);
  • circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 1 C.d.S.);
  • rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare l'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 8 C.d.S.);
  • omettere di arrestarsi e prestare soccorso a feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali;
  • circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti (art. 193, comma 4 bis C.d.S.).
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Un caso particolare è rappresentato dalla guida in stato di ebbrezza, in quanto tale fattispecie viene sanzionata in tre modi diversi, in base al tasso alcolemico riscontrato a seguito dei controlli effettuati sul conducente.

In estrema sintesi, l'art. 186, comma 2 del Codice della Strada distingue tre "fasce sanzionatorie". Si applica la sanzione amministrativa solo nel caso in cui il tasso alcolemico risulta non superiore a 0,80 g/l, mentre quando il tasso alcolemico è superiore a tale soglia trovano applicazione le sanzioni penali. Ciò significa che, nel caso di guida in stato di abbrezza, è possibile richiedere il permesso orario di guida solamente se a seguito del controllo il tasso alcolemico risulta non superiore a 0,80 g/l. In tale ipotesi, viene applicata al conducente un'ammenda da euro 500,00 a euro 2000,00, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.

L'Agente di Polizia, al momento dell'accertamento della violazione, ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro 10 giorni, alla Prefettura del luogo dove è stata commessa la violazione. Il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione cautelare (provvisoria) della validità della patente di guida.

Se nel frattempo il conducente richiede il permesso orario di guida, il Prefetto, all'atto dell'emanazione dell'Ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente, può concedere il permesso di guida temporaneo fino a 3 ore giornaliere.

COME OTTENERE IL PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA

Per richiedere il permesso orario di guida è necessario presentare motivata istanza al Prefetto, corredata della necessaria documentazione.

L'istanza deve essere presentata alla Prefettura del luogo della commessa violazione entro 5 giorni dal ritiro della patente. E' opportuno porre attenzione a tale termine, in quanto solitamente le Prefetture non considerano favorevolmente le istanze pervenute oltre il termine medesimo.

Vediamo ora quali documenti è necessario allegare all'istanza:

  • per le persone che hanno esigenza di recarsi al lavoro in automobile, all'stanza sarà necessario allegare la documentazione richiesta dalla Prefettura di competenza che, normalmente, consiste nella certificazione del datore di lavoro con specificazione dell'orario di lavoro; inoltre, il soggetto in questione dovrà rilasciare una dichiarazione relativa all'impossibilità di raggiungere il suddetto luogo di lavoro con mezzi di locomozione che non siano evidentemente l'automobile (ad es. il treno, la metropolitana, l'autobus, il tram, la bicicletta, ecc.);
  • per le persone che possono beneficiare dell'art. 33 relativo all'invalidità civile, devono essere allegati alla richiesta i documenti che attestino l'invalidità di un proprio familiare e la dichiarazione ove si affermi l'impossibilità e/o l'inesistenza di altro individui che possano accompagnare l'invalido
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Dal momento che l'stanza di permesso orario di guida deve essere adeguatamente documentata, si consiglia di utilizzare sempre la modulistica disponibile sul sito web della Prefettura competente.

All'istanza devono essere allegati:

  • copia del verbale di contestazione e ritiro della patente;
  • idonea documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o il ricorrere di situazioni di cui alla Legge 104/1992;
  • documento di identità.

La richiesta di permesso orario di guida va sottoscritta con firma digitale o autografa, e inoltrata entro 5 giorni dal ritiro della patente alla Prefettura competente tramite Pec, via email, a mezzo di lettera raccomandata, o tramite fax, oppure presentando l'istanza direttamente presso gli uffici della Prefettura.

RILASCIO DEL PERMESSO ORARIO DI GUIDA

Qualora la richiesta di permesso orario sia accolta, la Prefettura rilascia, con la medesima Ordinanza con cui sospende la patente, l'autorizzazione temporanea alla guida, in cui sono indicate le fasce orarie ed il periodo di validità del permesso.

Pertanto, è possibile tornare a guidare, negli orari richiesti e indicati nell'istanza, solo dal momento in cui l'Ordinanza di sospensione viene emanata, dal momento che con la medesima viene autorizzato il permesso orario.

E' opportuno fare attenzione al rispetto delle fasce orarie, in quanto, in caso di violazione delle medesime, si incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1842,00 a euro 7.369,00; inoltre, si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

Ulteriore aspetto importante da considerare: la normativa del Codice della Strada prevede che con l'accoglimento dell'istanza il periodo di sospensione della patente di guida è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.

Qualora l'Ordinanza di sospensione non sia emanata dalla Prefettura nel termine di 15 giorni dal ritiro, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della Prefettura.

Il permesso orario di guida può essere concesso solo una volta e per un periodo molto limitato, per non oltre 3 ore al giorno.

COME AVVIENE LA RESTITUZIONE DELLA PATENTE SOSPESA

La patente di guida viene sospesa con Ordinanza emessa dal Prefetto territorialmente competente, il quale comunica il provvedimento alla Motorizzazione.

Al termine del periodo di sospensione stabilito nell'Ordinanza del Prefetto, la patente viene restituita generalmente per il tramite dell'Ufficio o Comando di Polizia di residenza del trasgressore.

Se il documento di guida è stato rilasciato da uno Stato estero, ed il titolare risiede all'estero, la patente verrà invece trasmessa al Consolato compoetente.

La patente può essere consegnata direttamente all'intestatario del documento di guida o a persona delegata; in quest'ultimo caso, ovviamente, è necessario presentare delega e documento di identità del documento di identità del delegante.

Se la patente è stata sospesa per guida in stato di ebbrezza, con tasso superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 9 C.d.S.) o di sostanze stupefacenti (art. 187 comma 6 C.d.S.), o in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 186, comma 7 C.d.S.), per poter riavere la patente è necessario sottoporsi a visita medica di controllo dell'idoneità alla guida presso una delle Commissioni Mediche Locali per le Patenti di Guida, istituite in ogni Provincia.

In tali casi, oltre ad applicare la sospensione, il Prefetto ordina la revisione medica e trasmette la patente sospesa all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile della Provincia di residenza del trasgressore per l'emissione, non prima dello scadere del periodo di sospensione di un duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni della commissione medica; la restituzione della patente avverrà presso gli uffici della Motorizzazione Civile, previa esibizione del ceritifcato medico attestante la persistenza dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli.


Come ottenere il permesso di guida nonostante la sospensione della patente?

Entro 5 giorni dal ritiro della patente e solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, il conducente a cui è stata sospesa la patente può presentare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno.

Cosa succede per il lavoro in caso di ritiro della patente?

Entro cinque giorni da quando ha avuto notizia del ritiro della patente, il conducente può presentare al Prefetto una istanza per ottenere il permesso di guida per motivi di lavoro. Il conducente indica le fasce orarie nelle quali ha necessità dell'auto per recarsi al lavoro.

Come andare a lavorare senza patente?

Per richiedere il permesso orario di guida è necessario presentare motivata istanza al Prefetto, corredata della necessaria documentazione. L'istanza deve essere presentata alla Prefettura del luogo della commessa violazione entro 5 giorni dal ritiro della patente.

Cosa si può guidare con la patente sospesa?

Il titolare di patente che è stata ritirata può condurre qualsiasi mezzo che non predisponga documento di guida, a prescindere dalla categoria. Questo perché il provvedimento di ritiro e/o sospensione della patente ha l'obiettivo di togliere, per un certo periodo di tempo, l'abilitazione alla guida.

Toplist

L'ultimo post

Tag