Sembra difficile da credere, ma ancora ci sono non pochi Rls che hanno difficoltà a ricevere il DvR. Eppure la normativa, sostenuta da diverse sentenze anche recenti, sembra essere chiarissima. Riassumiamola brevemente. Partendo dall’art. 18 del Testo Unico: Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3,
e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: L’indicazione è coerente con quanto è scritto in un altro articolo: il 50, che riguarda proprio le attribuzioni dell’Rls. E dice: e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; La lettura della norma non sembra dare a spazio a interpretazioni diverse. Già nel 2010 il Tribunale di Milano scriveva: non è
più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al Rls il DvR. Appunto “non è più controvertibile”. Inoltre la sentenza dice altre due cose. La prima è che la scelta di ottenere il DvR in forma cartacea o informatica (prevista sia nel già citato art. 18 che all’art. 53, c.5) deve essere condivisa dal Datore di lavoro con lui. In sostanza il DdL deve chiedere al Rls in quale forma preferisce avere il DvR. C’è poi il secondo elemento il
quale spiega meglio questa affermazione del Tribunale. Riguarda il fatto che i DvR sono spesso documenti corposi e voluminosi e quindi, spiega il Giudice, essendo composti da centinaia di pagine non “possono essere adeguatamente esaminate senza averne la materiale disponibilità”. La corposità del documento da adito al Tribunale di compiere una terza considerazione, quella per cui va dato al Rls “il tempo necessario per consultarlo”. È una indicazione tutt’altro che
marginale data l’esperienza degli Rls. Spesso viene interpretata la norma che obbliga la consultazione del DvR in azienda, presente sempre nell’art. 18, come se dovesse avvenire sul tavolo del DdL o su quello del dirigente da lui delegato. In modo, dunque, scomodo e sbrigativo. Il Tribunale smentisce questa interpretazione, che peraltro non avrebbe bisogno di una tale precisazione, perché l’intera struttura del Testo Unico è attraversata da una logica partecipativa e collaborativa e
non esclusiva e formalista. Per chi nutrisse ancora dei dubbi viene in soccorso una recente sentenza, del 2017, emanata dal Tribunale di Taranto: Concludendo: il DvR deve essere senza dubbio consegnato al Rls che lo ottiene nella forma che preferisce (cartacea o informatica), lo
consulta nello spazio che gli permette di esaminarlo agevolmente e per il tempo necessario.
[…] o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) […][…] il Rls ha il diritto di estrarre copia del DvR e tale documento deve sì essere consultato in azienda, ma non necessariamente nell’ufficio dove esso è custodito.
Il servizio CNA di redazione del DVR: documento valutazione dei rischi
Le disposizioni
di sicurezza sui luoghi di lavoro sono spesso vissute come un onere ma sono in realtà opportunità per prevenire criticità e ottimizzare i costi e le risorse attraverso l’analisi del processo organizzativo e produttivo, l’adozione di misure organizzative di prevenzione e protezione, la mappatura dei rischi. l DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, contiene l’analisi di tutti i rischi di un’azienda per individuare i pericoli e rischi derivanti dall’attività e per i quali bisogna programmare misure di prevenzione, protezione e miglioramento. La normativa sulla salute dei lavoratori si applica alle organizzazioni lavorative di tutti i settori di attività e con ogni scala di rischio, dove sono presenti lavoratori. La mancata o incompleta redazione del DVR comporta sanzioni molto pesanti per il datore di lavoro come: Possono non redigere il DVR solo le imprese senza dipendenti e nello specifico: liberi professionisti, società familiari senza dipendenti, ditte individuali senza dipendenti, imprese con un solo socio
lavoratore senza dipendenti a eccezione delle società semplici (snc, sas). Il datore di lavoro deve dare immediata evidenza dei rischi e pericoli presenti in azienda, quindi redigere il DVR, al momento in cui nasce l’obbligo, quindi nel momento stesso in cui ha qualcuno che lavora per lui. Deve essere il datore di lavoro a redigere il DVR.IL DVR: DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.
COS’È, CHI LO FA, LE SANZIONI. IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI CNA
In quest’ottica che è stata introdotta l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi o DVR.
Vi spieghiamo cos’è il DVR, a cosa serve, chi deve redigerlo e quali sono le
sanzioni.
La normativa di riferimento è il D. Lgs 81/08 (Testo Unico della Sicurezza sul lavoro) con le sue successive modifiche.
Il DVR deve essere sempre disponibile in azienda nel caso di
consultazione da parte degli organi di controllo.Chi ha l’obbligo di redigere e avere un DVR?
Chi sono i lavoratori: lavoratori dipendenti, sono i soci di società o soci di cooperativa o soci di fatto, associati in partecipazioni, tirocinanti, stagisti,
studenti in alternanza scuola e lavoro, volontari.
In sostanza chi ha l’obbligo? Il soggetto che non lavora da solo.Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non esegue la valutazione del rischio?
multa da un minimo di 3.000 € fino a un massimo di 15.000 € e pene detentive fino a 8 mesi;
sospensione dell’attività imprenditoriale
in caso di reiterata mancanza di redazione/aggiornamento del DVR e mancata nomina dell’RSPP;
modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.Chi è esonerato dalla redazione del DVR?
Quando deve essere predisposto il DVR?
Per esempio in questi casi: assunzione del dipendente, costituzione di una società con più soci lavoratori, collaborazione di uno stagista
o di un volontario presso la propria attività.Chi redige il DVR?
Per fare questo opera in stretta collaborazione con:
- l’RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
- il medico competente
- RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
Queste quattro figure (datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS/RLST) devono firmare il documento.
La
consulenza di tecnici specializzati per la redazione del DVR: CNA
Per l’elaborazione e l’aggiornamento del DVR, il datore di lavoro può scegliere la consulenza di tecnici specializzati esperti nell’ambito della normativa che regola la salute e sul lavoro come CNA.
Cosa deve contenere il DVR?
Il DVR deve contenere:
- una relazione su tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, che indichi anche come sono stati individuati
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione messe in atto per ridurre i rischi
- la descrizione delle procedure per attuare le misure indicate e l’elenco delle persone che se ne devono occupare
- l’indicazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP, RLS, Medico Competente)
- l’individuazione delle mansioni da cui possono derivare rischi
- una valutazione specifica relativa per le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
- una menzione e una valutazione dello Stress Correlato al Lavoro specifico;
- la data in cui è stata effettuata la valutazione, la redazione del documento stesso e il suo aggiornamento.
Quando aggiornare il DVR?
Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che ci sono modifiche del ciclo produttivo, dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle attrezzature delle procedure lavorative oppure delle novità introdotte dalla
normativa in materia.
Indicativamente è consigliato un aggiornamento ogni quattro anni per le valutazioni relative agli agenti fisici (valutazione rischio rumore e vibrazioni) e ogni due anni per la valutazione dello stress correlato al lavoro.
Le misure di prevenzione devono essere aggiornate immediatamente, dandone pronta evidenza, e il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato entro 30 giorni (T.U. ar 29, c3).
DVR E COVID
Il tuo DVR è aggiornato correttamente?
CNA fornisce assistenza per tutti gli obblighi in tema di sicurezza.
Analizziamo l’intero processo organizzativo e produttivo, per scoprire e prevenire eventuali criticità.
Dopo aver redatto il DVR, viene attuato un piano preventivo e di protezione per ridurre o eliminare completamente la probabilità che si verifichi una situazione pericolosa.
Il servizio sicurezza e DVR di CNA
Maria Grazia Beretta
tel. 0382/433112 – mail: