Inquadramento | Notificazioni non andate a buon fine. Notificazioni «inesistenti» e nulle | Imputabilità/non imputabilità della mancata notificazione. Casistica | (segue) Casistica | Notificazione rinnovata non andata a buon fine | Effetti della notificazione rinnovata | Notificazione non andata a buon
fine nei processi con pluralità di parti | Rinnovazione della notificazione nelle fasi di gravame | Ambiti di applicazione dell'art. 291 c.p.c. | Mancato rispetto dell'ordine di rinnovazione della notificazione | Riferimenti | Nel codice di rito non sono presenti previsioni generali esplicite aventi ad oggetto il rinnovo della notificazione. Il tema riceve disciplina specifica soltanto per alcune fattispecie: i) in primo grado, ove il
convenuto non si costituisca in giudizio e il g.i. rilevi un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, deve essere fissato all'attore un termine perentorio per rinnovarla (art. 291, comma 1, c.p.c.). La disposizione viene ritenuta analogicamente applicabile anche alle cause in cui l'atto introduttivo sia costituito da un ricorso (Cass. civ., sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 20757, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione). Per ciò che attiene ai vizi dell'atto
di citazione diversi dalla nullità della notificazione, l'art. 164, comma 2, c.p.c. detta che, qualora il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio il rinnovo entro un termine perentorio. ii) in sede di gravame, la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello deve essere disposta «quando occorre», previa verifica della regolare costituzione del giudizio (art. 350, comma 2, c.p.c.). Ai sensi dell'art.
359 c.p.c., nei procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le ... Leggi il contenuto per estesoSommario
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- Precetto scaduto a seguito di pignoramento presso terzi con esito negativo
Accade sovente al creditore pignorante che, dopo aver notificato un pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. ed aver ricevuto una comunicazione negativa da parte del terzo, si trovi ad avere un precetto per il quale sono trascorsi i 90 giorni di efficacia previsti dall'art. 481 c.p.c.
Infatti, l'art. 481 c.p.c. dice che "il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto e' proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 c.p.c.".
Nella prassi il creditore provvede a notificare un ulteriore precetto in rinnovazione, al fine di consentirgli di tentare nuove esecuzioni contro il debitore; gli Ufficiali giudiziari, infatti, spesso si rifiutano di ricevere un atto di pignoramento quando sono trascorsi 90 giorni dalla notifica del precetto e non vi è stato, frattanto, un pignoramento con esito positivo.
Con specifico riferimento al pignoramento presso terzi, debbono essere considerate le seguenti decisioni della Cassazione, le quali, ritenendo il termine di cui all'art. 481 c.p.c. un termine di decadenza e non di prescrizione e identificando il momento dell'inizio dell'esecuzione con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, portano a ritenere possibile il prosieguo dei pignoramenti anche dopo i 90 giorni, ove vi sia stato un pignoramento presso terzi (anche negativo) nel termine di efficacia del precetto.
Sostiene la Corte che "il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo." (Cass. 28 aprile 2006, n. 9966).
Tale decisione va letta affiancandola a questo altro arresto della Cassazione, che sostiene che "pur configurandosi il pignoramento presso terzi come fattispecie complessa, che si perfeziona con la dichiarazione positiva di quantità, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c., sicchè è da tale momento che decorre il termine per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore, il quale, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione, più di ogni altro ha interesse a far dichiarare il vizio della procedura." (Cass. 30 gennaio 2009, n. 2473 e Cass. 12 febbraio 2008, n. 3276)
Al fine di poter proseguire l'esecuzione sarà pertanto necessario ritirare i titoli dalla cancelleria e farsi rilasciare dalla stessa una ricevuta che attesti il tentato pignoramento, ancorché negativo, da esibire all'Ufficiale giudiziario al momento del nuovo pignoramento. Laddove la prima esecuzione fosse parzialmente positiva, per procedere con una altra esecuzione, occorrerà invece una copia autentica del verbale che attesti la parziale positività del pignoramento.
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