Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Chiarimenti circa la nomina del medico competente presso gli Istituti scolastici in genere. Nelle scuole è necessaria la sorveglianza sanitaria? Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Siamo il RSPP ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in servizio presso una scuola e siamo a chiedere un parere relativo alla nomina del medico competente presso il nostro Istituto e presso gli Istituti scolastici in genere.
L’orientamento che si è potuto cogliere nell’ambito di riunioni e di seminari rivolti agli enti gestori delle scuole e quello che si è potuto leggere in una documentazione diffusa da una nota associazione del settore è che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008 contenente il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, “… la maggioranza delle Scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di rischio tali da rendere necessaria una sorveglianza sanitaria”.
Fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di indicare nel DVR i rischi ai quali sono soggetti i lavoratori, ritiene corretta la suddetta interpretazione? Non ritiene necessario che, per l’osservanza delle disposizioni legislative e nell’interesse della salute dei lavoratori, sia consultato eventualmente un medico competente prima di elaborare il documento di valutazione dei rischi?
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----
Risposta
L’argomento della nomina del medico competente è molto dibattuto ed è al centro anche di un’ampia discussione avviata proprio a seguito di un approfondimento sul tema e della risposta che lo scrivente ha fornito ad alcuni analoghi quesiti sull’argomento.
A parere dello scrivente il D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha voluto affidare al medico competente una duplice funzione, così come si deduce anche dalla definizione che lo stesso decreto ha dato di tale figura professionale con l’art. 2 comma 1 lettera h), e precisamente una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro che con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25, fra i quali quello indicato al comma 1 lettera a) di partecipare alla valutazione dei rischi (tanto è vero ciò che il legislatore con l’art. 28 comma 2 lettera e del D. Lgs. n. 81/2008 ha esplicitamente richiesto al datore di lavoro di indicare il suo nominativo nel documento di valutazione dei rischi), e l’altra funzione è quella di gestire la eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori il cui obbligo fosse emerso a seguito della valutazione dei rischi.
Ora sostenere, come si legge nel quesito, che “la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di natura tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria” sembra più che altro una affermazione fatta per giustificare a priori la decisione, presa senza un fondato motivo, di non aver bisogno della presenza del medico competente e comunque la stessa non ha senso alcuno in quanto la presenza ed il parere del medico competente servono proprio a determinare se questa o quella scuola siano appunto ricomprese, come sostenuto, fra quella maggioranza o meno. Sono tutti fondati quindi i dubbi emersi ed esternati da coloro che hanno formulato il quesito.
La procedura prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 che in definitiva ogni datore di lavoro deve quindi seguire, confermata dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, è quella, nell’ordine, di interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, affinché visiti i luoghi di lavoro e collabori con il datore di lavoro e con l’eventuale RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi ivi presenti esprimendo il proprio parere ed affinché svolga gli obblighi di natura sanitaria di sua competenza indicati nell’art. 25 e relativi alla organizzazione generale della sicurezza nei luoghi di lavoro e poi, se necessario perché è emerso dalla valutazione dei rischi, avvii la sorveglianza sanitaria per quei lavoratori per i quali il D. Lgs. n. 81/2008 ne prevede l’obbligo ed assolva agli adempimenti ad essa connessi.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.
Via libera al protocollo di sicurezza dopo la riunione svolta all’alba al Ministero dell’Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e le organizzazioni sindacali.
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del
lavoro
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata
PROTOCOLLO DI SICUREZZA (clicca qui)
Ritorno in classe, le regole per emergenza Covid: piani scuola, linee guida, distanziamento. Le info utili
Leggi anche
Ritorno in classe, disposizioni sulle modalità di ingresso e uscita. Cosa dice il protocollo
Ritorno in classe, cosa fare in caso di persona positiva a scuola. Le indicazioni
Ritorno in classe, firmato protocollo di sicurezza. Cosa è previsto per la gestione degli spazi comuni
Ritorno in classe, firmato protocollo di sicurezza. Cosa si prevede per igiene e mascherine