Contratti a tempo determinato pubblica amministrazione 2022

Registrato dalla Corte dei conti il 15 luglio 2022 al n. 1808
Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2022

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l’articolo 1, comma 495, così come modificato dall'articolo 1, commi 295 e 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e, da ultimo, dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 marzo 2022 – termine prorogato da ultimo in sede di conversione del citato decreto-legge n. 228 del 2021 - in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO, in particolare, il comma 296 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che ha aggiunto un secondo periodo al predetto comma 495 dell’articolo 1 della legge 160 del 2019, modificato dal decreto legge n. 228 del 2021, per cui i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4 , commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497;

VISTO l'articolo 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il d.P.C.M. 28 dicembre 2020 con cui, in attuazione del citato comma 497, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si è provveduto, per l’annualità 2020, al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l’articolo 37-ter secondo cui per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, e' espressa dall'organo commissariale;

VISTO il citato articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l’occupazione;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

CONSIDERATO che le risorse statali del Fondo per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono destinate all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);

PRESO ATTO che in relazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 495, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, anche le amministrazioni utilizzatrici dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 possono accedere al medesimo Fondo per l’assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori;

VISTO il d.P.C.M. 15 gennaio 2022 con cui, in attuazione del citato comma 497, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si è provveduto al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l’articolo 1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato dal decreto legge n. 228 del 2021 secondo cui, negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l’altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;

VISTA la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more dell’attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, “possono continuare le stabilizzazioni dei Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

CONSIDERATO che alla data del 14 luglio 2020, il Sistema informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione exarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, contava complessivamente n. 5.522 lavoratori di cui n. 65 nella Regione Basilicata, n. 1.935 nella Regione Calabria, n. 2.983 nella Regione Campania e n. 539 nella Regione Puglia e che il d.P.C.M. 28 dicembre 2020 ha riguardato 4.594 lavoratori, residuando in tal modo 928 lavoratori da stabilizzare;

VISTA la comunicazione del 29 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP-0051286 del 2 agosto 2021, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta che dal controllo incrociato degli elenchi di Anpal Servizi aggiornati alla data del 14 aprile 2021 e di quelli trasmessi dalle regioni relativi ai lavoratori socialmente utili già assunti a tempo indeterminato, n. 226 risultano già fuoriusciti dal c.d. bacino LSU per varie causali (assunzioni a tempo indeterminato, pensionamenti, etc.) per cui alla data suddetta, al netto dei lavoratori già considerati nel d.P.C.M. 28 dicembre 2020, ne residuano n. 702 unità;

CONSIDERATO che la proroga del termine per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione alla data del 31 marzo 2022 – disposta, da ultimo, con la citata legge n. 15 del 2022 in sede di conversione del decreto legge n. 228 del 2021 - unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico è volta a favorire l’attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione successivo a quello attivato con il predetto d.P.C.M. per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto dei successivi interventi legislativi di cui ai citati articolo 37-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 e secondo periodo del comma 495, dell’articolo 1 della legge 160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e modificato dal citato decreto legge n. 228 del 2021;

VISTA la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 con oggetto: “Articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n.76: proroga al 31 luglio 2021 del termine per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e art.1 comma 495 secondo periodo, della legge 160 del 27 dicembre 2019, aggiunto dal comma 296 dell’articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020.”;

VISTE le istanze presentate secondo le modalità indicate nella citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTE le istanze del comune di Casoria e della comunità montana Irno Solofrana, con cui detti enti, in qualità di utilizzatori dei lavoratori socialmente utili, ai sensi dell’articolo 37-ter del citato decreto legge n. 73 del 2021, hanno manifestato la volontà di stabilizzare, rispettivamente, n. 58 e n. 1 lavoratori che erano già risultati ammissibili nel d.P.C.M. 28 dicembre 2020 a carico della Regione Campania che, tuttavia, non ha proceduto alla conseguente stabilizzazione;

VISTA l’istanza del Comune di Bellona (CE) del 9 giugno 2021, successivamente acquisita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al prot. n. 2841 del 7 marzo 2022, relativa alla richiesta di contributo per la stabilizzazione di un lavoratore rientrante fra quelli che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 che, per disguidi tecnici, non era pervenuta in occasione dell’emanazione dell’apposito d.P.C.M. 15 gennaio 2022;

CONSIDERATO che, n. 43 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di complessivi n. 430 lavoratori;

RITENUTO di dover ripartire, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

VISTA l’istanza del comune di Alessandria del Carretto (CS) del 23 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 0049285 del 25 luglio 2021, di integrazione dell’elenco allegato al d.P.C.M 28 dicembre 2020, con cui si chiede di aumentare le unità ammesse a contributo per il comune di Alessandria del Carretto da n. 19 a n. 20 unità, includendovi, altra unità che di fatto già nel 2020 era in possesso di tutti i necessari requisiti per essere assunta a tempo indeterminato presso il medesimo comune;

VISTA la nota del 28 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 0050057 in pari data, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esaminata la documentazione inviata dal comune di Alessandria del Carretto (CS), conferma il possesso dei requisiti per la stabilizzazione alla data del d.P.C.M. 28 dicembre 2020 per il riconoscimento del contributo;

RITENUTO, pertanto, sussistenti i requisiti per ammettere al contributo il comune di Alessandria del Carretto (CS) per una ulteriore unità rispetto a quella già previste nel d.P.C.M. 28 dicembre 2020 e a far data dallo stesso;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l’on. Renato Brunetta è nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all’on. Renato Brunetta è conferito l’incarico relativo alla pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA l’intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 30 marzo 2022

DECRETA

Articolo 1
Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 presso le amministrazioni indicate negli elenchi allegati 1 e 2 al presente decreto sono ripartite, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nei seguenti prospetti:

  • lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

A

B

C (A x B)

 

N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE

IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE

IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE

BASILICATA

7

9.296,22

65.073,54

CALABRIA

20

9.296,22

185.924,40

CAMPANIA

287

9.296,22

2.668.015,14

PUGLIA

116

9.296,22

1.078.361,52

TOTALE

430

9.296,22

3.997.374,60

  • lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
 

A

B

C (A x B)

 

N. LAVORATORI ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE

IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE

IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE

CAMPANIA

1

9.296,22

9.296,22

TOTALE

1

9.296,22

9.296,22

2. Le unità ammesse a contributo per il comune di Alessandria del Carretto (CS) sono aumentate di una unità rispetto a quelle già previste nel d.P.C.M. 28 dicembre 2020 e a far data dallo stesso riconoscendo il contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22.

3. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite a seguito dell’istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

4. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2022

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell’economia e delle finanze

ELENCO ALLEGATO 1

lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

BASILICATA

 N. ENTI PROV ENTE

  CODICE FISCALE  ENTE

 N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA   DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI  DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020 PER IL MEDESIMO ENTE   DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI 
1 POTENZA COMUNE DI LATRONICO 83000110763 5 5 0 0
2 POTENZA COMUNE DI RUOTI 80002470765 1 1 0 0
3 POTENZA COMUNE DI SANT'ARCANGELO 82000110765 1 1 0 0
      TOTALE 7 7 0 0

CALABRIA

N. ENTI

PROV

ENTE

CODICE FISCALE ENTE

N. TOTALE  LAVORATORI ISTANZA

DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI

DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020 PER IL MEDESIMO ENTE

DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI

1

CATANZARO

COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA

00017913724

1

1

0

0

2

CATANZARO

COMUNE DI PETRIZZI

00298100793

1

1

0

0

3

CROTONE

COMUNE DI PALLAGORIO

00297610792

5

5

0

0

4

REGGIO DI CALABRIA

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO

81001670801

10

10

0

0

5

REGGIO DI CALABRIA

COMUNE DI GROTTERIA

00282690809

2

2

0

0

6

VIBO VALENTIA

COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO

00323430793

1

1

0

0

     

TOTALE

20

20

0

0

CAMPANIA

N. ENTI

PROV

ENTE

CODICE FISCALE ENTE

N. TOTALE  LAVORATORI ISTANZA

DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI

DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020 PER IL MEDESIMO ENTE

DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI

1

AVELLINO

COMUNE DI MERCOGLIANO

00199400649

3

2

1

0

2

AVELLINO

COMUNE DI MONTEFUSCO

80004190643

1

1

0

0

3

AVELLINO

COMUNE DI MONTEMILETTO

80003770643

2

2

0

0

4

AVELLINO

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

01608070643

7

7

0

0

5

AVELLINO

COMUNITA' MONTANA DEL TERMINIO CERVIALTO

82002270641

5

5

0

0

6

BENEVENTO

COMUNE DI PUGLIANELLO

90000440629

1

1

0

0

7

CASERTA

COMUNE DI CALVI RISORTA

80008970610

2

2

0

0

8

CASERTA

COMUNE DI CESA

81001370618

4

3

1

0

9

CASERTA

COMUNE DI FRANCOLISE

83001080619

3

3

0

0

10

CASERTA

COMUNE DI PRESENZANO

80009190614

5

5

0

0

11

CASERTA

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

00136270618

10

10

0

0

12

NAPOLI

COMUNE DI CASORIA

80029310630

59

58

1

0

13

NAPOLI

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

95005090634

5

5

0

0

14

NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

80014890638

31

2

29

0

15

NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

01263370635

149

149

0

0

16

SALERNO

COMUNE DI BUONABITACOLO

83002300651

2

2

0

0

17

SALERNO

COMUNE DI CASTELLABATE

81000690651

5

5

0

0

18

SALERNO

COMUNE DI PERDIFUMO

81000490656

1

1

0

0

19

SALERNO

COMUNE DI PETINA

00500140652

1

1

0

0

20

SALERNO

COMUNE DI POLLICA

84001230659

1

1

0

0

21

SALERNO

COMUNE DI ROCCADASPIDE

82001710654

6

6

0

0

22

SALERNO

COMUNE DI SAN RUFO

83002540652

1

1

0

0

23

SALERNO

COMUNE DI SASSANO

83002010656

3

3

0

0

24

SALERNO

COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO

84000940654

1

1

0

0

25

SALERNO

COMUNITA' MONTANA IRNO SOLOFRANA

95049040652

1

1

0

0

26

SALERNO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO

93007990653

10

10

0

0

     

TOTALI

319

287

32

0

PUGLIA

N. ENTI

PROV

ENTE

CODICE FISCALE ENTE

N. TOTALE  LAVORATORI ISTANZA

DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI

DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020 PER IL MEDESIMO ENTE

DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI

1

BRINDISI

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

91001750743

1

1

0

0

2

FOGGIA

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO

80003230713

1

1

0

0

3

FOGGIA

COMUNE CASALVECCHIO DI PUGLIA

80002620716

2

2

0

0

4

FOGGIA

COMUNE DI MANFREDONIA

83000290714

100

100

0

0

5

LECCE

COMUNE DI CAVALLINO

80011020759

2

2

0

0

6

LECCE

COMUNE DI CURSI

83000250759

4

4

0

0

7

LECCE

COMUNE DI NOCIGLIA

83000830758

3

3

0

0

8

TARANTO

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

80010650739

3

3

0

0

     

TOTALE

116

116

0

0

ELENCO ALLEGATO 2

lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

CAMPANIA

N. ENTI

PROV

ENTE

CODICE FISCALE ENTE

N. TOTALE  LAVORATORI ISTANZA

DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI

DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020 PER IL MEDESIMO ENTE

DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI

1

CASERTA

BELLONA

80010330613

1

1

0

0

     

TOTALE

1

1

0

0

Quante volte si può rinnovare un contratto a tempo determinato 2022?

Proroga e rinnovo Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.

Quando la PA può assumere a tempo determinato?

In linea generale, l'ente o amministrazione può assumere personale a tempo determinato nei seguenti casi: sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, compreso il personale che fruisce dei congedi per gravi motivi personali.

Quanto può durare un contratto di lavoro a tempo determinato?

87 (convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2018, n. 96), la durata massima del contratto a tempo determinato è attualmente fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (art.

Quanti rinnovi prima del tempo indeterminato?

Con il Decreto Dignità 87 2018 , il numero di proroghe o rinnovi possibili scende da 5 a 4, sempre entro una durata massima complessiva di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

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