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La redazione del Piano Operativo di Sicurezzaè un obbligo per l’impresa esecutrice dei lavori, ma cosa cambia se il lavoro viene svolto da una ditta individuale senza dipendenti, cioé da un lavoratore autonomo?
Piano Operativo Sicurezza per lavoratore autonomo o ditta individuale
Tale obbligo, a prima vista potrebbe sembrare un’operazione limitata alle grandi aziende che operano in cantiere complessi e quindi molteplici aziende potrebbero pensare di non dover sottostare a questo tipo di onere.
Vediamo, quindi, che cosa indica la legge sull’obbligo del piano operativo di sicurezza relativamente alle aziende senza dipendenti.
L’obbligo del Piano Operativo di Sicurezza per lavoratori autonomi
La questione è molto complessa e dibattuta in quanto non è riportata una risposta univoca e chiara dalla norma. Leggendo gli articoli del Testo Unico sulla Sicurezza e ragionando sulle indicazioni fornite si può però arrivare ad una risposta.
Per capire meglio citiamo il D.Lgs 81/08 con il suo art.96 comma 1 lett. g nel quale viene indicato che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).
Leggendo invece l’art. 21 i lavoratori autonomi sono equiparati all’impresa familiare e quindi dovrebbero adempiere agli stessi obblighi, tra cui la stesura del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
Per avere un’indicazione più esplicita rimandiamo però all’art. 100 comma 3 in cui si riporta che i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza; di conseguenza appare chiaro che se i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano operativo di sicurezza è evidente che debbano redigerlo.
In conclusione, secondo quanto precedentemente riportato, a nostro avviso è opportuno che ogni lavoratore autonomo prima dell’ingresso in cantiere rediga un piano di operativo di sicurezza secondo i contenuti minimi previsti dall’allegato XV per i punti applicabili ai lavoratori autonomi stessi tenendo conto del PSC (se presente).
Naturalmente il Piano Operativo di Sicurezza per un lavoratore autonomo sarà molto semplificato in quanto molti punti riportati nei contenuti minimi non dovranno essere compilate. Non saranno presenti naturalmente i nominativi degli addetti al primo soccorso, all’antincendio e alla gestione delle emergenze, il nominativo del RLS, del medico competente, del RSPP e dei responsabili di cantiere.
Un’impresa individuale artigiana, senza dipendenti, per lavori in sub-appalto deve redigere il P.O.S.?
Buongiorno,
un’impresa individuale artigiana, senza dipendenti, se esegue dei lavori in subappalto deve redigere il Pos ?
Grazie per la disponibilità.
E’ opportuno precisare che solo i lavoratori autonomi non devono redigere il POS.
L’impresa individuale artigiana, anche se non ha alle proprie dipendenze lavoratori , deve redigere il POS poiché la natura giuridica non è di lavoratore autonomo bensì d’impresa. In altri termini mentre il lavoratore autonomo non può assumere nessuno alle proprie dipendenze, l’ impresa anche se individuale artigiana può assumere in qualsiasi momento dei lavoratori. Nella fattispecie il legislatore non ha specificato se l’impresa anche senza dipendenti è esonerata dalla redazione del POS, ma ha sancito con l’ art.96, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 che: “I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: g) redigono il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h
Infatti, anche l’art.89, comma 1, lettera h), D.Lgs 81/08 sancisce che il POS è “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV
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