Risultati per 'relazione tecnica danni incendio':
Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'relazione tecnica danni incendio':Risultati maggiormente rilevanti:
Relazione di stima dei danni da incendio Appunto di Economia con uno schema per risolvere un esercizio per la stima del valore di un danno da incendio causato a un frutteto con...
A.1 RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio
La perizia per danni da incendio è un documento che riporta la relazione tecnica danni incendio, redatta da tecnici esperti nel ramo incendi, che permette di valutare le cause dell’incendio e l’entità dei danni da incendio subiti all’appartamento o casa a causa di eventi come l’incendio che ha coinvolto la propria abitazione, la casa o altri beni.
Altri risultati:
la perizia incendio è un documento che riporta la relazione tecnica dei danni subìti a causa di un incendio, redatta da tecnici esperti nel ramo incendi (geometra, ingegnere oppure architetto), che permette di valutare le cause dell’incendio e l’entità dei danni da incendio subìti da immobili ad uso residenziale, ad uso commerciale, ad uso …
danneggiato allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti all'evento, come descritti nel successivo paragrafo 4 b) che sussiste non sussiste il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del _____ e i danni subiti dall'immobile di cui alla presente perizia
la perizia incendio è un documento che riporta la relazione tecnica dei danni subìti a causa di un incendio, redatta da tecnici esperti nel ramo incendi (geometra, ingegnere oppure architetto), che permette di valutare le cause dell’incendio e l’entità dei danni da incendio subìti da immobili ad uso residenziale, ad uso commerciale, ad uso …
Tecnicamente l’incendio è una combustione non controllata di materiali infiammabili, provocata dalla reazione chimica di un combustibile con l’ossigeno, che genera lo sviluppo di fiamme le... Last Search Plugin 2.03
Per DANNO si intende una diminuzione del valore di un bene (danno emergente) e/o del reddito che da esso si ritrae (lucro cessante). I danni possono essere causati da fatti illeciti (colposi o dolosi) o da fatti accidentali (sinistri). Possono essere "ASSICURATI" tramite POLIZZA soltanto i sinistri. La polizza è il contratto tramite il quale l'ASSICURATO trasferisce alla COMPAGNIA ASSICURATRICE il RISCHIO ( evento statisticamente valutabile) del sinistro tramite il pagamento periodico di una somma chiamata PREMIO (dipendente dall'entità di rischio). In una polizza quindi distinguiamo : l'assicurato, la compagnia assicuratrice, il bene assicurato, il tipo di rischio, il premio, l'indennizzo. Le polizze differiscono fra loro anche per la modalità di calcolo dell'indennizzo dovuto. Esse possono essere a PIENO RISCHIO oppure a PRIMO RISCHIO. Nelle polizze a Pieno Rischio, l'indennizzo è calcolato in proporzione al valore assicurato ciò vuol dire che se assicuro il 50% del valore del bene anche ogni sinistro da esso subito sarà indennizzato per la metà del suo valore. Nelle polizze a Primo Rischio l'indennizzo è pari al valore del danno fino al raggiungimento del MASSIMALE. Per limitare l'entità del premio le polizze assicurative possono prevedere la FRANCHIGIA o lo SCOPERTO che rappresentano la parte di danno non rifuso dalla Compagnia. La Franchigia è calcolata sul valore assicurato ed è quindi indipendente dal valore del danno. Lo scoperto è invece calcolato sul valore del danno subito ed è quindi variabile. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO ASSICURATIVO Esse sono comprese ne Codice Civile e le principali sono descritte negli articoli dal 1904 al 1914 compresi. Tra queste ricordiamo: art 1908 (riass.) non si può essere risarciti per una somma che eccede il valore del bene assicurato. art 1910 (riass.) non si possono accendere polizze per uno stesso rischio con più compagnie a meno che quesete non ne siano messe al corrente. art 1913 (riass.) l'assicurato deve comunicare il sinistro enro tre giorni dal suo verificarsi. art 1914 (riass.) l'assicurato ha l'obbligo di agire per evitare o ridurre il danno. | POLIZZA GLOBALE FABBRICATI: I fabbricati possono essere soggetti a rischi diversi (dall'allagamento per difetto di impianto all'incendio) per questo motivo, nei condomini, l'amministratore può stipulare una polizza multirischio che, generalmente vede i singoli condomini parti terze, ed assicura oltre che le parti comuni anche quelle esclusive ed i beni presenti nel fabbricato. Relativamente al rischio di incendio le Compagnie dividono i fabbricati in classi che indicano la maggio re o minore suscettibilità al danno e per questo applicano premi diversi. PROCEDURA PERITALE: E' la procedura attraverso la quale il perito è chiamato alla valutazione del danno. Essa comprende di verse fasi tese sia alla determinazione dell'indennizzo che all'accertamento dei fatti: 1- acquisizione della polizza; 2- identificazione del bene danneggiato; 3- Acquisizione delle circostanze e modalità del sinistro; 4- Adempimento dell'obbligo di salvataggio; 5- Circostanze comunicate alla Compagnia; 6- Stima del bene assicurato; 7- stima del danno occorso comprese spese di salvataggio, demolizione e sgombero e del relativo indennizzo secondo polizza. CRITERI APPLICATI PER LA STIMA DEI DANNI AI FABBRICATI a- fabbricato di distrutto totalmente si applica il criterio del valore di RICOSTRUZIONE definito come segue: è pari al costo che subisce un imprenditore ordinario con tecniche e materiali attuali per ricostruire il bene MOLTIPLICATO un coefficiente di riduzione dipendente dall'età del manufatto e detto coefficiente di vetustà [Bisogna precisare che nel costo di ricostruzione al contrario che nel valore di costo non viene compresa l'area di sedime]. a- fabbricato di distrutto parzialmente si applica il criterio del valore di COMPLEMENTARE definito come segue: D=(Vk-V'k)+Kd-Vr Vk= valore di ricostruzione edificio intero; V'k= valore di ricostruzione edificio con danno; Kd= valore della demolizione e sgombero; Vr= valore materiali di recupero. |