Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa è disciplinato dall’art. 2119 c.c. ed è l’atto con cui il datore di lavoro pone fine unilateralmente il rapporto di lavoro, a prescindere dalla volontà del dipendente. Questa è la forma più grave di licenziamento poiché dipende da un grave inadempimento posto in essere dal lavoratore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono configurare ipotesi di licenziamento per giusta causa le seguenti condotte:
- insubordinazione verso i superiori;
- furto di beni aziendali durante l’esercizio delle sue mansioni;
- casi di diffamazione dell’azienda e dei prodotti della stessa;
- minacce nei confronti del datore di lavoro o di colleghi;
- danneggiamento di beni aziendali;
- di falsa malattia o falso infortunio;
- di violazione del patto di non concorrenza.
La Naspi
La Naspi è l’indennità di disoccupazione introdotta per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015. In particolare, tale emolumento spetta ai lavoratori subordinati che hanno perso l’impiego in modo involontario. Sono ricompresi:
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- soci lavoratori di cooperative;
- lavoratori del settore artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a termine delle pubbliche amministrazioni.
Non possono richiedere l’accesso alla NASPI:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
- i lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui optino per quello Naspi.
Il sussidio di disoccupazione viene erogato a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, a patto che la domanda sia inoltrata all’INPS entro tale data.
Per le richieste inviate successivamente (a decorrere dal nono giorno successivo alla cessazione) la Naspi avrà decorrenza dal giorno successivo quello di inoltro dell’istanza.
- Requisiti
Per poter accedere alla Naspi occorre possedere tre requisiti:
- Perdita involontaria del lavoro: l’accesso alla prestazione presuppone che lo stato di disoccupazione sia involontario. Ne consegue che la Naspi non spetta né in caso di dimissioni volontarie (spetta invece nei casi di dimissioni per giusta causa) né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
- Requisito contributivo: devono risultare versate presso l’INPS almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.
- Requisito lavorativo: il lavoratore deve aver lavorato per almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
A prescindere che si tratti di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo oppure giustificato motivo oggettivo, per motivi economici o altro ancora, comunque l’ammontare della Naspi è pari al 75% dell’imponibile medio mensile percepito dal dipendente nei ultimi 4 anni.
Dunque, anche il licenziamento per giusta causa, se ricorrono i requisiti appena elencati, dà diritto alla Naspi, poiché si tratta di una fattispecie di perdita involontaria del lavoro, ma in questo caso la Naspi decorre dal 30° giorno dalla presentazione della domanda.
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In considerazione di quanto riportato nella circolare INPS n. 26 del 16 febbraio 2022, che ha comunicato l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2022 (1.360,77 euro), questo è il nuovo valore del cd. Ticket Licenziamento in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.
Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92* euro (41% di 1.360,77* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,76* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 46,49* euro/mese (557,92/12).
Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato | Ticket dovuto |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo | SI |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo | SI |
Licenziamento per giusta causa | SI |
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova | SI |
Licenziamento per superamento del periodo di comporto | SI |
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) | SI |
Licenziamento personale domestico | NO |
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo | SI |
Dimissioni volontarie | NO |
Dimissioni per giusta causa | SI |
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità | SI |
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti | SI |
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore | SI |
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl | NO |
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere | NO |
Decesso del lavoratore | NO |
* i valori di calcolo sono puramente indicativi e non rappresentano alcuna garanzia circa la corretta interpretazione della norma di legge.
** Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.