Licenziamento per giustificato motivo oggettivo naspi 2022

Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento per giusta causa è disciplinato dall’art. 2119 c.c. ed è l’atto con cui il datore di lavoro pone fine unilateralmente il rapporto di lavoro, a prescindere dalla volontà del dipendente. Questa è la forma più grave di licenziamento poiché dipende da un grave inadempimento posto in essere dal lavoratore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono configurare ipotesi di licenziamento per giusta causa le seguenti condotte:

  • insubordinazione verso i superiori;
  • furto di beni aziendali durante l’esercizio delle sue mansioni;
  • casi di diffamazione dell’azienda e dei prodotti della stessa;
  • minacce nei confronti del datore di lavoro o di colleghi;
  • danneggiamento di beni aziendali;
  • di falsa malattia o falso infortunio;
  • di violazione del patto di non concorrenza.

La Naspi

La Naspi è l’indennità di disoccupazione introdotta per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015.  In particolare, tale emolumento spetta ai lavoratori subordinati che hanno perso l’impiego in modo involontario. Sono ricompresi:

  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • soci lavoratori di cooperative;
  • lavoratori del settore artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a termine delle pubbliche amministrazioni.

Non possono richiedere l’accesso alla NASPI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
  • i lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui optino per quello Naspi.

Il sussidio di disoccupazione viene erogato a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, a patto che la domanda sia inoltrata all’INPS entro tale data.

Per le richieste inviate successivamente (a decorrere dal nono giorno successivo alla cessazione) la Naspi avrà decorrenza dal giorno successivo quello di inoltro dell’istanza.

  1. Requisiti

Per poter accedere alla Naspi occorre possedere tre requisiti:

  • Perdita involontaria del lavoro: l’accesso alla prestazione presuppone che lo stato di disoccupazione sia involontario. Ne consegue che la Naspi non spetta né in caso di dimissioni volontarie (spetta invece nei casi di dimissioni per giusta causa) né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
  • Requisito contributivo: devono risultare versate presso l’INPS almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.
  • Requisito lavorativo: il lavoratore deve aver lavorato per almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

A prescindere che si tratti di licenziamento per giusta causa,  giustificato motivo soggettivo oppure giustificato motivo oggettivo, per motivi economici o altro ancora, comunque l’ammontare della Naspi è pari al 75% dell’imponibile medio mensile percepito dal dipendente nei ultimi 4 anni.

Dunque, anche il licenziamento per giusta causa, se ricorrono i requisiti appena elencati, dà diritto alla Naspi, poiché si tratta di una fattispecie di perdita involontaria del lavoro, ma in questo caso la Naspi decorre dal 30° giorno dalla presentazione della domanda.

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In considerazione di quanto riportato nella circolare INPS n. 26 del 16 febbraio 2022, che ha comunicato l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2022 (1.360,77 euro), questo è il nuovo valore del cd. Ticket Licenziamento in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.

Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92* euro (41% di 1.360,77* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,76* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 46,49* euro/mese (557,92/12).

Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato Ticket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo SI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo SI
Licenziamento per giusta causa SI
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova SI
Licenziamento per superamento del periodo di comporto SI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) SI
Licenziamento personale domestico NO
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo SI
Dimissioni volontarie NO
Dimissioni per giusta causa SI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità SI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti SI
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore SI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl NO
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere  NO
Decesso del lavoratore NO

* i valori di calcolo sono puramente indicativi e non rappresentano alcuna garanzia circa la corretta interpretazione della norma di legge.

** Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Quante mensilità per licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

Il risarcimento del danno non è però integrale, perché come previsto dallo stesso quarto comma, in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria che scaturisce da queste operazioni, non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

Quali sono i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo?

quando il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia manifestamente insussistente; quando non sussiste l'inidoneità fisica o psichica del lavoratore che aveva determinato il licenziamento; quando il licenziamento è stato comminato in pendenza del periodo di comporto.

Come licenziarsi senza perdere il diritto alla disoccupazione 2022?

Per licenziarsi occorre rivolgersi ad un Patronato. La procedura ormai è telematica e in alternativa al Patronato, gli interessati possono fare tutto da soli tramite accesso al sito istituzionale del Ministero del lavoro. Autenticandosi con lo SPID, il lavoratore dimissionario potrà fare tutto da solo.

Come lasciare il lavoro e prendere la disoccupazione?

Una volta presentate le dimissioni online puoi inviare la richiesta della NASpI, specificando nuovamente che si tratta di dimissioni per giusta causa e non di licenziamento. Anche in questo caso, la legge non prevede che si specifichino le ragioni per cui hai deciso di lasciare il posto di lavoro.

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